Le nuove norme sugli espropri
e il rischio paralisi per tante opere pubbliche

Al momento in cui voi, cari colleghi, leggerete queste righe, l'interrogativo sul fatto che la nuova normativa sugli espropri entri o meno in vigore il 1º luglio 2002 sarà stato risolto. Si tratta come è noto di un autentico corpus, contenuto nel D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", che sostituisce la preesistente normativa.

Il penultimo articolo di questo testo unico, il 58º, elenca ben 140 tra leggi e articoli di legge che vengono o rimangono soppresse, a cominciare dalla 2359 del 1865 che - assieme alla 2248 dello stesso anno e al R.D. 350 del 1895 - hanno costituito il nucleo portante e generatore di tutta la normativa sulle opere pubbliche in Italia.

L'ultimo articolo del testo unico fissava al 1º gennaio 2002 la sua entrata in vigore. Le notevoli apprensioni suscitate dalla nuova normativa - oltre che per il contenuto in se stesso per i problemi connessi alla transizione dal vecchio al nuovo regime - avevano già determinato il rinvio al 1º luglio 2002.

Certamente non è il caso qui di affrontare organicamente l'argomento, ma possono essere sottolineati alcuni aspetti, senza peraltro presumere che siano i piu' rilevanti. Così, ad esempio, la scomparsa dell'istituto della occupazione d'urgenza (per cui l'espropriante potrà disporre del bene solo a conseguita efficacia del decreto di esproprio) si risolverà in una accelerazione o in un rallentamento dei processi di realizzazione di opere pubbliche?

Altro esempio: il ricorso puro e semplice ai registri catastali per la individuazione dei proprietari dei beni da espropriare, posto che l'intestazione catastale come si dice correntemente "non fa proprietà", semplificherà le procedure o sarà occasione per ricorsi capaci di inceppare i meccanismi realizzativi?

L'aspetto che più genera apprensione è tuttavia la transizione al nuovo regime dei procedimenti già avviati con il regime preesistente. Prendiamo il caso del raddoppio ferroviario da Decimomannu a San Gavino. Si tratta di un opera il cui costo è stimato complessivamente in 180 milioni di euro, compresa la variante di tracciato e la nuova stazione di San Gavino. La progettazione ha seguito le vecchie procedure e per la seconda decade di luglio è prevista la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo.

Ma se al 1º di luglio fosse nel frattempo entrata in vigore la nuova normativa, questa Conferenza avrà ancora un senso? O non bisognerà ricominciare tutto daccapo secondo l'articolo 16 del testo unico ("le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo") inviando a ciascun proprietario espropriando l'avviso dell'avvio del procedimento corredato della documentazione connessa e con la prospettiva che ciascuno degli stessi proprietari possa formulare (art. 12) osservazioni da valutarsi in Conferenza di servizi? Per avere un'idea della dimensione del problema pratico si tenga conto che il numero degli espropri da porre in essere è nell'ordine delle centinaia.

Come ho accennato sopra, non è da escludere che entro la fine di giugno intervenga un nuovo rinvio dell'entrata in vigore del testo unico 327 e quindi l'opera di cui ho portato l'esempio possa proseguire il suo iter senza sconvolgimenti procedurali. È certo però che i nostri processi decisionali relativi all'esecuzione di grandi opere, che già sono lenti e farraginosi, rischiano di subire un'altra decisa spinta verso il rallentamento.

Giuseppe Concu

EDITORIALE

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