L'incerta definizione del "rischio moderato" |
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Nel numero 92 di Informazione del febbraio 2001, il terzo gruppo della Commissione Sicurezza aveva fatto il punto sull'attuazione del D.Lgs. 626/94 e delle altre disposizioni riguardanti la salute e la sicurezza. Da allora sono stati emanati, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, altri provvedimenti relativi a settori specifici (trasporto di merci pericolose, sicurezza a bordo delle navi, prevenzione incendi, situazioni a rischio di incidente rilevante), ma anche di integrazione e/o modifica del 626/94. In particolare, nello scorso mese di marzo sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due provvedimenti legislativi che hanno modificato sostanzialmente il D. Lgs. 626/94 e che pertanto ci pare opportuno portare all'evidenza dei colleghi, cogliendo l'occasione per fare anche il punto su tutti gli ultimi provvedimenti relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I più importanti interventi legislativi sono richiamati nella tabella allegata. Già alcuni dei provvedimenti emanati nel 2001 - come la legge-quadro sul cosiddetto "elettrosmog" o il decreto sulla sicurezza nelle gallerie stradali - potrebbero meritare un approfondimento. Ci limitiamo però in questa sede ad esaminare ed approfondire i tre provvedimenti più recenti che hanno modificato il D. Lgs. 626/94. Con la legge 8/1/2002, n. 1 sono state aumentate, con seguito di polemiche, le specializzazioni che danno diritto ad assumere l'incarico di medico competente. Con la Legge comunitaria 2001 (L. 1/3/2002, n. 39) si è fatto fronte alla sentenza 15/11/2001 della Corte di Giustizia Europea che aveva condannato l'Italia per l'inadeguato recepimento della Direttiva Quadro in materia di sicurezza. Con la 39/2002 sono state direttamente apportate due modifiche agli articoli 4 c. 1 (dove ora si legge "valuta tutti i rischi") e 8 del D. Lgs. 626/94 imponendo al datore di lavoro che non ha al proprio interno capacità sufficienti per svolgere il Servizio di Prevenzione e Protezione di rivolgersi a persone o servizi esterni ("deve" e non "può"). Inoltre - e ciò può essere importante per noi ingegneri - è stata data delega al Governo per definire le qualifiche e le esperienze necessarie per svolgere il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La modifica più corposa è stata apportata dal D.Lgs. 25/2002 che al titolo VII del D. Lgs. 626/94 ha aggiunto il titolo VII-bis, "Protezione da agenti chimici", comprendente 12 articoli (dal 72-bis al 72-terdecies) e 4 allegati (dall'VIII ter all'VIII sexties). Il D.Lgs. 25/2002 si applica ad ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Il decreto stabilisce che nell'ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve verificare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla loro presenza, prendendo in considerazione, fra l'altro, le informazioni sulla salute e sicurezza contenute nelle schede di sicurezza e le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici pericolosi, compresa la quantità di questi. Fra gli agenti chimici pericolosi sono compresi, oltre a quelli classificati come tali ai sensi dei D. Lgs.52/1997 e 285/1998 e successive modifiche, nonché quelli che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui ai predetti decreti, anche quegli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base a quanto sopra, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro. Non sono invece comprese fra gli agenti chimici pericolosi per il D.Lgs. 25/2002 le sostanze pericolose solo per l'ambiente. Il D.Lgs. 25/2002 stabilisce che i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante adeguate misure tecniche, igieniche ed organizzative. Stabilisce inoltre che se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che la presenza degli agenti chimici pericolosi, tenuto conto delle misure già in atto, comporta solo un rischio "moderato" per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro può limitarsi ad adottare alcuni specifici provvedimenti di informazione e formazione dei lavoratori. Nel caso in cui, invece, il rischio non possa essere considerato moderato, il datore di lavoro deve prendere altri provvedimenti più complessi, fra cui la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la periodica effettuazione, con metodiche appropriate, della misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute e la predisposizione di procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi; tali procedure devono comprendere la regolare effettuazione di esercitazioni di sicurezza. I parametri per l'individuazione del rischio moderato avrebbero dovuto essere stabiliti con decreto ministeriale entro il 7 maggio. In assenza di tale decreto, la valutazione del rischio moderato deve comunque essere effettuata dal datore di lavoro. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto già svolgono attività rientranti nel suo campo di applicazione devono conformarsi alle nuove disposizioni entro il 24 giugno 2002. Per la mancata valutazione del rischio e l'omessa applicazione dei provvedimenti sopra indicati saranno applicate le stesse sanzioni previste dal D.Lgs. 626/94. Si può ipotizzare che l'applicazione del D.Lgs. 25/2002 comporti inizialmente (eccetto che per le aziende chimiche, in cui gran parte dei provvedimenti sono previsti dai contratti di lavoro) una serie di problemi, in particolare per le piccole attività rientranti nel suo ambito di applicazione, che sono moltissime: dalle carrozzerie alle lavanderie, dalle officine alle attività agricole, dalle falegnamerie alle imprese di pulizia. Ciò non solo per la mancanza di un'adeguata definizione del rischio "moderato", ma anche per una diffusa abitudine di non consultare - e magari di non farsi neppure consegnare dal fornitore - le schede di sicurezza. |
QUESTA SCHEDA |