sede: via Tasso 25 - 09128 Cagliari
telefono: 070.499703 -|- fax: 070.44370
e-mail: segreteria@ingegneri-ca.net
orari: lunedì: 11-13; martedì: 9-13 e 16-20
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Deroghe antincendio
Questa pagina raccoglie - per settore di attività - le informazioni sulle richieste di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendio prese in esame in Sardegna dal Direttore generale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Scuole (D.M. 26 agosto 1992)
- Art. 4.1 - Le scale
- [ omissis ] La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20. Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. [ omissis ]
- Art. 5.3
- La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce. [ omissis ]
- anno di presentazione dell'istanza: 2000
- esito: accolta
- documenti: istruttoria - trasmissione
- Art. 4.1 - Le scale
- [ omissis ] La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20. Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. [ omissis ]
- Art. 5.3
- La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce. [ omissis ]
- anno di presentazione dell'istanza: 2000
- esito: accolta
- documenti: istruttoria - trasmissione
- Art. 5.3
- La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce. [ omissis ]
- anno di presentazione dell'istanza: 2004
- esito: accolta
- documenti: istruttoria - trasmissione
- Art. 2.4
- Le attività scolastiche ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera b ) del punto 2.1 devono essere separati dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l'attività scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni. Fanno eccezione le scuole particolari che per relazione diretta con altre attività necessitano della comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo. Tali attività devono, comunque, avere accessi ed uscite indipendenti. [ omissis ]
- anno di presentazione dell'istanza: 2004
- esito: accolta
- documenti: istruttoria - trasmissione
- Art. 5.6
- Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. [ omissis ]
- anno di presentazione dell'istanza: 2005
- esito: non accolta
- documenti: istruttoria - trasmissione
- Art. 5.2
- Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro. Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.
- Art. 5.6
- Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. [ omissis ]
- anno di presentazione dell'istanza: 2005
- esito: non accolta
- documenti: istruttoria - trasmissione