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Deroghe antincendio

Questa pagina raccoglie - per settore di attività - le informazioni sulle richieste di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendio prese in esame in Sardegna dal Direttore generale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Distributori stradali di GPL (DPR 12 gennaio 1971, n. 208)

Art. 25 - Distanze di sicurezza interne
Nell'area di pertinenza dell'impianto,tra ciascun punto pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione) ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del gestore, locale lavaggio, deposito attrezzi attinenti all'impianto, servizi igienici) la distanza non può essere inferiore a 10 metri. Per l'abitazione del gestore la distanza non può essere inferiore a 20 metri.
Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la distanza non può essere inferiore a 20 metri. I posti di ristoro non possono avere una superficie utile totale superiore a 30 metri quadrati.
La distanza di cui ai commi precedenti è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.
Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza reciproca di 8 metri. Questa è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio.
anno di presentazione dell'istanza: 2001
esito: accolta
documenti: istruttoria - trasmissione
Art. 25 - Distanze di sicurezza interne
Nell'area di pertinenza dell'impianto,tra ciascun punto pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione) ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del gestore, locale lavaggio, deposito attrezzi attinenti all'impianto, servizi igienici) la distanza non può essere inferiore a 10 metri. Per l'abitazione del gestore la distanza non può essere inferiore a 20 metri.
Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la distanza non può essere inferiore a 20 metri. I posti di ristoro non possono avere una superficie utile totale superiore a 30 metri quadrati.
La distanza di cui ai commi precedenti è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.
Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza reciproca di 8 metri. Questa è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio.
anno di presentazione dell'istanza: 2001
esito: accolta
documenti: istruttoria - trasmissione
Art. 25 - Distanze di sicurezza interne
Nell'area di pertinenza dell'impianto,tra ciascun punto pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione) ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del gestore,locale lavaggio,deposito attrezzi attinenti all'impianto,servizi igienici) la distanza non può essere inferiore a 10 metri. Per l'abitazione del gestore la distanza non può essere inferiore a 20 metri.
Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la distanza non può essere inferiore a 20 metri. I posti di ristoro non possono avere una superficie utile totale superiore a 30 metri quadrati.
La distanza di cui ai commi precedenti è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.
Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza reciproca di 8 metri. Questa è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio.
anno di presentazione dell'istanza: 2002
esito: accolta
documenti: istruttoria - trasmissione
Art. 27 - Distanze negli impianti misti
Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti,oltre al rispetto delle altre norme del presente decreto,dev'essere osservata la distanza di metri 10 tra i seguenti elementi dell'uno e dell'altro impianto:
1) tra i rispettivi serbatoi;
2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;
3) tra i serbatoi dell'uno e gli apparecchi di distribuzione dell'altro e viceversa.
anno di presentazione dell'istanza: 2002
esito: accolta
documenti: istruttoria - trasmissione
Art. 27 - Distanze negli impianti misti
Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti,oltre al rispetto delle altre norme del presente decreto, dev'essere osservata la distanza di metri 10 tra i seguenti elementi dell'uno e dell'altro impianto:
1) tra i rispettivi serbatoi;
2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;
3) tra i serbatoi dell'uno e gli apparecchi di distribuzione dell'altro e viceversa.
anno di presentazione dell'istanza: 2002
esito: accolta
documenti: istruttoria - trasmissione
Art. 27 - Distanze negli impianti misti
Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, oltre al rispetto delle altre norme del presente decreto, dev'essere osservata la distanza di metri 10 tra i seguenti elementi dell'uno e dell'altro impianto:
1) tra i rispettivi serbatoi;
2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;
3) tra i serbatoi dell'uno e gli apparecchi di distribuzione dell'altro e viceversa.
anno di presentazione dell'istanza: 2002
esito: accolta
documenti: istruttoria - trasmissione
Art. 25 - Distanze di sicurezza interne
Nell'area di pertinenza dell'impianto, tra ciascun punto pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione) ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del gestore, locale lavaggio, deposito attrezzi attinenti all'impianto, servizi igienici) la distanza non può essere inferiore a 10 metri. Per l'abitazione del gestore la distanza non può essere inferiore a 20 metri.
Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la distanza non può essere inferiore a 20 metri. I posti di ristoro non possono avere una superficie utile totale superiore a 30 metri quadrati.
La distanza di cui ai commi precedenti è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.
Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza reciproca di 8 metri. Questa è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio.
anno di presentazione dell'istanza: 2003
esito: accolta
documenti: istruttoria - trasmissione
Art. 24 - Distanze di sicurezza esterne
Ferme restando le norme circa l'ubicazione degli impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni:
a) che entro il raggio di 40 metri dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano, salvo quanto previsto previsto nell'articolo successivo, edifici di sorta;
b) che nella fascia contigua fino a 50 metri di raggio dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano edifici e parti di edifici con cubatura singola superiore a 3000 metri cubi, nè comunque edifici destinati alla collettività, come scuole, ospedali, chiese, caserme.
In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico, come stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi per fiere o mercati, cimiteri e simili, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2, e il punto più vicino del perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore a 80 metri.
In prossimità di vie di comunicazione, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 e il ciglio più vicino della sede viaria non può essere inferiore a:
· 30 metri per le autostrade, strade statali, ferrovie e tranvie;
· 15 metri per le altre strade e le vie navigabili.
In prossimità di linee elettriche aeree, la distanza tra i punti pericolosi dell'impianto (serbatoio e apparecchi di distribuzione) e la proiezione della linea elettrica più vicina non può essere inferiore a 15 metri. La distanza è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.
anno di presentazione dell'istanza: 2003
esito: non accolta
documenti: istruttoria - trasmissione
Art. 27 - Distanze negli impianti misti
Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, oltre al rispetto delle altre norme del presente decreto, dev'essere osservata la distanza di metri 10 tra i seguenti elementi dell'uno e dell'altro impianto:
1) tra i rispettivi serbatoi;
2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;
3) tra i serbatoi dell'uno e gli apparecchi di distribuzione dell'altro e viceversa.
anno di presentazione dell'istanza: 2003
esito: accolta
documenti: istruttoria - trasmissione
Art. 25 - Distanze di sicurezza interne
Nell'area di pertinenza dell'impianto, tra ciascun punto pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione) ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del gestore, locale lavaggio, deposito attrezzi attinenti all'impianto, servizi igienici) la distanza non può essere inferiore a 10 metri. Per l'abitazione del gestore la distanza non può essere inferiore a 20 metri.
Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la distanza non può essere inferiore a 20 metri. I posti di ristoro non possono avere una superficie utile totale superiore a 30 metri quadrati.
La distanza di cui ai commi precedenti è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.
Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza reciproca di 8 metri. Questa è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio.
Art. 27 - Distanze negli impianti misti
Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, oltre al rispetto delle altre norme del presente decreto, dev'essere osservata la distanza di metri 10 tra i seguenti elementi dell'uno e dell'altro impianto:
1) tra i rispettivi serbatoi;
2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;
3) tra i serbatoi dell'uno e gli apparecchi di distribuzione dell'altro e viceversa.
anno di presentazione dell'istanza: 2003
esito: accolta
documenti: istruttoria - trasmissione
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http://www.ingegneri-ca.net/materiali/antincendio/deroghe/distributori.html - pagina aggiornata il 6.7.2009
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