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Deroghe antincendio
La legislazione che disciplina le procedure tecnico-amministrative per le autorizzazioni antincendi (rilascio del Certificato di prevenzione incendi - CPI - per le attività contenute nel D.M. 16 febbraio 1982) prevede che nel caso vi sia l’impossibilità di rispetto integrale delle specifiche “Regole tecniche” di Prevenzione Incendi si possa chiedere una deroga all'applicazione della normativa.
Le procedure per l'esame e l'esitazione delle domande di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendio sono state modificate con l'art. 6 del D.P.R. del 12 gennaio 1998, n. 37. Non più il Comitato centrale tecnico-scientifico ma il Direttore regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si pronuncia sulle richieste di deroga, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi.
All'interno del Comitato (CTR) una commissione istruisce le richieste di deroga, trasmesse dal Comando provinciale dei VVF competente con motivato parere. L'Ordine Ingegneri della provincia di Cagliari è rappresentato nel CTR e nella Commissione deroghe dall'ing. Guido Basciu, che negli anni ha esaminato ed istruito un rilevante numero di istanze di deroga.
Poiché tale attività costituisce, di fatto, una casistica di riferimento che può sicuramente essere molto utile nell’applicazione pratica della prevenzione incendi, l'ing. Basciu e l'ing. Angelo Porcu, dirigente Vigili del fuoco - in accordo con il Direttore regionale dei Vigili del fuoco - hanno predisposto un archivio informatico per la consultazione delle richieste sinora esitate (rese anonime per garantire la riservatezza).
Questa importante base dati, a disposizione sia del CTR che di tutti gli interessati, realizza quindi un efficace strumento di riferimento per affrontare le richieste di deroga, anche ai fini della omogeneità e uniformità di trattazione.
Per una migliore comprensione dell'iter procedurale e degli atti relativi contenuti nel database, si riporta di seguito la procedura per le istanze di deroga alle norme (Regole tecniche) di prevenzione incendi.
Le domande di deroga sono regolate dall'art. 5 del D.M.I. 4 maggio 1998, che recita:
1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata alla Direzione Regionale dei vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga;
- disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
- specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c).
2. Alla domanda sono allegati:
- documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Come evidenziato al comma 1 lettera d, è necessario che i motivi della richiesta di deroga siano oggettivi e vincolanti.
Di seguito sono schematicamente elencate - raggruppate per attività - le deroghe fin qui esaminate dalla Commissione ed esitate dal Direttore regionale VVF.
- alberghi (D.M. 9 aprile 1994)
- autorimesse (D.M. 1 febbraio 1986)
- biblioteche in edifici storici (DPR 418/95)
- centrali termiche (circolare MI:SA n. 73 del 29 luglio 1971 - D.M. 28 aprile 2005)
- depositi di G.P.L. (D.M. 13 ottobre 1994)
- distributori stradali di GPL (DPR 12 gennaio 1971, n. 208)
- grandi magazzini (circolare n. 75 del 3 luglio 1967 ss. mm. ii.)
- gruppi elettrogeni (circolare del M.I. n. 31 del 31 agosto 1978)
- impianti biogas (D.M. 24 novembre 1984 parte 2.a, sez. 2)
- impianti sportivi (D.M. 18 marzo 1996)
- impianti termici a gas (D.M. 12 aprile 1996)
- ospedali (D.M. 18 settembre 2002)
- pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996)
- scuole (D.M. 26 agosto 1992)
- serbatoi oli minerali (D.M. 31 luglio 1934)