Lavori pubblici, il TAR boccia la nuova tariffa
Proroghe per espropri e collaudi ascensori |
Progettazione di opere pubbliche, decreto illegittimo
Accolto il ricorso delle categorie escluse
Il decreto ministeriale del 4 aprile 2001 che aveva fissato le nuove tariffe professionali per la progettazione di opere pubbliche è illegittimo e deve essere annullato. Lo ha stabilito il TAR del Lazio, che ha accolto il ricorso presentato dai Consigli nazionali di geologi, periti industriali, dottori agronomi e forestali.
Nella prima versione - poi rettificata con un comunicato dai ministeri di Giustizia e dei Lavori pubblici - il decreto faceva riferimento solo alle tariffe di ingegneri e architetti, nonostante riguardasse attività che anche altri professionisti avrebbero potuto svolgere. Ma quella rettifica formale ha semmai evidenziato che diverse categorie professionali erano state escluse dal processo di formazione delle nuove tariffe.
E questo fatto è ragione sufficiente per invalidare la procedura: secondo il TAR, la consultazione preventiva di tutte le categorie interessate è un principio intoccabile in tema di tariffe e la sua violazione fa scattare l'illegittimità della norma.
Nella situazione di incertezza creata dall'annullamento del decreto, ora è atteso un intervento del Consiglio Nazionale Ingegneri. Fra l'altro, contro il Dm 4 aprile 2001 e le nuove tariffe di progettazione c'è un secondo ricorso presentato dall'Anci e dall'Upi, che contestavano gli aumenti.
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Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sezione I
sentenza n. 6552, depositata il 23 luglio 2002 |
Testi unici per edilizia ed espropriazioni
in vigore dal 1º gennaio 2003
L'entrata in vigore del Testo unico sull'edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) e del Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (DPR 8 giugno 2001, n. 327) slitta al 1o gennaio 2003. Lo ha stabilito un decreto-legge con il quale il Governo ha inoltre prorogato di anno - fino al 30 giugno 2003 - il blocco delle procedure di sfratto.
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decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122
(GU n. 146 del 24.6.2002) |
Controlli sugli appalti: segnalazioni obbligatorie
per i responsabili del procedimento
L'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ha disposto che - per appalti di qualsiasi importo - i responsabili del procedimento siano tenuti a segnalare con una sintetica relazione il verificarsi di alcuni eventi:
- l'insorgere di contrasti con la propria amministrazione in ordine alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento degli appalti e concessioni (art. 7, comma 3, lettera c) regolamento 554/99);
- il mancato rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, laddove rilevati nel controllo periodico previsto dalla lettera d) del citato comma 3 dell'art. 7 del regolamento 554/99;
- l'irrogazione di penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle ditte appaltatrici;
- l'avvenuto affidamento a soggetti esterni all'amministrazione, per carenza di organico, degli incarichi di natura tecnica (art. 3, comma 1, lettera d), regolamento 554/99);
- ogni altra circostanza che incida sul regolare ed economico svolgimento dei lavori.
La comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data del fatto che si segnala e nella relazione dovrà essere indicato il codice univoco d'intervento. L'obbligo scatta dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell'Autorità.
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Autorità per la Vigilanza
sui Lavori pubblici,
comunicato del presidente
pubblicato sulla GU n. 146 del 24.6.2002 |
Collaudo ascensori, ancora una proroga
La nuova scadenza è fissata per il 30 settembre
Una nuova proroga per l'adeguamento degli ascensori alle nuove norme sulla sicurezza. Il DPR 7 maggio 2002, n. 129 ha fatto slittare la scadenza al 30 settembre 2002. Entro quella data il proprietario dell'impianto che sia ancora sprovvisto della certificazione CE di conformità o della licenza di esercizio dovrà trasmettere al Comune l'esito positivo del collaudo, che può essere effettuato:
- dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
- dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
- con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
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DPR 7 maggio 2002, n. 129
(GU n. 155 del 4.7.2002) |
Prevenzione incendi e distributori di gas per auto:
un nuovo decreto corregge gli errori nella regola tecnica
La Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione è stata sostituita dopo appena un mese: il documento allegato al decreto del 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002, conteneva diversi errori. Il Ministero dell'interno ha emesso un nuovo decreto che sostituisce l'allegato tecnico.
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Ministero dell'Interno
decreto 28 giugno 2002
(GU n. 161 dell' 11.7.2002) |
Programmi innovativi in ambito urbano:
i finanziamenti per "Contratti di quartiere II"
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha destinato 40 miliardi di lire a programmi innovativi in ambito urbano: sarà finanziato il progetto "Contratti di quartiere II", da realizzare in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi, in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo.
Il programma coinvolgerà gli abitanti nella definizione degli obiettivi, ma punta soprattutto a incrementare - anche con il supporto di investimenti privati - la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo prevedendo anche misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale. Le Regioni possono contribuire al programma "Contratti di quartiere II" con risorse proprie o con fondi provenienti da programmi comunitari.
Un secondo finanziamento (90 miliardi di lire) è stato destinato ad un programma innovativo in ambito urbano che riguarda le zone adiacenti alle stazioni ferroviarie delle grandi città e alle maggiori aree portuali, nelle quali siano presenti condizioni di degrado urbano e sociale e vi sia necessità di riqualificare insediamenti di edilizia residenziale. Il programma operativo - che coinvolgerà anche la società Ferrovie dello Stato S.p.a., le autorità portuali e altri soggetti privati - dovrà essere concordato con i Comuni e poi sottoposto all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni.
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Ministero Infrastrutture e Trasporti
decreto 27 dicembre 2001
(supplemento ordinario n. 142
GU n. 162 del 12.7.2002) |
Interventi nelle aree di degrado urbano:
un milione di euro al Comune di Cagliari
Il Comune di Cagliari potrà utilizzare poco più di un milione di euro per interventi nelle aree di degrado urbano. Un decreto del Ministero delle attività produttive ha ripartito i fondi disponibili (51,6 milioni di euro) fra 10 città. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, le amministrazioni dovranno presentare i programmi di intervento, fissando la data di presentazione delle domande di contributo da parte delle piccole imprese.
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Ministero delle Attività produttive
decreto 5 giugno 2002
(GU n. 144 del 21.6.2002) |
Salute dei lavoratori e vibrazioni:
entro il 2005 adeguamento alle nuove norme europee
La direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio detta le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche. La norma distingue fra
- "vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio", che possono essere causa di disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
- "vibrazioni trasmesse al corpo intero", responsabili di lombalgie e traumi del rachide.
Fissati dei valori-limite per i diversi tipi di vibrazioni, la direttiva affida ai datori di lavoro l'identificazione e la valutazione dei rischi. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato con "l'osservazione delle condizioni di lavoro particolari e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, incluse le informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata".
I rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni meccaniche dovranno essere eliminati alla fonte, tenendo conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure capaci di controllare il rischio, o ridotti al minimo. In ogni caso i lavoratori non dovranno superare il limite di esposizione. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva entro il 6 luglio 2005. Saranno possibili dei periodi di transizione più lunghi in particolari situazioni, oltre a deroghe per i settori della navigazione marittima e aerea.
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direttiva 2002/44/CE
del 25 giugno 2002
(GUCE L 177/13 del 6.7.2002) |
La definizione di rifiuto: una interpretazione
che semplifica il riuso nell'ambito della stessa industria
Il decreto legge su "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate" pubblicato l'8 luglio 2002 contiene anche l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (il "decreto Ronchi"). La norma di riferimento definiva rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
Il nuovo provvedimento chiarisce fra l'altro che l'espressione "abbia deciso" deve intendersi come "la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni". Ma la decisione di disfarsi non ricorre "per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
- se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22."
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decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 |