NORME.
Decreto 6 aprile 2000
(Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti - legge 5 marzo 1990, n. 46)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
- visto l'art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;
- visto l'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le Camere di commercio;
- vista la decisione del Consiglio di Stato del 28 novembre 1997, n. 1876/1997, concernente i criteri informatori per la predisposizione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
- sentiti i Consigli nazionali degli ingegneri, dei periti industriali, degli architetti, dei chimici, dei geometri;
- ritenuta la necessità di riformulare il testo del decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995;
decreta:
Articolo 1
- Gli elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati secondo i modelli allegati, ognuno concernente i settori da a) a g) dell'art. 1, comma 1 e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.
- Gli elenchi di cui al precedente comma formati dal competente organo deliberante della camera di commercio, sono inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dalla ricezione non vengano rinviati alla camera di commercio con osservazioni.
Articolo 2
- Gli iscritti agli Albi professionali che, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e sotto propria responsabilità a norma dell'art. 348 c.p., ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla camera di commercio della provincia di residenza.
- Nella domanda sono indicati:
- la sezione o le sezioni di cui all'allegato al presente decreto in cui si chiede di essere iscritti;
- i titoli di studio posseduti e la data di conseguimento;
- l'albo professionale di appartenenza e la relativa data di iscrizione.
- La domanda con relativa documentazione può essere inoltrata anche tramite gli ordini o collegi professionali.
Articolo 3
- Il decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ALLEGATI. Elenco dei professionisti per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 14 della legge 5 marzo 1990 n. 46
- Sezione a. Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore - art. 1 lettera a) comma 1 e 2.
- Sezione b. Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche - art. 1 lettera b) comma 1.
- Sezione c. Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie - art. 1 lettera c) comma 1
- Sezione d. Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore - art. 1 lettera d) comma 1.
- Sezione e. Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore - art. 1 lettera e) comma 1.
- Sezione f. Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili - art. 1 lettera f) comma 1.
- Sezione g. Impianti di protezione anticendio - art. 1 lettera g) comma 1.