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Norme e sentenze

"No agli incarichi di progettazione affidati dagli enti locali a società miste"

Il Consiglio di Stato ha ribadito che gli enti locali non possono affidare attività di progettazione a società miste, a partecipazione pubblica. Lo segnala in una circolare il Consiglio Nazionale Ingegneri, che aveva promosso (assieme all'Ordine provinciale) il ricorso contro una delibera d'urgenza adottata dalla Provincia di Brindisi. L'amministrazione aveva affidato la progettazione di una serie di opere pubbliche a una società mista nella quale la stessa provincia aveva una partecipazione minoritaria.

Consiglio di Stato - decisione n. 391 del 23 gennaio 2002
Consiglio Nazionale Ingegneri - circolare n. 181 del 7 febbraio 2002

Lavori pubblici e contratto di sponsorizzazione: condizioni da rispettare

Una amministrazione pubblica affida temporaneamente un proprio immobile a un'associazione di privati che si impegna a ristrutturarlo a proprie spese e a restituirlo all'amministrazione stessa. Secondo l'Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici, una fattispecie di questo genere può formare oggetto di un contratto di sponsorizzazione ai sensi degli articoli 119 del testo unico, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1997, n. 449. Di conseguenza non si applicherebbe la normativa sugli appalti di lavori pubblici, in quanto i contratti di sponsorizzazione "non rientrano nella classificazione giuridica dei contratti passivi ovvero in quanto, nel caso della cosiddetta sponsorizzazione interna, danno origine ad un negozio gratuito modale".

L'Autorità sottolinea comunque che "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 4/2000". Resta valido inoltre l'obbligo delle amministrazioni pubbliche "alla sorveglianza e vigilanza sugli interventi la cui esecuzione viene affidata ai soggetti sponsor, in quanto, trattandosi di lavori su beni pubblici, è chiaramente individuabile una specifica responsabilità dell'amministrazione in relazione a qualsiasi intervento che su di essi si esegua".

Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici - determinazione 24/2001 del 5 dicembre 2001

Piano triennale di opere pubbliche: adeguamenti,
pubblicità e frazionamento degli incarichi di progettazione

L'Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici ha stabilito che gli adeguamenti al programma triennale di opere pubbliche progressivamente introdotti da un'amministrazione comunale non richiedono - di norma - misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento. Ma tale valutazione è "rimessa alla discrezionalità dei competenti organi" e le "integrazioni di carattere sostanziale" all'elenco annuale sono in ogni caso sottoposte alle misure di pubblicità previste dalla legge.

L'Autorità ha chiarito che un Comune può "affidare all'esterno una parte della progettazione, purché venga data adeguata motivazione della scelta adottata e la progettazione non sia artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio (art. 62, comma 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)". Inoltre, analogamente a quanto previsto per la progettazione integrale (art. 17, comma 8, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni), dovrà sempre essere individuata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni.

Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici - determinazione 2/2002 del 14 febbraio 2002

Il Consiglio di Stato e i minimi tariffari:
una rilettura del CNI su una sentenza del 2001

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è intervenuto con una circolare per criticare alcune interpretazioni estreme di una sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato che aveva respinto un ricorso dell'Ordine degli Architetti di Firenze a proposito di minimi tariffari. Secondo il CNI, innanzi tutto il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione di primo grado del TAR della Toscana, là dove ha riconosciuto "la legittimazione attiva dell'Ordine degli Architetti a tutelare interessi anche a tale soggetto non direttamente riferibili, quando - come nel caso in esame - il provvedimento impugnato sia potenzialmente lesivo degli interessi della categoria".

Il Consiglio di Stato nell'autunno del 2001 aveva respinto il ricorso, ritenendo che la rilevanza data all'elemento prezzo non fosse in grado di ledere la dignità dei professionisti, in quanto espressione di principi generali. Ma "nella pronuncia in questione - sottolinea la nota del CNI - l'oggetto del contendere è la legittimità della clausola di bando relativa ai criteri di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza che in nessun punto sia stata contestata e valutata la previsione relativa alla inderogabilità dei minimi tariffari".

Consiglio Nazionale Ingegneri - circolare n. 172 del 23 gennaio 2002
Consiglio di Stato - sentenza n. 5193 del 1° ottobre 2001

Coordinamento europeo per le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori

La Commissione europea e il Consiglio dei Ministri dell'UE stanno valutando la proposta legislativa approvata dal Parlamento il 17 gennaio 2002, in seduta plenaria, sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori. Il testo approvato dall'assemblea contiene numerosi emendamenti rispetto a quello elaborato dal Gruppo Appalti del Consiglio e della Commissione. Sarà quindi necessaria una fase di seconda lettura della proposta di direttiva che scaturirà dalla posizione comune fra Commissione e Consiglio dei Ministri, e l'iter procedurale durerà ancora alcuni mesi.

Una circolare diffusa dal CNI mette in evidenza una serie di punti della proposta particolarmente rilevanti per gli ingegneri, sottolineando che - almeno per quanto attiene gli appalti di servizi - il testo del Parlamento è assai migliorativo "rispetto a quello originariamente presentato dalla Commissione, e tiene conto di buona parte delle richieste avanzate da questo Consiglio Nazionale, illustrate durante l'audizione pubblica presso la Commissione giuridica e mercato interno del Parlamento Europeo, dove il presidente Polese intervenne in rappresentanza dei liberi professionisti europei".

Consiglio Nazionale Ingegneri - circolare n. 180 del 6 febbraio 2002

Albo degli esperti tecnico-scientifici: aggiornamento ogni tre mesi

Il termine fissato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la presentazione delle domande di inserimento nell'Albo degli esperti tecnico-scientifici è scaduto l'8 febbraio. Ma il decreto ministeriale prevede un aggiornamento costante dell'Albo: ogni tre mesi si riunirà la commissione incaricata di valutare le domande di ammissione. Possono partecipare alla selezione:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - decreto 20 dicembre 2001

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