NORME.
Decreto interassessoriale n. 548 11 agosto 2000 - Regione Sardegna
(Esecutività deliberazione Giunta Regionale del 29.10.1999 n. 41/32 concernente il Piano straordinario di cui all'art. 1 bis D.L. 180/1998: individuazione, perimetrazione e misure di salvaguardia delle aree a rischio idrogeologico)
L'Assessore dei Lavori Pubblici e l'Assessore della Difesa dell'Ambiente
[... omissis ...]
decretano
Articolo 1
È resa esecutiva la deliberazione n. 41/32 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 29 ottobre 1999 relativa all'approvazione del "Piano Straordinario" previsto dall'articolo 1 bis del D.L. n. 180/98 ed in particolare:
- il "Programma di Interventi Urgenti" di cui all'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 180/98 convertito con L. 267/98 e modificato con L. 226/99;
- l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui al medesimo art. 1, comma 1 bis;
- le "misure di salvaguardia" di cui al medesimo art. 1, comma 1 bis.
Articolo 2
È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna dei sottoelencati elementi informativi del citato "Piano Straordinario" di cui all'art. 1 bis del D.L. n. 180/98 convertito con L. 267/98 e modificato con L. 226/99;
- Elenco degli interventi urgenti e relativi enti attuatori (tabella A allegata).
- Elenco area a rischio idraulico molto elevato (tabella RI allegata) e relativi 23 (ventitre) elaborati cartografici allegati.
- Elenco aree a rischio di frana molto elevato (tab. RF allegata) e relativi n. 5 (cinque) elaborati cartografici allegati.
Articolo 3
Per le aree a rischio idrogeologico valgono, sino all'approvazione dei Piani stralcio di cui all'art. 17 - comma 6 tre - della L. 138/89, le sottoindicate misure di salvaguardia.
Nelle aree a rischio idraulico molto elevato sono consentiti esclusivamente:
- gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano la condizione di rischio:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere, a), b) e c) dell'art. 31 della L. 457/1978, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenticon la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile.
I progetti relativi alle suddette infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché la realizzazione di nuovi insediamenti e relative volumetrie, di iniziativa privata dovranno essere obbligatoriamente corredati da adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere la preventiva approvazione da parte dell'Autorità idraulica competente, individuata nei Servizi dei Geni Civili.
Nelle aree a rischio di frana molto elevato sono consentiti esclusivamente:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della legge 457/1978;
- gli interventi strettamente necessari a ridurre la vuinerabilità degli edifici esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.
I comuni interessati alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate negli elaborati cartografici allegati al presente provvedimento, sono tenuti a trasmettere al Servizio del Genio Civile competente per territorio gli strumenti urbanistici, e le relative varianti, per l'esame ed il competente parere.