NORME.
Regolamento approvato dal Consiglio il 13 febbraio 2006
Riscossione diretta della tassa di iscrizione
Articolo 1
Le quote annuali di iscrizione, fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, dovranno essere versate in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 2
I versamenti dovranno avvenire con una delle seguenti modalità:
- versamento diretto presso la segreteria dell'Ordine, che rilascerà una ricevuta;
- versamento con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine 100000011140, intestato all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, presso Banca di Credito Sardo, largo Gennari angolo via Tuveri - Cagliari (IBAN: IT73 X030 5904 8281 0000 0011 140), indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento;
- versamento sul conto corrente postale n. 17380098 intestato all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento;
- versamento con bonifico sul conto corrente postale n. 17380098 intestato all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari (IBAN IT96 R076 0104 8000 0001 7380 098), indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento.
Articolo 3
Il pagamento effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 1, ed entro i 30 giorni successivi, comporterà la maggiorazione del 5% della quota d'iscrizione per spese di segreteria.
Articolo 4
Per i pagamenti effettuati dopo il termine di cui all'art. 3 ed entro i 60 giorni dal termine di cui all'art. 1, si applicherà un addebito del 10% della quota.
Articolo 5
Il pagamento avvenuto oltre il 60º giorno dalla scadenza di cui all'art. 1, fermo restando la maggior spesa di cui all'art. 4 o il rifiuto del pagamento del contributo annuale di cui all'art. 37 comma del RD 23.10.1925 n. 2537 e successive modificazioni ed integrazioni, comporterà automaticamente, in base all'art. 50 dello stesso Decreto, un giudizio disciplinare che può prevedere la sospensione dall'esercizio professionale, dopo aver esperito la procedura in base all'art. 43 e seguenti del Regolamento per la professione di Ingegnere.
Articolo 6
La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio, una volta che l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute, sia a titolo di quota che per quanto indicato all'art. 3, ove del caso, all'art. 4 del presente regolamento.
Articolo 7
A coloro che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e fino al saldo della stessa, ivi comprese le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli, verranno sospesi i servizi dell'Ordine.