NORME.

Decreto amministrativo 7 novembre 2001 - Agenzia del territorio

Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2001)

Il Direttore dell'Agenzia del territorio

decreta:

Art. 1. - Modalità di presentazione

  1. Le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione delle unità immobiliari, corredate delle informazioni di natura metrica e dei relativi elaborati grafici, sono presentati in conformità ai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio.
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere presentate anche per via telematica.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2002 sull'intero territorio nazionale, con esclusione della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2. - Utilizzo dei modelli per il catasto edilizio urbano

  1. 1. I modelli per la dichiarazione di immobili al catasto edilizio urbano prodotti dalle procedure informatiche sostituiscono a tutti gli effetti quelli attualmente in uso, a decorrere dalla data stabilita dall'art. 1, comma 3, del presente decreto.

Art. 3. - Disposizioni transitorie

  1. Il professionista abilitato alla presentazione delle dichiarazioni di immobili al catasto edilizio urbano, dalla data di emanazione del presente decreto fino a quella stabilita dall'art. 1, comma 3, del medesimo, ha facoltà di utilizzare i modelli prodotti dai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio per la rappresentazione delle planimetrie delle unità immobiliari.
  2. Le dimostrazioni grafiche degli aggiornamenti del catasto terreni possono essere rappresentate anche sui modelli prodotti dai programmi informatici distribuiti dall'Agenzia del territorio.
  3. Le dichiarazioni presentate con le modalità stabilite dall'art. 1 del presente decreto, dovranno essere corredate, sino all'introduzione della firma digitale, anche dal relativo supporto cartaceo.

Art. 4. - Disposizione finale

  1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore dell'agenzia: Picardi

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http://www.ingegneri-ca.net/norme/da_07112001.html - pagina disponibile dal 12.12.2001
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