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Deroghe antincendio
Questa pagina raccoglie - per settore di attività - le informazioni sulle richieste di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendio prese in esame in Sardegna dal Direttore generale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Ospedali (D.M. 18 settembre 2002)
- Punto 4.7 c.2
- [ omissis ] 2. Nelle aree di tipo D, la profondità dei pianerottoli delle scale, con cambi di direzione di 180°, deve essere non inferiore a 2 m, misurata nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire la movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.
- anno di presentazione dell'istanza: 2005
- esito: accolta
- documenti: istruttoria - trasmissione
- Punto 2.1
- [ omissis ] 2. Le strutture possono essere ubicate: [ omissis ]
- b) in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza delle specifiche disposizioni di sicurezza antincendio, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
- Punto 2.2 - Comunicazioni e separazioni.
- 1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le strutture sanitarie: [ omissis ]
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 83, 84, 85, 90, 91 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore, 92 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. [ omissis ]
- anno di presentazione dell'istanza: 2005
- esito: accolta
- documenti: istruttoria - trasmissione
- Punto 2.1
- [ omissis ] 2. Le strutture possono essere ubicate: [ omissis ]
- b) in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza delle specifiche disposizioni di sicurezza antincendio, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64,83,84,85,89,90,91,92,94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
- Punto 2.2 - Comunicazioni e separazioni.
- 1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le strutture sanitarie: [ omissis ]
- c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 83, 84, 85, 90, 91 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore, 92 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. [ omissis ]
- anno di presentazione dell'istanza: 2007
- esito: accolta
- documenti: istruttoria - trasmissione