Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque
e le priorità fra le opere da realizzare

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) rappresenta il primo importante e fondamentale atto di programmazione di settore attuato a livello regionale in Sardegna. L'obbligo della sua predisposizione era stato previsto dalla legge 319/1976, comunemente definita legge Merli dal nome del suo estensore, che costituisce la prima normativa nazionale organicamente concepita per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Sinteticamente, le finalità che tale legge si proponeva erano indicate all'art. 1 del titolo I, che prevedeva:

  • la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
  • la formulazione dei criteri generali per l'utilizzo e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;
  • l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
  • la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base dei piani regionali;
  • la definizione di criteri per il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

In particolare con questa legge si disciplinava la programmazione di opere pubbliche relativamente alla costruzione o all'adeguamento di acquedotti, fognature e depuratori, ed era definita la tempistica di attuazione dei limiti di accettabilità di tutti gli scarichi.

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/74 del del 6 giugno 1984, approvò la stesura del primo Piano di Risanamento Regionale delle Acque. I suoi contenuti principali erano questi:

  • analisi dello stato delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;
  • individuazione dei fabbisogni di nuove opere pubbliche attinenti i suddetti servizi e priorità della loro realizzazione;
  • definizione dei criteri di attuazione, tempistica di intervento e limiti intermedi di accettabilità;
  • indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei suddetti servizi;
  • disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature mediante il decreto assessoriale n. 550/81, successivamente integrato e modificato con il decreto n. 186/84.

I principali obiettivi del Piano di Risanamento Regionale delle Acque si possono così riassumere:

  • raggiungimento di livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche compatibili con le differenti destinazioni d'uso;
  • recupero e salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle attività produttive ed in particolare di quelle turistiche;
  • aumento delle disponibilità idriche attraverso il recupero delle acque provenienti dagli impianti di depurazione per la loro riutilizzazione prevalentemente in agricoltura;
  • definizione di un quadro amministrativo caratterizzato da certezza istituzionale, per tutte le fasi di attuazione del Piano.

Le direttrici principali di programmazione territoriale del Piano possono essere ricondotti ai seguenti punti:

  • massima centralizzazione di opere caratterizzate da maggiore economicità, sia di costi di impianto che di esercizio, con l'individuazione di schemi consortili;
  • proposte di strutture tecnicamente adeguate alla realtà ambientale ed insediativa;
  • massima utilizzazione di strutture ed impianti esistenti, ovvero in costruzione, con particolare attenzione alle aree con forte concentrazione industriale;
  • individuazione di una disciplina degli scarichi che tenesse conto delle utilizzazioni attuali e/o previste dei corpi idrici ricettori di tali scarichi, curando in modo particolare la vulnerabilità di corpi idrici della Sardegna (stagni, invasi artificiali per uso idropotabile).

Fu quindi individuato il fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere occorrenti, stimato in circa 1.200 miliardi di lire, reperibili attraverso fondi statali (Casmez, FIO), comunitari (POP, PNIC), regionali.

Con il passare degli anni nacque l'esigenza di procedere a una revisione della prima impostazione del Piano, per aggiornarlo in funzione della nuova situazione ambientale, come ad esempio la qualità delle acque destinate alla potabilizzazione o come la qualità delle acque destinate alla balneazione.

Pertanto l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente effettuò nel 1992 il primo aggiornamento del P.R.R.A., approvato il 25 maggio 1995 con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/80.

Con l'emanazione della direttiva CEE 271/91, che fra l'altro prevedeva l'individuazione delle aree sensibili e dei corpi idrici sensibili, nonché i nuovi limiti di accettabilità per le acque reflue urbane recapitanti in tali ambiti, nacque l'esigenza di adeguare il Piano di Risanamento appena aggiornato.

Nel 1997 l'Assessorato della Difesa Ambiente emanò il decreto 34/97, concernente la disciplina regionale degli scarichi di pubbliche fognature. Una importante conseguenza di tale norma fu che le competenze di materia di autorizzazione degli scarichi, con l'unica esclusione degli scarichi in unità geologiche profonde, passarono dalla Regione alle Province e ai Comuni.

Nel 1999 L'Assessorato infine attuò l'adeguamento del P.R.R.A. alla direttiva CEE 271/91.

L'evoluzione che le successive norme di settore hanno introdotto consistono in linea generale nello spostamento dell'attenzione dal problema di tutela degli usi dell'acqua (imponendo limiti indifferenziati allo scarico come previsti dalla legge 319/76) al concetto di tutela integrata della risorsa idrica, rapportando i limiti di scarico all'uso ed alle condizioni ambientali del corpo ricettore.

Fra queste norme ricordiamo:

  • la legge 183/89 concernente la difesa idrogeologica del suolo, la sistemazione dei corsi d'acqua, il risanamento delle acque e il razionale uso delle acque attraverso tutta una serie di riassetti organizzativi delle competenze, fra cui l'istituzione dell'Autorità di bacino con la conseguente predisposizione dei piani di bacino;
  • la legge 36/94 concernente la riorganizzazione e l'accorpamento delle gestioni dei servizi idrici, la razionalizzazione dei cicli tecnologici, dalla captazione dell'acqua alla sua restituzione in ambiente, il bilanciamento tra le tariffe ed il costo del servizio idrico che diventa così integrato;
  • il d. lgs 152/99, successivamente modificato ed integrato dal d. lgs 258/2000, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento; il decreto recepisce la già citata direttiva CEE 271/91, riguardante il trattamento delle acque reflue urbane, e la direttiva CEE 676/91, sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
  • la legge regionale 14/2000 che in attuazione del d. lgs 152/99 prevede l'adozione di numerosi adempimenti;
  • la direttiva CEE N. 60/2000, direttiva quadro dell'Unione Europea per l'azione comunitaria in materia di acque.

Come già accennato, la nuova politica di risanamento e prevenzione si viene ora a basare sugli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi ricettori e sulla necessità di diversificare le azioni di prevenzione in base alle criticità presenti sul territorio.

Dette aree critiche vengono classificate come aree sensibili ed aree vulnerabili. Sono designati aree sensibili i laghi posti ad altitudine sotto i 1.000 metri sul livello del mare nonché i corsi d'acqua ad esso afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa. Sono inoltre comprese in tale classificazione - per quanto riguarda la Sardegna - tutte le aree umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 (resa esecutiva con il dpr 448/76), e tutti i corpi idrici nei quali si svolgono attività tradizionali di produzione ittica sostenibile che necessitano di tutela.

In sede di prima applicazione del d. lgs 152/99 sono invece designate aree vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenenti da fonti agricole, oltre ad una serie di localizzazioni già individuate a livello nazionale, le zone individuate dalle Regioni dove risultano localizzate acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l, ed in linea più generalizzata tutte quelle localizzazioni dove esistono problemi di eutrofizzazione già presenti o prevedibili nell'immediato futuro.

Sulla base di tale impostazione, si possono quindi classificare le tipologie di impianti di depurazione secondo i criteri seguenti:

  • tipologia A: impianti che recapitano in corpi idrici superficiali non tributari di aree sensibili (trattamento secondario con stabilizzazione e disidratazione dei fanghi);
  • tipologia C: impianti che recapitano in corpi idrici superficiali tributari di aree sensibili (trattamento secondario con rimozione dei nutrienti, affinamento dell'effluente depurato, stabilizzazione e disidratazione dei fanghi);
  • tipologia D: impianti che prevedono il recupero delle acque depurate per utenze industriali, servizi ed irrigazione delle colture (trattamento secondario con affinamento dell'effluente depurato per il riutilizzo, stabilizzazione e disidratazione dei fanghi).

La legge regionale 14/2000, in prima attuazione del d. lgs 152/99, ha previsto una serie di adempimenti organizzativi. Fra essi si possono citare l'istituzione presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di un centro di documentazione per il monitoraggio dei bacini idrografici, le modalità di predisposizione ed approvazione dei cosiddetti Piani di Tutela, la definizione delle competenze di Comuni e Province per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico di reflui fognari.

I Piani di Tutela delle acque, espressamente previsti dall'art. 44 del più volte citato d. lgs 152/99, costituiscono di fatto il nuovo strumento di pianificazione del territorio per quanto concerne la tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico e si configurano come piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della legge 18.05.1989 n. 183.

Essi devono prevedere tutti gli interventi per il raggiungimento od il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Nel dettaglio, per ogni bacino individuato, il Piano di Tutela dovrà contenere:

  1. i risultati dell'azione conoscitiva;
  2. l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
  3. l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
  4. le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
  5. l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
  6. il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
  7. gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

La Regione dovrà definire gli obiettivi su scala di bacino nonché le priorità di intervento entro il 31 dicembre 2001, adottare il suddetto Piano di Tutela entro il 31 dicembre 2003 ed approvarlo entro il 31 dicembre 2004.

Per rispondere agli obblighi derivanti dalle norme sopra citate, l'art. 141 della legge finanziaria 2001 (l. 388/2000) ha disposto che dovranno essere predisposti dei "Programmi di intervento urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quelli previsti dall'art. 11 comma 3, della legge 36/94".

Per l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della Sardegna è stato quindi predisposto dalle Amministrazioni Provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari - con il coordinamento della Regione, per mezzo dell'Assessorato difesa dell'ambiente-Servizio tutela delle acque, e con il supporto tecnico-operativo dell'ESAF - un Programma stralcio di interventi urgenti al fine di descrivere la consistenza delle infrastrutture e la loro funzionalità, per censire i progetti e i programmi esistenti, per individuare le criticità ambientali e le relative priorità in ordine alle scadenze temporali, alle dimensioni degli agglomerati e alle aree sensibili.

I fabbisogni finanziari derivanti dalla ricognizione di cui al citato Piano stralcio per gli interventi prioritari, legati cioè alle scadenze più immediate, ammontano complessivamente a 2.949 miliardi di lire, di cui 1.575 miliardi per impianti di depurazione e collettori fognari e 1374 miliardi per reti fognarie.

Le risorse in campo attualmente disponibili, a favore dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, sono quelle già deliberate dalla Giunta regionale il 10 luglio 2001 (delibera 23/3), per un totale di 340 miliardi e 155 milioni di lire (175.675.396,51 euro), di cui 144.875.000.000 sul P.O.R. e altri 197.280.000.000 con le Delibere CIPE Aree depresse.

Saranno realizzati prioritariamente:

  • interventi fognario-depurativi di agglomerati superiori a 10.000 abitanti equivalenti, con scarichi afferenti in aree sensibili, ed agglomerati superiori a 15.000 abitanti equivalenti con scarichi comunque afferenti (quindi con scadenze di adeguamento già raggiunte nel 1998 e nel 2000);
  • interventi fognario-depurativi relativi ad agglomerati compresi fra i 2.000 e i 10.000 abitanti equivalenti, con scarichi afferenti in aree sensibili, e agglomerati compresi fra i 2.000 e i 15.000 abitanti equivalenti, con scarichi comunque afferenti (scadenze al 2005).

Con l'avvio obbligatorio entro il 2002 della legge 36/94, attraverso il Piano d'ambito potranno essere utilizzati anche i fondi del secondo quadriennio del POR.

Maria Gabriella Mulas

Convegno tecnico-informativo
"La depurazione delle acque reflue - Aspetti tecnologici e normativi"
Cagliari, 28 giugno 2001
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IL RELATORE.
La dott.ssa Maria Gabriella Mulas
dirige il Servizio
della Tutela delle acque
presso l'Assessorato
Difesa dell'Ambiente
della Regione Sardegna.
tel. 070.6066.671

LA RELAZIONE.
"Lo stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque - P.R.R.A. - alla luce delle attuali normative"

QUALCHE DATO.
(documento PDF/Acrobat, 41Kb)

- Tabella 1. Indicatori ambientali in Sardegna
- Tabella 2. Impianti di depurazione in Sardegna (dati aggiornati al 1998)
- Tabella 3. Evoluzione della situazione fognaria e depurativa in Sardegna
- Tabella 4. Differenze nell’approccio pianificatorio tra Piano Regionale di Risanamento delle Acque e Piano di Tutela

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