Agenti chimici e valutazione del rischio:
guida all'applicazione del decreto 25/2002

Il decreto legislativo 25/2002 ha introdotto diverse novità di rilievo nella gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, in presenza di agenti chimici. Il tema è stato affrontato in un seminario di aggiornamento organizzato dall'Ordine su iniziativa della Commissione Sicurezza.

Nella relazione di apertura, l'ing. Marzio Marziani di Federchimica ha illustrato i contenuti del provvedimento, che ha recepito la direttiva 98/24/CE, inserendo alcune prescrizioni nel D.Lgs. 626/94, abrogando il D.Lgs. 77/92 e, in parte, il D.Lgs. 277/91 e la tabella allegata al DPR 303/56.

Il D.Lgs. 25/2002 si applica a:

  1. tutti gli agenti chimici comunque presenti sul luogo di lavoro, siano parte del ciclo, rifiuti o generati da altre attività;
  2. tutti gli agenti chimici pericolosi - classificati o non classificati come tali -, anche solo potenzialmente pericolosi ed anche solo in una determinata attività, ad esempio stagionale (sono esclusi i prodotti classificati pericolosi per l'ambiente, sottoposti ad altre norme);
  3. tutte le attività, industriali, artigianali, commerciali, agricole, di trasporti, sia private sia pubbliche (quindi anche ospedali, aziende municipalizzate, scuole, ecc.).

QUESTA SCHEDA
propone una sintesi delle relazioni presentate in occasione del seminario di aggiornamento del 12 giugno 2002 sul tema "Agenti chimici: le novità del D.Lgs. 25/2002", organizzato dall'Ordine in collaborazione con Federchimica, Sindar srl e Commissione Sicurezza dell'Ordine di Lodi.

ALLEGATI.
Tabella 1, Schema logico previsto dal D.Lgs. 25/2002 per la valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici.

Due le novità assolute introdotte dalla norma:

  1. la distinzione tra rischi moderati e rischi non moderati, che determina prescrizioni ed obblighi diversi;
  2. l'obbligo di valutazione dei rischi prima dell'inizio di nuove attività rientranti nel campo di applicazione del decreto.

Nuove regola anche per la sorveglianza sanitaria, definita (art. 72-ter) come la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro. Rispetto al DPR 303/56, cambiano sia le tabelle sia la periodicità delle visite di controllo.

Tutti i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute (classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo) devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria:

  1. prima che assumano la mansione che comporta esposizione;
  2. periodicamente (di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria);
  3. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali sia stato fissato un valore limite biologico.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre controlli con periodicità e contenuti diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

Il D.Lgs. 25/2002 affida a un comitato consultivo la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Un decreto interministeriale dovrà recepire i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori fissati dalla Commissione europea e stabilirà i valori limite nazionali.

Nel frattempo, i parametri per l'individuazione del rischio moderato avrebbero potuto essere stabiliti - entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: scadenza non rispettata - con un decreto interministeriale, su proposta delle associazioni di categoria dei datori di lavoro sentiti i sindacati. Trascorso tale termine, in mancanza dei parametri, la valutazione del rischio è responsabilità del datore di lavoro: questa è in effetti la situazione attuale.

Secondo quanto previsto dall'art.72-quater, il datore di lavoro deve innanzi tutto determinare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, quindi valutare i rischi per la sicurezza e la salute derivanti dalla presenza di tali agenti.

Diversi i fattori da prendere in considerazione:

  • le proprietà pericolose;
  • le informazioni su salute e sicurezza;
  • livello, tipo, durata dell'esposizione;
  • modalità di svolgimento del lavoro e quantità delle sostanze pericolose;
  • valori limite biologici o di esposizione professionale;
  • effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  • risultati di precedenti attività di sorveglianza sanitaria.

La valutazione dei rischi impone inoltre che:

  • siano indicate le misure di sicurezza e prevenzione adottate o da adottare;
  • siano considerate le attività che possano essere causa di notevole esposizione (come la manutenzione);
  • si valuti il rischio combinato di più agenti;
  • fornitori e produttori di agenti chimici pericolosi forniscano all'acquirente tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio.

Una volta completata, la procedura di valutazione dovrà poi essere aggiornata in occasione di modifiche sostanziali e dovrà rappresentare la base per l'adozione delle misure di protezione e prevenzione necessarie a ridurre al minimo il rischio.

Tutte le attività già in essere avrebbero dovuto essere in regola con le nuove norme entro il 23 giugno (tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto). "Ma non si completa in 90 giorni l'adeguamento a norme di questo genere", ha osservato il secondo relatore, l'ing. Edoardo Galatola, componente della Commissione Sicurezza dell'Ordine di Lodi. "Immaginiamo il caso dell'azienda che deve studiare degli intermedi di produzione non classificati. Oppure quella che si ritrova con un rifiuto da caratterizzare. Del resto, i campo di applicazione è molto vasto, perché il decreto prescinde dalle dimensioni dell'azienda e dalle quantità dei prodotti a rischio. Da qui l'obbligo di adeguamento per un elevato numero di soggetti, in tempi molto ristretti".

"La conseguenza scontata è che siamo già in ritardo. Una certa elasticità nell'imporre il rispetto delle scadenze sarà inevitabile. In generale non si avverte una volontà punitiva da parte delle ASL però è opportuno non sprecare tempo. È un processo complesso, ma dimostriamo di averlo avviato: impostiamo un programma di lavoro, partendo ad esempio dalle sostanze più pericolose. Fissiamo delle scadenze e degli obiettivi. Fra l'altro non si parte da zero: era richiesta ad esempio una valutazione di rischio per le sostanze cancerogene. Spesso si tratterà di raccogliere e dare organicità ad informazioni già disponibili".

Tutte le aziende devono passare attraverso la fase di valutazione del rischio: cioè compiere una ricognizione sui processi produttivi e sulle sostanze chimiche utilizzate. Una valutazione richiesta a tutti tutti, ma ovviamente differenziata: ci saranno diversi livelli di dettaglio e di organizazione delle informazioni tra il negozio della parucchiera e la raffineria. "Indipendentemente dalla natura e dalle dimensioni dell'azienda - ha insistito l'ing. Galatola - è importante tuttavia che di questa ricognizione resti qualche traccia: è inutile (e pericoloso) fare la valutazione del rischio e non documentarla. In caso di necessità, può essere importante essere in grado di dimostrare di aver assunto tutte le misure opportune per garantire la sicurezza dei lavoratori".

Il relatore ha tentato fra l'altro di sgombrare il campo da alcuni equivoci creati da una affrettata lettura del decreto. "Ritrovarsi al termine della ricognizione con una classificazione di rischio non moderato non significa essere fuorilegge. E l'obiettivo non è avere tante aziende a rischio moderato. La norma ci chiede qualcos'altro: adottare tutte le misure necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza. Il fatto che un'azienda utilizzi un elemento chimico tossico, corrosivo o cancerogeno costituisce di per sè un pericolo potenziale. Ma il modo in cui questo prodotto sarà trattato - e quindi le procedure di sicurezza individuate e attuate dall'azienda - può trasformare questo pericolo in rischio elevato, moderato o trascurabile".

L'incertezza sulla definizione per decreto del livello di rischio moderato è in fondo un falso problema, ha spiegato l'ing. Galatola: "Diamo comunque per scontato che tutti devono studiare la situazione in atto e sulla base dei risultati ottenuti impostare la gestione della sicurezza. La mia azienda potrebbe avere un livello di rischio moderato, ma il mio medico - che ora diventa un vero e proprio consulente per la salute - potrebbe suggerirmi di fare comunque dei test approfonditi per tenere sotto controllo alcuni fattori".

Un altro spunto importante: approfondire la valutazione mansionale del rischio. "Spesso in ambito 626 si è privilegiato il rischio generico da ambiente di lavoro: la scala, l'impianto elettrico, la buca. Sulla mansione si è ragionato di meno. Ma l'esposizione da agenti chimici è strettamente legata alla mansione svolta, o all'operazione, in caso di imprese artigiane in cui uno stesso agente svolga più mansioni".

La fase di valutazione preliminare produce un giudizio quali-quantitativo che può aiutare a classificare il pericolo di esposizione agli agenti chimici ed in particolare, come previsto dal D.Lgs. 25/2002, definirlo come basso, moderato o non moderato. Nel primo caso non è necessaria alcuna ulteriore valutazione di dettaglio ed è possibile redigere il documento di valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici (come previsto dall'art. 60-quater). Nel caso il rischio possa essere definito moderato, l'adempimento è sostanzialmente analogo a quello per il rischio basso, salvo non si configuri l'opportunità di procedere a una valutazione di dettaglio nei casi di maggiore criticità.

Se invece l'analisi ha individuato la presenza di pericolo di esposizione non moderato, diventa necessario procedere con un'analisi di dettaglio, con un approccio quantitativo che permette di identificare l'effettivo livello di esposizione al rischio dei lavoratori. Di questo ha parlato l'ing. Giuseppina Vignola, componente della Commissione Sicurezza dell'Ordine di Lodi.

Occorre valutare il rischio in tutte le fasi operative (normali/manutenzione/emergenza), definire le misure specifiche di riduzione del rischio, la necessità di sorveglianza sanitaria ed eventualmente il monitoraggio ambientale. Scopo della valutazione di dettaglio è far sì che il rischio residuo (se non eliminabile) sia portato al minimo possibile e comunque al di sotto dei limiti di esposizione.

Quando la pericolosità delle sostanze utilizzate, la loro quantità e la complessità dei processi in cui vengano utilizzate non consente una immediata definizione del livello di esposizione del personale, è opportuno utilizzare strumenti di valutazione più sofisticati. Gli strumenti classici per la valutazione del rischio di esposizione sono le tecniche analitiche per l'individuazione degli eventi incidentali, quali l'analisi di operabilità (HAZOP) o l'individuazione dei modi di guasto (FMEA). Grazie a queste tecniche è possibile valutare in modo sistematico ogni possibile deviazione dalle condizioni di regime di funzionamento, individuando le cause iniziatrici e le mancate protezioni che, concatenate tra loro, possono essere causa di un incidente.

Successivamente è possibile produrre un elenco delle possibili concatenazioni incidentali e l'indicazione degli interventi ingegneristici e procedurali raccomandati per ridurre la probabilità di insorgenza e l'entità delle conseguenze di una esposizione accidentale.

La valutazione può essere condotta sia in modo qualitativo (individuazione del numero di eventi indipendenti necessari) sia in modo quantitativo. Nel secondo caso si procede alla stima delle frequenze incidentali attese mediante l'approntamento e la risoluzione matematica di alberi logici (alberi di guasto ed alberi di eventi). L'ultima parte dell'incontro è stata dedicata alla presentazione del software Cheope (CHemical Exposure OPerating Evaluation), uno strumento multimediale che assiste l'impresa o il professionista nel processo di valutazione e gestione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi.

Sviluppato dalla Sindar srl in collaborazione con Federchimica e con l'Associazione Ambiente e Lavoro, il programma opera in ambiente Windows (98/NT/2000/XP) ed è disponibile in due versioni: Base (gratuita) e Professionale, anche con la possibilità di gestire in rete locale l'archivio dati. Entrambe le versioni, così come gli aggiornamenti e vari moduli aggiuntivi, possono essere scaricati dal sito Internet della Sindar. Pagamenti con bonifico, assegno bancario o carta di credito. Sul prezzo base di 500 euro si applica una scala sconti per amministrazioni pubbliche, Ordini professionali e Onlus, associati Federchimica e abbonati ad Ambiente e Lavoro.

Nella versione Professional, Cheope consente di gestire un numero illimitato di aziende/unità operative. A livello anagrafico sono richiesti dei dati essenziali e in particolare l'organizzazione in reparti e le mansioni/lavorazioni. Il programma contiene il database delle sostanze classificate pericolose, che possono essere selezionate e importate nel database specifico delle sostanze presenti nell'unità produttiva. È possibile inoltre introdurre direttamente i dati su preparati pericolosi e agenti chimici non classificati ma pericolosi per le condizioni chimico-fisiche o tossicologiche.

Per ciascun reparto e per ciascuna coppia mansione-sostanza, il programma permette di valutare la possibilità di esposizione all'agente, sulla base delle modalità di assunzione per inalazione, contatto e ingestione. Il passo successivo è il calcolo di un indice di esposizione per il normale esercizio, per condizioni anomale e per emergenze (compresi incendio ed esplosione) e un indice indiretto legato all'eventuale contaminazione dell'ambiente di lavoro. Da questi calcoli, il programma ricava un indice globale di pericolo (che tiene conto di tutte le condizioni di pericolosità intrinseca di esposizione) e un indice globale di rischio, che tiene conto anche di fattori di protezione e prevenzione. L'indice di rischio calcolato permette di individuare le maggiori criticità nell'uso dell'agente e di intraprendere le necessarie misure correttive.

Un modulo del programma permette di introdurre le misure di esposizione agli agenti chimici delle singole mansioni lavorative e di rapportare i dati raccolti con i limiti di esposizione professionali, secondo le norme nazionali e comunitarie. Un altro modulo permette poi di verificare il livello di completezza degli adempimenti in base alla normativa in vigore.

In tutte le fasi viste finora, Cheope consente all'utilizzatore di stampare dei rapporti utili per la stesura della valutazione preliminare del rischio di esposizione. Il programma contiene anche un modello di documento che potrà essere utilizzato come traccia per la stesura della valutazione conclusiva.

Le definizioni del D.Lgs. 25/2002 (art. 72 ter)

a) Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici:

  • da soli o nei miscugli.
  • allo stato naturale oppure ottenuti (utilizzati o smaltiti) da una attività lavorativa.
  • prodotti intenzionalmente o no, immessi o no sul mercato.

b) Agenti chimici pericolosi:

  • classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997; sono escluse le sostanze pericolose per l'ambiente.
  • classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 16 luglio 1998, n.285; sono esclusi i preparati pericolosi per l'ambiente.
  • quelli che - pur non essendo classificati come pericolosi - possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori (proprietà chimico-fisiche e tossicologiche, uso, presenza).

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi.

  1. progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  2. fornitura di attrezzature di lavoro idonee;
  3. riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti;
  4. riduzione al minimo della durata e intensità dell'esposizione;
  5. misure igieniche adeguate;
  6. riduzione al minimo della quantità di agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro;
  7. metodi di lavoro appropriati, comprese le idonee disposizioni attuative.
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