Integrare servizio idrico e trattamento dei reflui
per avere efficienza ed economie di scala

1. Inquadramento giuridico.

1.1 La legge 5 gennaio 1994 n. 36 - "Disposizioni in materia di risorse idriche". La legge 36/94, nota come legge Galli, è spesso citata in riferimento al Servizio Idrico Integrato. Essa costituisce una disposizione ampia e complessa che modifica e integra disposizioni legislative precedenti, tra le quali il D.P.R. 236/88 e il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La legge 36/94 tra l'altro stabilisce i seguenti principi fondamentali:

  • art. 1, comma 1: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà".
  • art. 3, comma 1: "L'autorità di bacino competente deve definire ed aggiornare periodicamente il bilancio idrico, inteso come equilibrio tra disponibilità e fabbisogni per i diversi usi".

1.1.1 Il Servizio Idrico Integrato. La definizione di "Servizio Idrico Integrato" compare nel capo I (Principi generali) all'art. 4, che riguarda le competenze dello Stato in materia di risorse idriche e stabilisce che "lo Stato con propri decreti determina: [...]

  • [ f) ]i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acque ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
  • [ g) ] i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8 comma 1" [...]

L'art. 8 (Organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato) stabilisce che "i servizi sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

  1. rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
  2. superamento della frammentazione delle gestioni;
  3. conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative".

L'ambito territoriale ottimale deve consentire il rispetto dell'unità del bacino idrografico o di più bacini limitrofi, tener conto dei contenuti del piano di risanamento delle acque per quanto riguarda schemi depurativi proposti e scarichi nei corpi idrici, del piano regolatore acquedotti per valutare la localizzazione delle risorse e i vincoli di destinazione delle stesse.

Le dimensioni dell'ambito devono consentire al suo interno il reperimento delle risorse a scopo acquedottistico e la restituzione del refluo depurato perché non sia necessario innescare meccanismi di perequazione tra ambiti, anche alla luce del fatto che il corrispettivo del servizio all'interno di un ambito è la tariffa, che deve essere unica per ambito.

La legge all'art. 17 prevede i meccanismi di trasferimento di risorse tra ambiti, ma questo costituisce un' eccezione alla regola generale.

Le dimensioni dell'ambito devono consentire di comprendere sia zone nelle quali la scarsità di popolazione e le distanze rendono i costi operativi elevati rispetto ai rientri tariffari, che zone nelle quali la presenza di utenze concentrate consente un recupero di efficienza sia come costi operativi che come rientri.

Il superamento della frammentazione delle gestioni consente economie non solo in termini di costi operativi e spese generali, ma anche per il raggiungimento di quelle dimensioni che possono permettere di disporre di specializzazioni e competenze che il singolo gestore in economia non può avere; inoltre consente di conseguire le economie di scala legate alle dimensioni territoriali.

Il compito di delimitare gli ambiti territoriali ottimali è affidato alle regioni, sentite le province interessate. Le regioni "stabiliscono le norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni".

L'art. 9 dispone che i comuni e le province di ogni ambito territoriale ottimale organizzino il Servizio Idrico Integrato perché la gestione risponda a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Gli enti locali provvedono alla gestione del Servizio Idrico Integrato tramite le forme obbligatorie di cui alla legge 142/90, integrata della legge 23 dicembre 1992 n. 498.

Le regioni e le province autonome disciplinano, ai sensi della legge 142/90 e successive modificazioni, le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali che appartengono al medesimo ambito ottimale. Se si adotta la forma di cooperazione prevista dall'art. 24 della legge 142/90, e cioè la convenzione, le regioni e le province autonome "individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipula della convenzione". Nella convenzione devono essere definite le procedure per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato e le forme di vigilanza.

Si prevede inoltre la salvaguardia delle forme e delle capacità gestionali esistenti che rispondano a criteri di efficienza, efficacia ed economicità: in tal caso la gestione integrata può essere effettuata da una pluralità di soggetti, ma viene ribadito il concetto che i comuni e le province devono individuare il soggetto che svolge il compito di coordinamento tra i diversi gestori.

L'art. 10 stabilisce che le aziende speciali, gli enti e i consorzi che gestiscono il servizio - anche in economia - al momento dell'entrata in vigore della Galli continuano a gestirlo finché non venga organizzato il Servizio Idrico Integrato e qualora ne venga deliberato lo scioglimento confluiscono nel soggetto gestore del S.I.I. come stabilito nella convenzione.

Nell'ipotesi di concessione a società e imprese consortili, in atto al momento dell'entrata in vigore della legge, questi soggetti mantengono la gestione fino allo scadere della convenzione e i beni vengono trasferiti agli enti locali concedenti. Qualora la regione, le province o altri enti pubblici siano titolari del Servizio Idrico Integrato, essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'art. 22, comma 3, della legge 142/90:

  1. azienda speciale;
  2. concessione a terzi;
  3. società per azioni a prevalente capitale pubblico o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio.

L'art. 11 regolamenta i rapporti tra enti locali e soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato. Esso stabilisce che la regione a tal fine adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare. "La convenzione prevede:

  1. il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
  2. l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
  3. la durata dell'affidamento, non superiore a 30 anni;
  4. i criteri per definire il piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio;
  5. le modalità di controllo per un corretto esercizio del servizio;
  6. il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
  7. la facoltà di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;
  8. l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) , oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
  9. idonee garanzie finanziarie e assicurative;
  10. le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo il codice civile;
  11. i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze".

Per poter definire i contenuti della convenzione, gli enti locali effettuano la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti e stabiliscono le procedure, per assicurare gli obiettivi previsti dalla legge Galli. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal conseguente modello gestionale organizzativo.

Nel piano finanziario vengono definite le risorse disponibili, quelle da reperire e i proventi tariffari, per il periodo considerato.

L'art. 12 stabilisce le modalità di trasferimento mediante concessione al soggetto gestore delle opere relative al Servizio Idrico Integrato di proprietà degli enti locali, e le modalità di trasferimento del personale in carico alle amministrazioni comunali, ai consorzi o alle aziende speciali o ad altri enti pubblici, adibiti ai servizi di acquedotto fognatura e depurazione al 31.12.92.

L'art. 13 stabilisce che la tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato e deve tener conto delle qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, della remunerazione del capitale investito, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia perché si abbia la copertura dei costi di investimento e di esercizio.

La legge prevede la elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare le tariffe di riferimento. Il metodo è stato definito con D.M. 1 agosto 1996.

La tariffa deve essere articolata per fasce di utenza e territoriali. La tariffa di riferimento serve per determinare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari.

La tariffa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al Servizio Idrico Integrato ed è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. Nelle modulazioni delle tariffe devono essere concesse agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Sono ammesse maggiorazioni per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

L'art. 14 riguarda la tariffa del servizio di fognatura e depurazione. Tale quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione o questo sia temporaneamente inattivo. I fondi così percepiti devono conferire ad un fondo vincolato ed essere destinati alla realizzazione e gestione degli impianti centralizzati di depurazione.

I comuni non dissestati devono destinare i proventi del canone di fognatura e depurazione prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti.

Il volume dell'acqua scaricata è determinato pari al volume di acqua fornita, prelevata o accumulata.

La quota tariffaria riferita alle utenze industriali è determinata in base alla qualità e quantità delle acque reflue scaricate. È ammessa l'applicazione di una tariffa ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e utilizzano la pubblica fognatura.

Per favorire il riutilizzo di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze produttive è proporzionalmente ridotta. La riduzione tiene conto della quantità di acqua riutilizzata rispetto alle acque primarie impiegate.

1.2 La L.R. 29/97 "Istituzione del servizio integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione delle Legge 5 gennaio 1994 n. 36. La legge Galli affida alle regioni il compito di

  • delimitare gli ambiti territoriali ottimali;
  • individuare le forme di collaborazione tra enti locali all'interno dell'ambito territoriale ottimale;
  • adottare una convenzione tipo e relativo disciplinare che disciplinino i rapporti tra enti locali e soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato.

Gli adempimenti regionali sono stati svolti in Sardegna mediante la legge 17 ottobre 97 n. 29, modificata ed integrata dalla legge 7 maggio 1999 n. 15, che, come riportato all'art. 1 comma 2, prevede:

  1. la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
  2. le forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;
  3. le procedure e i principi idonei per assicurare l'organizzazione e la gestione efficiente, efficace ed economica del servizio idrico integrato.

L'art. 3 stabilisce che il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale che coincide con il territorio dell'intera Isola. L'art. 5 dispone che i comuni e le province costituiscano, ai fini della legge un consorzio obbligatorio denominato Autorità d'Ambito, secondo le procedure previste dall'art. 6.

La Giunta Regionale predispone uno schema di statuto dell'Autorità d'Ambito; lo schema viene inviato a province e comuni perché entro 60 giorni formulino osservazioni.

Successivamente la Giunta provvede

  1. a predisporre la proposta definitiva di statuto;
  2. a stabilire il termine perentorio d'approvazione da parte dei Consigli degli Enti locali;
  3. a richiedere in caso di inadempimento l'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'art. 7 definisce le competenze dell'Autorità d'Ambito, chiedendo che essa svolga funzioni di programmazione, organizzazione e controllo nell'attività di gestione del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni attività di gestione. Nel dettaglio le funzioni dell'Autorità d'Ambito sono

  1. la scelta delle forme di gestione;
  2. l'affidamento della gestione del S.I.I. con meccanismi di salvaguardia per le gestioni esistenti che rispondono ai criteri di efficienza ed economicità;
  3. l'organizzazione delle attività di ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
  4. l'approvazione della convenzione tipo, del programma degli interventi, del relativo piano economico finanziario e del modello gestionale e operativo, su base pluriennale;
  5. l'approvazione e l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico;
  6. la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe.

La legge regionale 29/97 stabilisce l'ordinamento delle Autorità d'Ambito, gli organi che lo costituiscono (l'Assemblea, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti) oltre a modalità di costituzione, compiti e funzioni di ciascuno di essi.

L'art. 14 della legge regionale disciplina i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato: stabilisce che tali rapporti siano regolati da una convenzione che determina anche le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe. Tale convenzione è stipulata sulla base di una convenzione-tipo e relativo disciplinare proposti dall'Autorità d'Ambito e approvati dalla Giunta Regionale.

La Regione Sardegna ha inviato agli enti locali la bozza di statuto, ha raccolto le osservazioni da essi formulate e ha predisposto la bozza definitiva di statuto che deve essere approvata dai Consigli degli enti locali interessati.

Il percorso regionale di attuazione della legge Galli è avviato e potrebbe essere concluso entro il 2002. L'importanza della scadenza risulta dal fatto che l'utilizzazione dei fondi strutturali nel settore del Servizio Idrico Integrato per il secondo triennio del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 è "subordinato alla costituzione dell'autorità d'ambito, all'effettuazione della ricognizione delle infrastrutture esistenti e all'approvazione del piano d'ambito", come ribadisce la delibera CIPE n. 23/2001 dell'8 marzo 2001.

2. L'ottimizzazione del servizio

La gestione delle diverse fasi di captazione, adduzione, distribuzione d'acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, affidata ad un unico gestore, consente di effettuare economie di scala e di migliorare il servizio in termini di qualità del servizio stesso.

Tra i costi operativi del gestore è rilevante il costo della manodopera. La possibilità di destinare gli operatori presenti nel territorio al controllo dell'efficienza delle strutture di acquedotto, fognatura e depurazione consente di ottimizzare il tempo del personale. D'altro canto l'affidare il servizio a squadre che operano per tipo di impianto in realtà morfologiche particolari rende talmente rilevante l'incidenza dei tempi di spostamento da rendere preferibile la presenza di personale nel territorio che svolge diverse funzioni e riduce al minimo tali spostamenti.

Inoltre la presenza di un unico gestore che curi le fasi di captazione, adduzione e distribuzione, raccolta acque reflue e depurazione consente uno stretto controllo delle portate scaricate in fognatura e conseguentemente di quelle che recapitano al depuratore. Se il gestore del depuratore non coincide con quello della rete fognaria, anche il controllo delle caratteristiche del refluo in ingresso al depuratore - come portate e come concentrazione di inquinanti - è più difficoltoso.

3. Il Piano d'Ambito

Il Piano d'Ambito, come precedentemente detto nell'illustrazione dell'art. 11 della legge 36/94 comprende:

  • la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
  • la determinazione degli obiettivi in termini di quantità e qualità del servizio;
  • il programma degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi;
  • un piano finanziario che indichi il fabbisogno infrastrutturale, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa.

Il Piano d'Ambito viene redatto dall'Autorità d'Ambito e posto alla base della convenzione di gestione tramite la quale si provvede ad affidare il Servizio Idrico Integrato al gestore.

4. Il Piano Stralcio

La necessità di promuovere l'attuazione della legge Galli e l'impegno di rispettare le disposizioni comunitarie in materia ambientale - i cui limiti temporali sono già scaduti - ha portato il legislatore ad introdurre le disposizioni di cui all'art. 141 comma 4 della legge 388/2000 (finanziaria 2001).

Esse prevedono che le autorità per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 8 della Legge 36/94 (ove istituite, e in loro assenza le province) per l'adempimento agli obblighi comunitari di cui agli articoli 27, 31, 32 del D.P.R. 152/99 e successive modifiche predispongano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 388/2000 e attuino un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli altri effetti di quello previsto dall'art. 11 comma 3 della legge 36/94.

In caso di inadempimento, le autorità d'ambito o le province - ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni - sono sostituite dal presidente della Giunta Regionale su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'attivazione del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri deriva dal fatto che il mancato rispetto delle disposizioni degli articoli 27, 31 e 32 del D.P.R. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni determina la violazione di obblighi comunitari e può comportare sanzioni economiche per l'Italia.

Gli obblighi della normativa comunitaria derivano dalla direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane e sono i seguenti:

Art. 3 - realizzazione di rete fognaria

  • entro il 31 dicembre 2000: per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiori a 15.000;
  • entro il 31 dicembre 2005 per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.

Art. 4 - sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o equivalente tale da rispettare i limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 (la definizione di ‘trattamento secondario' si ricava dall'art. 2, punto 8: "trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o un altro processo in cui vengono rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato 1").

  • entro il 31 dicembre 2000 gli scarichi delle acque reflue urbane da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
  • entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
  • entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi recapitanti in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000;
  • entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi recapitanti in acque costiere provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti compresi tra 10.000 e 15.000.

Art. 5 - individuazione/reidentificazione delle aree sensibili e disciplina degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti e recapitanti in aree sensibili:

  • entro il 31 dicembre 1993: individuare le aree sensibili;
  • entro il 31 dicembre 1998: sottoporre le acque reflue, che confluiscono in reti fognarie, ad un trattamento terziario prima dello scarico in aree sensibili, tale da rispettare oltre i limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 1, anche quelli di cui alla tabella 2.

Art. 7 - sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie prima dello scarico ad un trattamento appropriato (che l'art. 2 punto 9 definisce in questo modo: "trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti").

  • entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi recapitanti in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti;
  • entro il 31 dicembre 2005 gli scarichi recapitanti in acque costiere provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti.

Il D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni riprende le disposizioni comunitarie e agli articoli 27, 31 e 32 riporta le disposizioni circa la dotazione di reti fognarie urbane per centri con oltre 15.000 abitanti equivalenti e per quelli con oltre 10.000 abitanti equivalenti recapitanti in aree sensibili: sono immediatamente esecutive in quanto le scadenze temporali risultano superate.

Art. 27 (reti fognarie)

  1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:
    1. entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000;
    2. entro il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000;
  2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" gli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.
  3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
    1. del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
    2. della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
    3. della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.
  4. Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7 dell'art. 62, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento.

Art. 31 (Scarichi in acque superficiali)

  1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.
  2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino - costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.
  3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 e secondo le seguenti cadenze temporali:
    1. entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;
    2. entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
    3. entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000.
  4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2.
  5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.
  6. Gli scarichi di acque reflue urbane situate in zone d'alta montagna, al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove a causa delle basse temperature è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

Art. 32 (Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)

  1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 28, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto previsto dall'art. 31, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale ovvero per almeno il 75% per l'azoto totale.
  3. Le regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.

Il Piano Stralcio costituisce pertanto un obbligo ed una occasione per attivare i meccanismi della legge Galli per la parte riguardante la fognatura e la depurazione.

L'Autorità d'Ambito ove costituita, e le province in sua assenza, in consorzio fra loro:

  • effettuano la ricognizione delle strutture esistenti;
  • fissano gli obiettivi, che sono quelli del rispetto delle disposizioni comunitarie indicate dagli art. 27, 31, 32 della D.Lgs. 152/99;
  • determinano il fabbisogno infrastrutturale necessario al conseguimento degli obiettivi;
  • predispongono un piano finanziario nel quale compaiono il fabbisogno infrastrutturale, le risorse disponibili, quelle da reperire e quelle che derivano dai proventi di tariffa.

La delibera CIPE del 4 aprile 2001, pubblicata nel luglio 2001, stabilisce che le tariffe fognarie e depurative nei prossimi cinque anni possono essere incrementate di un 5% annuo massimo, con un incremento massimo complessivo del 20%. L'incremento tariffario deve essere riscosso dal gestore e trasferito a colui che gestisce il piano degli interventi, che l'art. 141 c. 4 della 388/2000 individua come l'Autorità d'Ambito e in assenza di essa le Province.

In realtà la legge Galli prevede che il piano degli investimenti sia definito dall'Autorità d'Ambito con il Piano d'Ambito, ma ne affida l'attuazione al gestore. Si ritiene che anche il Piano Stralcio, che opera a stralcio e con gli effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 36/94 debba essere attuato dal gestore.

In conclusione la gestione degli impianti di depurazione in relazione alla legge Galli non può essere esaminata separatamente, ma deve essere vista all'interno del servizio idrico integrato, perché possa essere condotta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Maria Assunta Orrù

Convegno tecnico-informativo
"La depurazione delle acque reflue - Aspetti tecnologici e normativi"
Cagliari, 28 giugno 2001
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IL RELATORE.
L'ingegner Maria Assunta Orrù
è dirigente del Servizio Ingegneria
Opere Fognarie presso l'ESAF.
telefono 070.6032.800
fax 070.652931 e-mail: servizio.ooff@esaf.net

LA RELAZIONE.
"La gestione degli impianti di depurazione alla luce della legge 5 gennaio 1994 n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche, e della legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29, Istituzione del Servizio Idrico Integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36.


L'ESAF.
L'Ente Sardo Acquedotti e Fognature è stato istituito dalla Regione Sardegna con la legge regionale 20.2.57 n. 18, modificata dalla legge regionale 5.7.63 n. 9, perché offrisse ai Comuni un servizio: la gestione delle reti idriche e fognarie. I rapporti tra ente e Comuni sono disciplinati da una convenzione e il corrispettivo del servizio è la tariffa pagata dagli utenti.

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