NORME.

Decreto 6 aprile 2000

(Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti - legge 5 marzo 1990, n. 46)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

decreta:

Articolo 1

  1. Gli elenchi previsti dall'art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati secondo i modelli allegati, ognuno concernente i settori da a) a g) dell'art. 1, comma 1 e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.
  2. Gli elenchi di cui al precedente comma formati dal competente organo deliberante della camera di commercio, sono inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si intendono approvati qualora entro trenta giorni dalla ricezione non vengano rinviati alla camera di commercio con osservazioni.

Articolo 2

  1. Gli iscritti agli Albi professionali che, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e sotto propria responsabilità a norma dell'art. 348 c.p., ritengono di poter assumere incarichi in operazioni di verifica e collaudi, rivolgono domanda alla camera di commercio della provincia di residenza.
  2. Nella domanda sono indicati:
    • la sezione o le sezioni di cui all'allegato al presente decreto in cui si chiede di essere iscritti;
    • i titoli di studio posseduti e la data di conseguimento;
    • l'albo professionale di appartenenza e la relativa data di iscrizione.
    Alla domanda è allegata la documentazione relativa alle eventuali esperienze maturate e al campo di attività in relazione alle singole sezioni che deve essere attestata dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza.
  3. La domanda con relativa documentazione può essere inoltrata anche tramite gli ordini o collegi professionali.

Articolo 3

  1. Il decreto ministeriale 3 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 dell'11 dicembre 1995, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ALLEGATI. Elenco dei professionisti per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 14 della legge 5 marzo 1990 n. 46

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