NORME.

Decreto 4 aprile 2001

Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001)

Il Ministro della giustizia
di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici

decreta

Articolo 1

  1. I corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'articolo 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 2

  1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di lire.
  2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.

Articolo 3

  1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.
  2. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

Articolo 4

  1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.

Articolo 5

  1. 1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art.2, lettera i, del D.P.R. 554/99 è il seguente:
    1. progettazione preliminare:
      1. per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme.
      2. alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale.
    2. progettazione definitiva e progettazione esecutiva:
      1. per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme.
      2. sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale.
      3. alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.

Allegati (in formato PDF/Acrobat)


Applicazione aliquote

CASO 1) Svolgimento delle attività all’interno della Amministrazione

Si assume quale riferimento per la identificazione economica della prestazione del Responsabile del Procedimento l’importo fissato dall’Art. 18 della L. 109 pari a 1,5% dell’importo dei lavori assunto per la parte relativa alle funzioni del Responsabile del Procedimento nella quota parte determinata dall’Amministrazione appaltante.

Quindi:
Prestazione Responsabile del Procedimento (attività interna all’amministrazione) = Oi
Oi = (quota determinata dall’Amministrazione) x (1.5% x (Importo Lavori) x (Aliquote Tab. B6)

CASO 2) Conferimento di incarico all’esterno per attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

In questo caso si assume quale riferimento per la identificazione economica della prestazione del Responsabile del Procedimento l’importo delle competenze relativo all’intero incarico di Progettazione e Direzione Lavori per l’opera in questione, attribuendo, nel raffronto, all’intera prestazione del Responsabile del Procedimento un ammontare pari al 25% delle prime.

Quindi:
Prestazione Responsabile del Procedimento – attività di supporto esterna all’amministrazione = Oe
Oe = 25% (Onorario Progettazione e D.LL.) x (Aliquote Tab. B6 per prestazioni svolte)

Nota bene: per quanto attiene all’attività di Responsabile dei Lavori per la sicurezza, prevista dal D.lg s. 494/96 e smi, si precisa che le competenze sono state esposte a parte nella proposta di revisione di tariffa nella tabella B2 cui si rimanda.

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