Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque |
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Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) rappresenta il primo importante e fondamentale atto di programmazione di settore attuato a livello regionale in Sardegna. L'obbligo della sua predisposizione era stato previsto dalla legge 319/1976, comunemente definita legge Merli dal nome del suo estensore, che costituisce la prima normativa nazionale organicamente concepita per la tutela delle acque dall'inquinamento. Sinteticamente, le finalità che tale legge si proponeva erano indicate all'art. 1 del titolo I, che prevedeva:
In particolare con questa legge si disciplinava la programmazione di opere pubbliche relativamente alla costruzione o all'adeguamento di acquedotti, fognature e depuratori, ed era definita la tempistica di attuazione dei limiti di accettabilità di tutti gli scarichi. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/74 del del 6 giugno 1984, approvò la stesura del primo Piano di Risanamento Regionale delle Acque. I suoi contenuti principali erano questi:
I principali obiettivi del Piano di Risanamento Regionale delle Acque si possono così riassumere:
Le direttrici principali di programmazione territoriale del Piano possono essere ricondotti ai seguenti punti:
Fu quindi individuato il fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere occorrenti, stimato in circa 1.200 miliardi di lire, reperibili attraverso fondi statali (Casmez, FIO), comunitari (POP, PNIC), regionali. Con il passare degli anni nacque l'esigenza di procedere a una revisione della prima impostazione del Piano, per aggiornarlo in funzione della nuova situazione ambientale, come ad esempio la qualità delle acque destinate alla potabilizzazione o come la qualità delle acque destinate alla balneazione. Pertanto l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente effettuò nel 1992 il primo aggiornamento del P.R.R.A., approvato il 25 maggio 1995 con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/80. Con l'emanazione della direttiva CEE 271/91, che fra l'altro prevedeva l'individuazione delle aree sensibili e dei corpi idrici sensibili, nonché i nuovi limiti di accettabilità per le acque reflue urbane recapitanti in tali ambiti, nacque l'esigenza di adeguare il Piano di Risanamento appena aggiornato. Nel 1997 l'Assessorato della Difesa Ambiente emanò il decreto 34/97, concernente la disciplina regionale degli scarichi di pubbliche fognature. Una importante conseguenza di tale norma fu che le competenze di materia di autorizzazione degli scarichi, con l'unica esclusione degli scarichi in unità geologiche profonde, passarono dalla Regione alle Province e ai Comuni. Nel 1999 L'Assessorato infine attuò l'adeguamento del P.R.R.A. alla direttiva CEE 271/91. L'evoluzione che le successive norme di settore hanno introdotto consistono in linea generale nello spostamento dell'attenzione dal problema di tutela degli usi dell'acqua (imponendo limiti indifferenziati allo scarico come previsti dalla legge 319/76) al concetto di tutela integrata della risorsa idrica, rapportando i limiti di scarico all'uso ed alle condizioni ambientali del corpo ricettore. Fra queste norme ricordiamo:
Come già accennato, la nuova politica di risanamento e prevenzione si viene ora a basare sugli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi ricettori e sulla necessità di diversificare le azioni di prevenzione in base alle criticità presenti sul territorio. Dette aree critiche vengono classificate come aree sensibili ed aree vulnerabili. Sono designati aree sensibili i laghi posti ad altitudine sotto i 1.000 metri sul livello del mare nonché i corsi d'acqua ad esso afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa. Sono inoltre comprese in tale classificazione - per quanto riguarda la Sardegna - tutte le aree umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 (resa esecutiva con il dpr 448/76), e tutti i corpi idrici nei quali si svolgono attività tradizionali di produzione ittica sostenibile che necessitano di tutela. In sede di prima applicazione del d. lgs 152/99 sono invece designate aree vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenenti da fonti agricole, oltre ad una serie di localizzazioni già individuate a livello nazionale, le zone individuate dalle Regioni dove risultano localizzate acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l, ed in linea più generalizzata tutte quelle localizzazioni dove esistono problemi di eutrofizzazione già presenti o prevedibili nell'immediato futuro. Sulla base di tale impostazione, si possono quindi classificare le tipologie di impianti di depurazione secondo i criteri seguenti:
La legge regionale 14/2000, in prima attuazione del d. lgs 152/99, ha previsto una serie di adempimenti organizzativi. Fra essi si possono citare l'istituzione presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di un centro di documentazione per il monitoraggio dei bacini idrografici, le modalità di predisposizione ed approvazione dei cosiddetti Piani di Tutela, la definizione delle competenze di Comuni e Province per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico di reflui fognari. I Piani di Tutela delle acque, espressamente previsti dall'art. 44 del più volte citato d. lgs 152/99, costituiscono di fatto il nuovo strumento di pianificazione del territorio per quanto concerne la tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico e si configurano come piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della legge 18.05.1989 n. 183. Essi devono prevedere tutti gli interventi per il raggiungimento od il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Nel dettaglio, per ogni bacino individuato, il Piano di Tutela dovrà contenere:
La Regione dovrà definire gli obiettivi su scala di bacino nonché le priorità di intervento entro il 31 dicembre 2001, adottare il suddetto Piano di Tutela entro il 31 dicembre 2003 ed approvarlo entro il 31 dicembre 2004. Per rispondere agli obblighi derivanti dalle norme sopra citate, l'art. 141 della legge finanziaria 2001 (l. 388/2000) ha disposto che dovranno essere predisposti dei "Programmi di intervento urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quelli previsti dall'art. 11 comma 3, della legge 36/94". Per l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della Sardegna è stato quindi predisposto dalle Amministrazioni Provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari - con il coordinamento della Regione, per mezzo dell'Assessorato difesa dell'ambiente-Servizio tutela delle acque, e con il supporto tecnico-operativo dell'ESAF - un Programma stralcio di interventi urgenti al fine di descrivere la consistenza delle infrastrutture e la loro funzionalità, per censire i progetti e i programmi esistenti, per individuare le criticità ambientali e le relative priorità in ordine alle scadenze temporali, alle dimensioni degli agglomerati e alle aree sensibili. I fabbisogni finanziari derivanti dalla ricognizione di cui al citato Piano stralcio per gli interventi prioritari, legati cioè alle scadenze più immediate, ammontano complessivamente a 2.949 miliardi di lire, di cui 1.575 miliardi per impianti di depurazione e collettori fognari e 1374 miliardi per reti fognarie. Le risorse in campo attualmente disponibili, a favore dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, sono quelle già deliberate dalla Giunta regionale il 10 luglio 2001 (delibera 23/3), per un totale di 340 miliardi e 155 milioni di lire (175.675.396,51 euro), di cui 144.875.000.000 sul P.O.R. e altri 197.280.000.000 con le Delibere CIPE Aree depresse. Saranno realizzati prioritariamente:
Con l'avvio obbligatorio entro il 2002 della legge 36/94, attraverso il Piano d'ambito potranno essere utilizzati anche i fondi del secondo quadriennio del POR. Maria Gabriella Mulas |
Convegno tecnico-informativo QUALCHE DATO. |