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Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie:
da dicembre la nuova regola tecnica.

Sostanze e preparati chimici, scatta l'obbligo
di consegnare la scheda di sicurezza

Chiunque immetta sul mercato una sostanza o un preparato - sia egli il fabbricante, l'importatore o il distributore - deve fornire gratuitamente al destinatario una scheda informativa in materia di sicurezza. Il decreto 7 settembre 2002 recepisce la direttiva 2001/58/CE sulle modalità di informazione su sostanze e preparati pericolosi. L'utilizzatore professionale della sostanza o del preparato dovrà ricevere la scheda di sicurezza - stampata o in formato digitale - in occasione o anteriormente alla prima fornitura. Fra le informazioni obbligatorie sono previste quelle su identificazione dei pericoli, misure antincendio, provvedimenti in caso di dispersione accidentale, trasporto e smaltimento. L'allegato al decreto contiene anche una "Guida alla redazione della scheda informativa in materia di sicurezza".

Ministero della Salute
decreto 7 settembre 2002
(GU n. 252 del 26 ottobre 2002)

In vigore da fine dicembre 2002 la regola tecnica
per la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie

Il Ministero dell'interno ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. Le nuove norme entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del decreto e riguardano tutte le strutture - sia quelle di nuova costruzione che quelle che sarann oggetto di completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso - che eroghino prestazioni: in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Le strutture sanitarie dovranno essere costruite e gestite secondo criteri che permettano di:

  1. minimizzare le cause di incendio;
  2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
  4. limitare la propagazione di un incendio a edifici e/o locali contigui;
  5. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  6. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Ministero dell'Interno
decreto 18 settembre 2002
(GU n. 227 del 27 settembre 2002)

Raccolta dati sulla qualità delle acque:
dalle Regioni rapporti periodici all'ARPA

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno raccogliere e trasmettere periodicamente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni e le relazioni sullo stato di qualità delle acque. L'ANPA dovrà poi elaborare un rapporto nazionale che sarà trasmesso all'Unione Europea, al Ministero dell'ambiente e ad altri ministeri che possano avere necessità di questi dati. Un allegato al decreto 18 settembre 2002 fissa le scadenze, le modalità e gli standard informativi che regioni e province autonome dovranno rispettare nella raccolta e nell'elaborazione dei dati. In caso di accertata inattività da parte delle regioni e delle province autonome il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente o del Ministro della salute, eserciterà i poteri sostitutivi.

Ministero dell'Ambiente
decreto 18 settembre 2002
(GU n. 245 del 18 ottobre 2002,
supplemento ordinario n.198)

Bandi regionali del Programma solare termico:
la Sardegna potrà utilizzare quasi 300 mila euro

Un decreto del Ministero dell'Ambiente ha assegnato alla Sardegna una quota di 289.481 euro per il finanziamento del Programma solare termico. Le risorse finanziarie disponibili (poco più di 8 milioni di euro) sono state ripartite in proporzione al numero degli abitanti tra le regioni e le province autonome che avevano aderito al programma. Sono previsti incentivi in conto capitale nella misura massima del 30% per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Ministero dell'Ambiente
decreto 24 luglio 2002
(GU n. 229 del 30 settembre 2002)

Incarichi di progettazione e direzione lavori
per interventi finanziati
con fondi comunitari: l'abuso dell'urgenza

L'Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici ha criticato la sempre più diffusa prassi del ricorso ad affidamenti diretti di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura pur in carenza dei presupposti di legge, giudicandola "distorsiva del libero mercato". A giudizio dell'Autorità, "tali affidamenti avvengono con una certa frequenza a seguito di inserimenti di interventi di varia natura e tipologia in programmi di finanziamento utilizzanti fondi comunitari, che impongono, qualora non portati a tempestiva conoscenza delle stazioni appaltanti, tempi del procedimento non sempre compatibili con quelli tecnici inerenti la progettazione esecutiva e l'appalto delle relative opere".

Le stazioni appaltanti - per non perdere il finanziamento, con le sue ricadute anche a livello occupazionale - derogano alle norme per l'affidamento formale dell'incarico di progettazione e commissionano direttamente il progetto esecutivo dei lavori. Se però "questa situazione si determina perché l'esigenza della realizzazione dell'intervento è rappresentata in maniera informale all'ente finanziatore e questo, sempre in maniera informale, dà assicurazione del finanziamento e propone e conferma gli interventi da finanziare senza azione di verifica sull'effettiva cantierabilità degli stessi", secondo l'Autorità "l'urgenza deve essere considerata come indotta, in quanto deriva da precedenti comportamenti non conformi ai principi di legalità".

La determinazione raccomanda quindi che "gli enti finanziatori preposti al settore perfezionino la propria azione di controllo sullo stato delle progettazioni degli interventi finanziati con fondi comunitari" e mettano in atto "tutte le iniziative atte a disincentivare il ricorso a procedure di urgenza nell'affidamento dei servizi e dei connessi lavori".

Autorità per la Vigilanza
sui Lavori pubblici
determinazione n. 18
del 24 luglio 2002

Armonizzazione delle norme sugli apparecchi da usare
in atmosfera potenzialmente esplosiva

Il Ministero delle attività produttive ha pubblicato il secondo elenco riepilogativo di norme armonizzate sull'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. L'allegato al decreto elenca i titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Ministero delle Attività produttive
decreto 30 settembre 2002
(GU n. 243 del 16 ottobre 2002)

Finanziamenti europei per le campagne
sulla sicurezza nei cantieri edili

La Commissione Europea finanzierà una serie di campagne istituzionali sulla sicurezza del lavoro nel settore edilizio. Gli Ispettorati del lavoro riceveranno fino al 70% dei costi totali. Ogni Stato UE potrà contare su 60 mila euro. Scadenza per la presentazione dei progetti: 30 novembre 2002.

Commissione Europea
invito VP/2002/17
(GUCE C 260 del 26 ottobre 2002)

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