Gli obiettivi di qualità dei corpi idrici
e la nuova disciplina degli scarichi

Introduzione

Il settore della depurazione delle acque, ma in generale, tutto il settore della protezione e tutela delle acque ha subìto negli ultimi tempi un radicale mutamento sotto l'aspetto legislativo.

Il primo passo risale al gennaio 1997 con l'emanazione da parte dell'Assessorato regionale Difesa ambiente del decreto 34, che in applicazione della legge 319/76 regolamentava il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e dettava la disciplina degli scarichi.

Tale decreto, la cui legittimità fu messa in dubbio dalla sua natura di "decreto assessoriale", subì una prima modifica nel giugno dello stesso anno, fino ad essere praticamente sostituito con l'entrata in vigore del D. Lgs. 152 dell'11 maggio 1999, che - recependo le direttive comunitarie - dettava nuove e chiare regole per la protezione delle acque e la regolamentazione del settore del trattamento delle acque reflue.

Anche tale decreto subì delle modifiche, l'ultima delle quali avvenne con le disposizioni di cui al decreto 258 del 18 agosto 2000. Ulteriori normative in merito si debbono ancora alle facoltà legislative della Regione Sardegna, che con la legge regionale 14 del 19 luglio 2000 ha dettato ulteriori disposizioni.

Data la preminente importanza, vedremo di approfondire l'analisi del decreto legislativo 152/99.

Finalità e tutela della risorsa

Come si può apprezzare dal titolo, il decreto riporta "disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento", nonché il recepimento delle direttive europee di ispirazione e regolamentazione della protezione delle acque.

Pur abrogando la normativa precedente (la legge 319/76), che nel passato aveva posto l'Italia all'avanguardia nel settore della protezione delle acque, il decreto 152/99 mantiene in vita la normativa tecnica di attuazione della legge 319/76, rappresentata dalla "delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977", in attesa di una nuova regolamentazione.

Le finalità del decreto legislativo 152/99 sono riassunte nel primo articolo assieme agli strumenti per il loro perseguimento: prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione delle acque destinate a particolari usi, priorità per un uso sostenibile delle acque potabili e mantenimento delle capacità autodepurative dei corpi idrici.

Tali finalità sono perseguite mediante una politica di individuazione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, di rispetto dei valori limite degli scarichi, di adeguamento del sistema fognario, mediante il riutilizzo e la conservazione delle risorse idriche ed infine mediante l'applicazione di un corretto sistema sanzionatorio per le violazioni alle norme riportate nel decreto.

L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi di auto depurazione e di supportare la vita animale e vegetale. Nel caso in cui vi sia una specifica destinazione del corpo idrico, nel Piano di Tutela sarà individuata la sua particolare utilizzazione e di conseguenza lo stato in cui deve trovarsi.

Il Piano di Tutela delle Acque costituisce un Piano Stralcio di Settore del Piano di Bacino. Ai sensi dell'art. 44, in Sardegna è realizzato/adottato dalla Regione su input dell'Autorità di Bacino.

Nel Piano sono individuati i risultati dell'azione conoscitiva, gli obiettivi di qualità per specifica destinazione, le misure di tutela quali-quantitative e le modalità per gli interventi e per le verifiche dell'efficacia degli stessi. Il Piano di Tutela deve essere approvato dalle Regioni entro il 31 dicembre 2004.

L'ottenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici viene perseguito per gradi, mirando al raggiungimento - al 31 dicembre 2016 - dello stato "buono", o "elevato" (se lo stato "buono" è già detenuto), così come definiti dall'allegato 1al decreto 152/99.

Per le acque a specifica destinazione, come quelle destinate ad usi potabili, una volta distinte in classi secondo le condizioni fisico-chimico-microbiologiche in cui si trovano (riportate alla tabella 1/A dell'allegato 2), il decreto stabilisce i trattamenti ai quali devono essere sottoposte prima del loro utilizzo, concedendo deroghe in funzione di inondazioni o situazioni geografiche o meteorologiche eccezionali.

La tutela quali-quantitativa degli scarichi nei bacini idrografici è attuata mediante il sistema di tabelle qualitative e quantitative che gli scarichi devono rispettare in funzione del corpo nel quale avviene lo scarico.

All'allegato 5 al decreto 152/99 è riportata una serie di tabelle che elencano le caratteristiche dei parametri che lo scarico deve garantire; le più importanti, se non altro per l'alto numero di scarichi che governano, sono la tabella 3, per gli scarichi che interessano il corpo idrico superficiale, e la tabella 4, per gli scarichi sul suolo, che - vedremo poi - sono vietati tranne che in alcune situazioni particolari.

Il decreto 152/99 evidenzia una serie di aree che richiedono particolare cura contro l'inquinamento e per il loro risanamento. Per le loro peculiarità vengono distinte in aree sensibili e zone vulnerabili.

Le aree sensibili sono individuate in base ai criteri riportati all'allegato n. 6: laghi naturali ed altre acque dolci, estuari ed acque del litorale già eutrofizzate o esposti a prossimi fenomeni di eutrofizzazione; acque destinate alla produzione di acque potabili con contenuti di nitrati superiori a 60 mg/l in assenza di interventi; laghi ad altitudine inferiore ai 1000 metri con superficie di almeno 0,3 kmq.

L'elenco di tali aree viene aggiornato ogni quattro anni dalle Regioni e devono essere perseguiti i requisiti dell'articolo 32: gli scarichi in tali aree devono subire trattamenti più spinti ai fini della tutela.

Le zone vulnerabili sono identificate in base ai criteri contenuti nell'allegato n. 7: presenza (o possibile presenza) di nitrati con concentrazione superiore ai 50 mg/l (espressi come NO3) nelle acque superficiali o sotterranee, specialmente se destinata ad usi potabili; la possibile eutrofizzazione.

Entro un anno dalla designazione della zone vulnerabili, le Regioni stabiliscono le modalità di intervento per il risanamento delle acque, in caso di inquinanamento causato dai nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro realizzazione nell'anno successivo. Analogo discorso vale per le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari o soggette a fenomeni siccitosi o di desertificazione.

La tutela delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano si esplica mediante l'individuazione, su segnalazione dell'Autorità di bacino, delle aree di salvaguardia. Queste si suddividono in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. La prima sarà adibita unicamente alla captazione delle acque ed avrà una estensione di almeno 10 metri dal punto di prelievo.

La zona di rispetto assoluto si divide in zona di rispetto ristretta ed allargata. Qui sono vietate le seguenti attività:

  • accumulo di concimi chimici;
  • dispersione di fanghi e acque reflue;
  • cimiteri;
  • gestione rifiuti;
  • sostanze pericolose e radioattive;
  • rottamazione autoveicoli;
  • pozzi perdenti;
  • fognature.

Criteri generali della disciplina degli scarichi

Il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo ci rammenta subito l'importanza del Piano di Tutela delle Acque redatto dalle Regioni su input dell'Autorità di Bacino: tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, e devono rispettare i valori limite di scarico riportati all'allegato 5 del decreto.

In ossequio a ciò, le Regioni possono stabilire nuovi valori limite per gli scarichi, diversi da quelli previsti all'allegato, ma non più permissivi.

La vera novità del decreto legislativo 152/99 risiede nel concetto che le tabelle non riportano unicamente i valori limite degli elementi contenuti negli scarichi riferiti unicamente come concentrazione, ma bensì anche in quantità massima per unità di tempo riferita alla singola sostanza o gruppi di sostanze affini. Come esempio si può estrapolare dalla tabella 3/A dell'allegato 5 la quantità massima di cadmio scaricato per una ditta che produce pigmenti: essa è pari a 0,3 g per ogni kg di cadmio trattato in impianto.

È quindi ribadito il concetto secondo cui il danno provocato dall'accumulo (locale) e nel tempo di una singola e determinata sostanza inquinante prevale sul danno provocato da concentrazioni che di per sé non provocherebbe ro forme di inquinamento.

Nel proseguire la linea intrapresa dalla vecchia normativa sull'inquinamento delle acque, il nuovo decreto ribadisce l'impossibilità di diluire le acque di scarico al fine di arrivare al rispetto dei limiti qualitativi, neanche con l'uso delle acque di raffreddamento o di lavaggio. Ma al contempo concede speranze sullo scarico ad esempio delle salamoie di dissalazione in mare, affermando al comma 6 che "qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate".

Restano però aperti i giochi in funzione dei limiti che le Regioni vorranno stabilire, secondo le peculiarità locali e, appunto, gli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori.

Scarichi sul suolo

Il decreto 152/99, per quanto riguarda gli scarichi sul suolo, non è molto tenero con la situazione presente in Sardegna: assenza di corsi idrici superficiali rilevanti, presenza di svariati insediamenti sulle coste, assenza di adeguate strutture fognarie in tali insediamenti, ed infine, l'annosa situazione siccitosa che causa la scarsità della risorsa idrica. Nel ribadire il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue, la norma sembra appunto non considerare la precaria situazione sarda.

Ecco però venire incontro alle situazione presenti in Sardegna le eccezioni previste dal legislatore. Lo scarico sul suolo è permesso solo per:

  • insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche;
  • per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali;
  • per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.

Tutti gli altri scarichi sul suolo dovranno - entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto 152/99 - essere convogliati in corpi idrici superficiali o in fognatura, oppure destinati al riutilizzo.

Per gli scarichi esistenti di acque reflue urbane ed industriali il legislatore ha previsto uno scivolo che permette l'adeguamento alla tabella limite n. 4 dell'allegato alla data dei tre anni dall'entrata in vigore, con la possibilità, fino ad allora del rispetto dei limiti imposti dalla normativa regionale e dell'autorizzazione previgente; in mancanza di questa, è permesso lo scarico sul suolo in tabelle 3 dell'allegato 5 al decreto 152/99.

Scarichi su corpo idrico superficiale

La normativa di derivazione europea esegue subito una distinzione tra scarichi di acque reflue industriali e scarichi di acque reflue urbane. Nel primo caso, lo scarico in acque superficiali deve rispettare i valori limite fissati dall'articolo 28 del decreto, in funzione dell'obiettivo di qualità; ossia si devono rispettare i valori stabiliti dalle Regioni (per i rispettivi obiettivi di qualità), i quali comunque non potranno essere meno restrittivi di quelli riportati alle tabelle 3 e 3/A, con particolare riferimento alle sostanze riportate nella tabella 5 del decreto 152/99.

Scarichi di acque reflue urbane

Le acque reflue urbane devono avere i requisiti di scarico previsti sempre dall'articolo 28: quindi valori limite previsti dall'allegato 5, con la possibilità per le regioni di determinare valori diversi. Tale possibilità è però esclusa per i parametri di cui alla tabella 1 per gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, e per i parametri di cui alla tabella 2 per gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali che ricadano in aree sensibili.

Sempre per gli scarichi di acque reflue urbane l'articolo 31 riporta le date ultime entro le quali si devono eseguire i trattamenti appropriati per adeguare la funzionalità degli impianti di depurazione, in funzione della dimensione dell'insediamento espressa in abitanti equivalenti serviti.

Si vuole ricordare in questa sede che il decreto sulla tutela delle acque tocca anche il delicato argomento del trattamento dei rifiuti, governato dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997. Nell'articolo 33, al comma terzo, è espresso chiaramente il divieto assoluto allo smaltimento dei rifiuti - anche se triturati - in fognatura, prassi assai consolidata in altri paesi.

Nell'articolo 36 si ribadisce il divieto allo smaltimento di rifiuti negli impianti di trattamento delle acque reflue, con l'eccezione di rifiuti liquidi compatibili con la tipologia dell'impianto di trattamento delle acque, con la sua capacità residua di trattamento e previa autorizzazione della autorità competente. In base alla legge regionale 14 del 19 luglio 2000, tale competenza è stata demandata dalla Regione Sardegna alle Province.

Altra eccezione al divieto di trattamento rifiuti è costituita dalla possibilità di trattare, previa semplice comunicazione alla medesima autorità competente, rifiuti costituiti da acque reflue che abbiano le caratteristiche per lo scarico in fognatura (valori limite), nonché materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria delle fognature e dai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche.

Strumenti di tutela

Come già accennato, la stesura dei Piani di Tutela delle acque richiede la conoscenza e l'acquisizione di tutta una serie di dati sui bacini idrografici e sull'impatto antropico sugli stessi. A tal fine il decreto ricorda l'utilizzo dei dati raccolti anche al fine delle precedente stesura dei Piani di Risanamento delle Acque realizzati in base alle leggi 319/76 e 183/89.

Il Piano di Tutela è articolato secondo quanto riportato nell'allegato 4 al decreto 152/99 e riporta:

  • i risultati dell'attività conoscitiva;
  • l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
  • l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
  • le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
  • l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
  • il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
  • gli interventi per la bonifica dei corpi idrici.

Autorizzazione allo scarico

Oltre ai piani di tutela delle acque, l'altro importante strumento di controllo è ovviamente l'autorizzazione allo scarico; tutti gli insediamenti devono ottenerla prima dell'entrata in funzione del proprio scarico. L'autorizzazione è rilasciata dall'organo competente, su richiesta, al titolare dell'attività dalla quale origina lo scarico. Analogo discorso nel caso in cui più stabilimenti creino un consorzio per l'effettuazione dello scarico in comune delle acque reflue.

L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia ovvero l'Amministrazione Comunale per gli scarichi in fognatura. In deroga all'articolo 45 del decreto 152/99, la legge regionale 14 del 19 luglio 2000 (all'art. 3) attribuisce ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli insediamenti isolati inferiori o uguali a 100 abitanti equivalenti.

La validità dell'autorizzazione è fissata in 4 anni, con facoltà delle Regioni di disciplinare la fase provvisoria per il tempo necessario di avvio dell'impianto di trattamento. L'autorizzazione va rinnovata un anno prima della scadenza, e il titolare dello scarico contenente sostanze pericolose deve entrarne in possesso entro 6 mesi dalla sua scadenza naturale, pena la cessazione immediata dello scarico.

L'autorizzazione allo scarico è onerosa, essendo previsto il pagamento di tutte le spese necessarie alla sua emanazione (sopralluoghi, rilievi ed accertamenti).

Per la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere allegata una precisa relazione che descriva il processo, le materie impiegate e prodotte, i sistemi di trattamento delle acque di scarico.

Controllo degli scarichi

Ultimo passo del processo di tutela delle acque dall'inquinamento è il controllo degli scarichi, effettuato dall'Autorità competente. Questa risulta essere in realtà più d'una, poiché varie sono le strutture con competenza in gioco: la Provincia per il rilascio dell'autorizzazione, il Gruppo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri, gli organi Comunali di ispezione, la Forestale.

In aiuto a tali strutture l'art. 50 del decreto autorizza l'effettuazione di ispezioni, controlli, prelievi ed afferma che "il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste o a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico".

Sanzioni

Conseguenza spesso dolorosa del controllo sugli scarichi è l'emissione di un provvedimento sanzionatorio conseguenza di una violazione, o ancor peggio, di un reato in materia di tutela della acque. La tabella B riassume le principali sanzioni in materia. Si segnala che l'articolo 56 del decreto vieta l'applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689 del 24 novembre 1981.

l sistema sanzionatorio diventa più pesante nel caso di scarico di acque reflue industriali, che comporta la somministrazione di sanzioni penali. Le principali sono presentate sempre nella tabella A.

Tra le disposizioni finali si ricorda ulteriormente la validità della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e l'abrogazione della vecchia legge Merli, la 319 del 10 maggio 1976.

Iter autorizzativo della Provincia di Cagliari

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere redatta sul modulo denominato TA05, nel quale è richiesta una serie di dati anagrafici del titolare dello scarico e del gestore dell'impianto di trattamento, oltre ad informazioni sulla natura dell'insediamento, dello scarico e del corpo recettore.

Assieme alla domanda si deve presentare una serie di documenti (elencati in un allegato al modulo):

  • elaborati grafici dell'impianto di trattamento;
  • la localizzazione dell'insediamento e del punto di scarico;
  • una relazione di dimensionamento;
  • una relazione descrittiva dell'insediamento dal quale origina lo scarico (che nel caso di impianto produttivo deve essere approfondita con la elencazione del ciclo produttivo, dei materiali usati, prodotti e dello loro quantità);
  • una dichiarazione di conformità dello scarico;
  • le analisi chimico-fisiche delle acque di scarico (per gli scarichi esistenti);
  • la ricevuta di un versamento di 100.000 lire quali oneri per il rilascio dell'autorizzazione.

Come ulteriore documentazione potrebbero essere necessarie relazioni geologiche ed agronomiche per gli scarichi sul suolo o in vista di problematiche superiori.

L'esame della documentazione è rivolto alla verifica delle capacità dimensionali e depurative dell'impianto e al rispetto delle norme in materia.

Dal sopralluogo effettuato in seguito alla presentazione di eventuale documentazione integrativa si apprendono tutti parametri oggettivi che potrebbero non trasparire dalla cartografia e dalle relazioni presentate.

Il riutilizzo delle acque reflue

La disponibilità di acque reflue depurate rappresenta per la realtà sarda una risorsa da non sottovalutare, vista la cronica mancanza della risorsa dovuta alle stagioni secche. Tale principio è ben contemplato dalla nuova normativa, che varie volte lo richiama come fattore determinante per la salvaguardia delle risorse idriche pregiate.

Come riportato dall'articolo 26 del decreto legislativo 152/99, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, fissa con un decreto le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. Attualmente per il riutilizzo delle acque reflue si agisce operando una forzatura della norma, in attesa della normativa specifica.

Il problema maggiore riguarda il riutilizzo irriguo sul suolo, essendo vietato lo scarico sul suolo per gli insediamenti che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 29 del decreto. Per tutte le altre situazioni non contemplate nel presente articolo non è possibile al momento nessun riutilizzo.

La bozza delle norme tecniche definisce come

  • recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante trattamento depurativo, al fine di renderla adatta per un definito utilizzo;
  • riutilizzo: l'utilizzo per specifica destinazione di acqua reflua recuperata di determinata qualità, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea.

La stessa bozza, elaborata dalle autorità elencate precedentemente, considera tre grossi settori di riutilizzo:

  • agricolo (irrigazione colture per consumo alimentare umano ed animale);
  • civile (irrigazione, sistemi di riscaldamento ecc.);
  • industriale (processo, lavaggio, cicli termici).

La bozza di norma tecnica riporta una tabella che indica i requisiti chimico-fisici che le acque devono avere per poter essere riutilizzate per gli usi agricolo e civile. Riportiamo qui (tabella C) solo alcuni dei parametri, con l'osservazione che questi sono generalmente più severi rispetto alla tabella 4 dell'allegato 5 al decreto legislativo 152/99.

Dall'analisi della bozza si rileva come per gli utilizzi agricolo e civile sia richiesto il raggiungimento degli standard di qualità del refluo corrispondenti alla tabella 1 allegata alla medesima bozza. Per il riutilizzo ai fini industriali devono essere rispettati solo i parametri batteriologici di cui alla tabella allegata alla bozza. È comunque ribadito il problema della sicurezza nel riutilizzo delle acque reflue tramite il richiamo al rispetto della legge 626/94.

Gualtiero Catte

Convegno tecnico-informativo
"La depurazione delle acque reflue - Aspetti tecnologici e normativi"
Cagliari, 28 giugno 2001
--
IL RELATORE.
L'ingegner Gualtiero Catte
è dipendente
dell'Assessorato Tutela Ambiente
della Provincia di Cagliari
(Settore Ambiente, Ufficio Acqua).
tel. 070.4092.656
fax 070.4092.519
e-mail: gcatte@provincia.cagliari.it

LA RELAZIONE.
"La depurazione delle acque:
aspetti normativi e autorizzativi"

QUALCHE DATO.
(documento PDF/Acrobat, 31Kb)

- Tabella A. Sanzioni previste dal decreto 152/99
- Tabella B. requisiti chimico-fisici: alcuni parametri



DEFINIZIONI.

- abitante equivalente: carico organico avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni;
- inquinamento: lo scarico diretto o indiretto nell'ambiente idrico, ad opera dell'uomo, di sostanze o di energia tali da mettere in pericolo la salute umana;
- rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13.6.99 fossero in esercizio e conformi alle autorizzazioni previgenti, ovvero di impianti per i quali alla stessa data fossero già state completati l'appalto e all'assegnazione lavori;
- stabilimento industriale: ogni stabilimento nel quale si svolgano attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto 152/99, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

[dall'art. 2 del decreto 152/99]

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