Lavori pubblici, il Ministero risponde al CNI:
"applicare il decreto 4 aprile 2001" |
Materiali elettrici e sicurezza:
in un decreto tutte le norme armonizzate
Il Ministero delle attività produttive ha preparato l'elenco riepilogativo delle norme armonizzate per l'attuazione della direttiva 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico da utilizzare entro certi limiti di tensione. L'allegato I al decreto - che contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti - annulla e sostituisce l'elenco dell'allegato 1 del decreto del Ministero dell'industria 12 febbraio 1996. L'allegato II invece contiene i testi completi delle norme tecniche armonizzate di maggiore interesse per gli utilizzatori e i consumatori.
|
Ministero delle attività produttive
decreto 21 febbraio 2003
(GU n. 73 del 28.3.2003 supplemento ordinario n. 50)
|
Il Ministero della Giustizia conferma:
sono valide le tariffe fissate dal decreto del 2001
Le tariffe per i lavori pubblici fissate dal decreto 4 aprile 2001 e richiamate dalla legge 1º agosto 2002 n. 166 sono applicabili fino all'emanazione del decreto di determinazione delle tabelle dei corrispettivi. Lo ha confermato l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, in un parere che era stato sollecitato dal Consiglio Nazionale Ingegneri. Nel documento si ribadisce che non può essere condivisa l'interpretazione contraria proposta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con le deliberazioni numero 27 (16 ottobre 2002) e 30 (13 novembre 2002).
L'Ufficio legislativo riconosce che "la singolarità della tecnica legislativa adottata può lasciare perplessi, tanto più in considerazione della circostanza che la reviviscenza del contenuto del D.M. 4 aprile 2001 dovrebbe avere efficacia ex nunc, cosicché il periodo intercorso tra la pronuncia di annullamento del decreto ad opera della sentenza del TAR Lazio e l'entrata in vigore della legge 166/2002 rimarrebbe fuori dalla applicazione dei corrispettivi previsti dal decreto annullato". Tuttavia nell'interpretazione della norma non è possibile "orientarsi verso un'opzione che sostanzialmente svuota di ogni significato il dettato del legislatore", che in questo caso si è proposto di "strutturare il settore dei corrispettivi dei lavori pubblici secondo criteri autonomi, rispetto alle tariffe professionali, come espressamente indicato dal comma 14-quater, con riferimento ai minimi inderogabili".
Nel segnalare il parere, il CNI ricorda di aver chiesto al Ministero delle infrastrutture una circolare capace di fare chiarezza sulla questione.
|
Ministero della Giustizia
nota dell'Ufficio legislativo
(20 febbraio 2003) |
Lavori pubblici, il direttore dei lavori non può
avere rapporti professionali con l'appaltatore
L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha ribadito i limiti ai rapporti professionali fra direttore dei lavori ed appaltatore. La determinazione ricorda che "quando il direttore dei lavori è un soggetto interno alla stazione appaltante, sussiste il divieto in ragione dell'esclusività del rapporto di pubblico impiego. Nel caso in cui le funzioni di direttore dei lavori siano attribuite a soggetti esterni alla stazione appaltante, la natura dell'attività di direzione dei lavori fa ritenere che vi è un divieto assoluto di intrattenere rapporti professionali con l'appaltatore, in quanto è necessario garantire che il direttore dei lavori effettivamente vigili sulla corretta esecuzione dell'opera nell'esclusivo interesse della P.A. committente, assicurando così la massima trasparenza nella fase di esecuzione dei lavori".
A giudizio dell'Autorità, le norme vigenti innanzi tutto non consentono al progettista incaricato e agli affidatari dei servizi di supporto alla progettazione di partecipare alle procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione alla quale abbiano prestato le proprie attività professionali. All'affidatario dell'incarico di direzione lavori è precluso - dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo - accettare nuovi incarichi professionali dall'appaltatore. Il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, nel caso abbia in essere rapporti professionali con questo ne deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante, alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare.
I divieti devono essere richiamati nei bandi di gara per l'affidamento delle attività di direzione dei lavori: "si tratta di regole per le quali non è prevista espressa sanzione normativa e che, quindi, richiedono per la loro effettività impegni contrattualmente assunti".
|
Autorità per la Vigilanza
sui Lavori pubblici
determinazione n. 4/2003
(12 febbraio 2003)
|
Cambia il testo unico dell'edilizia,
nuova disciplina della denuncia di inizio attività
Le modifiche al testo unico dell'edilizia introdotte dal decreto legislativo del 27 dicembre 2002 riguardano fra l'altro la disciplina della denuncia di inizio attività. Il nuovo art. 22, ad esempio, inserisce fra gli interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività "le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori".
|
DL 27 dicembre 2002, n. 301
(GU n. 16 del 21 gennaio 2003) |
Carenze del piano di sicurezza e coordinamento:
chi paga i costi non previsti?
Il piano di sicurezza e coordinamento può considerarsi carente solo per quanto riguarda i 'nuovi apprestamenti', ovvero le ulteriori misure di sicurezza non contemplate ma ritenute necessarie in corso d'opera. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici è intervenuta sulla materia in seguito alla richiesta di parere formulata dall'ANIEM: in caso di previsione parziale e sottostima dei costi delle misure di sicurezza si può configurare l'ipotesi di carenza progettuale, suscettibile di integrazioni in corso d'opera?
Secondo l'Autorità, l'eventuale carenza del Piano di sicurezza e coordinamento non è riconducibile a nessuna delle ipotesi legittimanti l'adozione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. d) della legge 109/94. Per "carenza" del piano di sicurezza e coordinamento dovrebbero intendersi esclusivamente le ulteriori misure che il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento ritenessero necessarie, per propria valutazione o su segnalazione dell'appaltatore, al fine di risolvere situazioni di pericolosità non previste ab origine. Tali misure dovranno essere effettivamente realizzate dall'appaltatore.
Mentre la parte delle spese di sicurezza relativa alle singole lavorazioni è ancorata direttamente all'esecuzione dell'opera, quella afferente agli oneri c.d. speciali può subire delle variazioni; conseguentemente, è in quest'ultima che possono ricondursi le "ulteriori spese" necessarie per far fronte ai "nuovi apprestamenti" dovuti alla carenza del Piano di sicurezza e coordinamento, mediante aggiornamento del relativo computo metrico.
Sarà il responsabile del procedimento - tenuto anche alla validazione del progetto esecutivo - a valutare se le carenze "sostanziali" del Piano di sicurezza e coordinamento siano riconducibili all'ipotesi di "errore progettuale", ovvero se le stesse potessero essere previste dal progettista, in fase di progettazione esecutiva. Solo nel primo caso, per la copertura dei relativi oneri aggiuntivi, sarebbe legittimato il ricorso alla polizza del progettista (deliberazione n. 181/2002). Nel caso in cui l'errore sia commesso da un progettista interno, non essendo quest'ultimo assicurato anche per una simile eventualità, potranno applicarsi le sole norme in materia di responsabilità professionale.
|
Autorità per la Vigilanza
sui Lavori pubblici
determinazione n. 2/2003
(30 gennaio 2003)
|
Incarichi di progettazione, niente punti in più
se il giovane professionista ha un ruolo marginale
Nella procedura di affidamento degli incarichi di progettazione, un candidato può ottenere un incremento di punteggio in presenza di un componente in possesso di abilitazione da non più di cinque anni o del certificato di qualità aziendale. Ma il bonus può essere assegnato anche nel caso tali figure siano relegate in un ruolo di supporto? Al quesito posto dalla FederCasa, il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha risposto no: l'assegnazione dell'incremento del 5% previsto all'allegato D del D.P.R. 554/99 riguarda i potenziali concorrenti alla gara che verranno selezionati dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte e la presenza nel raggruppamento di un giovane professionista incaricato di una generica attività di supporto non consente di beneficiare dell'incremento in questione, occorrendo al riguardo la partecipazione dello stesso in forma diretta al raggruppamento ovvero in forma indiretta, mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara.
|
Autorità per la Vigilanza
sui Lavori pubblici
deliberazione del Consiglio n. 21
adunanza del 5 febbraio 2003 |
Omologazione delle barriere di sicurezza:
proroga di un anno dei termini
C'è ancora un anno per l'omologazione delle barriere stradali di sicurezza imposta dall'art. 1 del decreto 2 agosto 2001: il nuovo termine scatterà dalla data di pubblicazione del decreto varato a fine 2002 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento riguarda otto tipologie di barriera: H4 bordo ponte, H3 spartitraffico, H3 bordo ponte, H2 bordo ponte, H2 spartitraffico, N2 bordo laterale, N2 spartitraffico, N1 bordo laterale.
|
Ministero delle Infrastrutture
decreto 23 dicembre 2002
(GU n. 69 del 24.3.2003)
|