Integrare servizio idrico e trattamento dei reflui |
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1. Inquadramento giuridico.1.1 La legge 5 gennaio 1994 n. 36 - "Disposizioni in materia di risorse idriche". La legge 36/94, nota come legge Galli, è spesso citata in riferimento al Servizio Idrico Integrato. Essa costituisce una disposizione ampia e complessa che modifica e integra disposizioni legislative precedenti, tra le quali il D.P.R. 236/88 e il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La legge 36/94 tra l'altro stabilisce i seguenti principi fondamentali:
1.1.1 Il Servizio Idrico Integrato. La definizione di "Servizio Idrico Integrato" compare nel capo I (Principi generali) all'art. 4, che riguarda le competenze dello Stato in materia di risorse idriche e stabilisce che "lo Stato con propri decreti determina: [...]
L'art. 8 (Organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato) stabilisce che "i servizi sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:
L'ambito territoriale ottimale deve consentire il rispetto dell'unità del bacino idrografico o di più bacini limitrofi, tener conto dei contenuti del piano di risanamento delle acque per quanto riguarda schemi depurativi proposti e scarichi nei corpi idrici, del piano regolatore acquedotti per valutare la localizzazione delle risorse e i vincoli di destinazione delle stesse. Le dimensioni dell'ambito devono consentire al suo interno il reperimento delle risorse a scopo acquedottistico e la restituzione del refluo depurato perché non sia necessario innescare meccanismi di perequazione tra ambiti, anche alla luce del fatto che il corrispettivo del servizio all'interno di un ambito è la tariffa, che deve essere unica per ambito. La legge all'art. 17 prevede i meccanismi di trasferimento di risorse tra ambiti, ma questo costituisce un' eccezione alla regola generale. Le dimensioni dell'ambito devono consentire di comprendere sia zone nelle quali la scarsità di popolazione e le distanze rendono i costi operativi elevati rispetto ai rientri tariffari, che zone nelle quali la presenza di utenze concentrate consente un recupero di efficienza sia come costi operativi che come rientri. Il superamento della frammentazione delle gestioni consente economie non solo in termini di costi operativi e spese generali, ma anche per il raggiungimento di quelle dimensioni che possono permettere di disporre di specializzazioni e competenze che il singolo gestore in economia non può avere; inoltre consente di conseguire le economie di scala legate alle dimensioni territoriali. Il compito di delimitare gli ambiti territoriali ottimali è affidato alle regioni, sentite le province interessate. Le regioni "stabiliscono le norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni". L'art. 9 dispone che i comuni e le province di ogni ambito territoriale ottimale organizzino il Servizio Idrico Integrato perché la gestione risponda a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Gli enti locali provvedono alla gestione del Servizio Idrico Integrato tramite le forme obbligatorie di cui alla legge 142/90, integrata della legge 23 dicembre 1992 n. 498. Le regioni e le province autonome disciplinano, ai sensi della legge 142/90 e successive modificazioni, le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali che appartengono al medesimo ambito ottimale. Se si adotta la forma di cooperazione prevista dall'art. 24 della legge 142/90, e cioè la convenzione, le regioni e le province autonome "individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipula della convenzione". Nella convenzione devono essere definite le procedure per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato e le forme di vigilanza. Si prevede inoltre la salvaguardia delle forme e delle capacità gestionali esistenti che rispondano a criteri di efficienza, efficacia ed economicità: in tal caso la gestione integrata può essere effettuata da una pluralità di soggetti, ma viene ribadito il concetto che i comuni e le province devono individuare il soggetto che svolge il compito di coordinamento tra i diversi gestori. L'art. 10 stabilisce che le aziende speciali, gli enti e i consorzi che gestiscono il servizio - anche in economia - al momento dell'entrata in vigore della Galli continuano a gestirlo finché non venga organizzato il Servizio Idrico Integrato e qualora ne venga deliberato lo scioglimento confluiscono nel soggetto gestore del S.I.I. come stabilito nella convenzione. Nell'ipotesi di concessione a società e imprese consortili, in atto al momento dell'entrata in vigore della legge, questi soggetti mantengono la gestione fino allo scadere della convenzione e i beni vengono trasferiti agli enti locali concedenti. Qualora la regione, le province o altri enti pubblici siano titolari del Servizio Idrico Integrato, essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'art. 22, comma 3, della legge 142/90:
L'art. 11 regolamenta i rapporti tra enti locali e soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato. Esso stabilisce che la regione a tal fine adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare. "La convenzione prevede:
Per poter definire i contenuti della convenzione, gli enti locali effettuano la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti e stabiliscono le procedure, per assicurare gli obiettivi previsti dalla legge Galli. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal conseguente modello gestionale organizzativo. Nel piano finanziario vengono definite le risorse disponibili, quelle da reperire e i proventi tariffari, per il periodo considerato. L'art. 12 stabilisce le modalità di trasferimento mediante concessione al soggetto gestore delle opere relative al Servizio Idrico Integrato di proprietà degli enti locali, e le modalità di trasferimento del personale in carico alle amministrazioni comunali, ai consorzi o alle aziende speciali o ad altri enti pubblici, adibiti ai servizi di acquedotto fognatura e depurazione al 31.12.92. L'art. 13 stabilisce che la tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato e deve tener conto delle qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione, della remunerazione del capitale investito, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia perché si abbia la copertura dei costi di investimento e di esercizio. La legge prevede la elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare le tariffe di riferimento. Il metodo è stato definito con D.M. 1 agosto 1996. La tariffa deve essere articolata per fasce di utenza e territoriali. La tariffa di riferimento serve per determinare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari. La tariffa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al Servizio Idrico Integrato ed è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. Nelle modulazioni delle tariffe devono essere concesse agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Sono ammesse maggiorazioni per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali. L'art. 14 riguarda la tariffa del servizio di fognatura e depurazione. Tale quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione o questo sia temporaneamente inattivo. I fondi così percepiti devono conferire ad un fondo vincolato ed essere destinati alla realizzazione e gestione degli impianti centralizzati di depurazione. I comuni non dissestati devono destinare i proventi del canone di fognatura e depurazione prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti. Il volume dell'acqua scaricata è determinato pari al volume di acqua fornita, prelevata o accumulata. La quota tariffaria riferita alle utenze industriali è determinata in base alla qualità e quantità delle acque reflue scaricate. È ammessa l'applicazione di una tariffa ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e utilizzano la pubblica fognatura. Per favorire il riutilizzo di acque reflue o già usate nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze produttive è proporzionalmente ridotta. La riduzione tiene conto della quantità di acqua riutilizzata rispetto alle acque primarie impiegate. 1.2 La L.R. 29/97 "Istituzione del servizio integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione delle Legge 5 gennaio 1994 n. 36. La legge Galli affida alle regioni il compito di
Gli adempimenti regionali sono stati svolti in Sardegna mediante la legge 17 ottobre 97 n. 29, modificata ed integrata dalla legge 7 maggio 1999 n. 15, che, come riportato all'art. 1 comma 2, prevede:
L'art. 3 stabilisce che il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale che coincide con il territorio dell'intera Isola. L'art. 5 dispone che i comuni e le province costituiscano, ai fini della legge un consorzio obbligatorio denominato Autorità d'Ambito, secondo le procedure previste dall'art. 6. La Giunta Regionale predispone uno schema di statuto dell'Autorità d'Ambito; lo schema viene inviato a province e comuni perché entro 60 giorni formulino osservazioni. Successivamente la Giunta provvede
L'art. 7 definisce le competenze dell'Autorità d'Ambito, chiedendo che essa svolga funzioni di programmazione, organizzazione e controllo nell'attività di gestione del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni attività di gestione. Nel dettaglio le funzioni dell'Autorità d'Ambito sono
La legge regionale 29/97 stabilisce l'ordinamento delle Autorità d'Ambito, gli organi che lo costituiscono (l'Assemblea, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti) oltre a modalità di costituzione, compiti e funzioni di ciascuno di essi. L'art. 14 della legge regionale disciplina i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato: stabilisce che tali rapporti siano regolati da una convenzione che determina anche le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe. Tale convenzione è stipulata sulla base di una convenzione-tipo e relativo disciplinare proposti dall'Autorità d'Ambito e approvati dalla Giunta Regionale. La Regione Sardegna ha inviato agli enti locali la bozza di statuto, ha raccolto le osservazioni da essi formulate e ha predisposto la bozza definitiva di statuto che deve essere approvata dai Consigli degli enti locali interessati. Il percorso regionale di attuazione della legge Galli è avviato e potrebbe essere concluso entro il 2002. L'importanza della scadenza risulta dal fatto che l'utilizzazione dei fondi strutturali nel settore del Servizio Idrico Integrato per il secondo triennio del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 è "subordinato alla costituzione dell'autorità d'ambito, all'effettuazione della ricognizione delle infrastrutture esistenti e all'approvazione del piano d'ambito", come ribadisce la delibera CIPE n. 23/2001 dell'8 marzo 2001. 2. L'ottimizzazione del servizioLa gestione delle diverse fasi di captazione, adduzione, distribuzione d'acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, affidata ad un unico gestore, consente di effettuare economie di scala e di migliorare il servizio in termini di qualità del servizio stesso. Tra i costi operativi del gestore è rilevante il costo della manodopera. La possibilità di destinare gli operatori presenti nel territorio al controllo dell'efficienza delle strutture di acquedotto, fognatura e depurazione consente di ottimizzare il tempo del personale. D'altro canto l'affidare il servizio a squadre che operano per tipo di impianto in realtà morfologiche particolari rende talmente rilevante l'incidenza dei tempi di spostamento da rendere preferibile la presenza di personale nel territorio che svolge diverse funzioni e riduce al minimo tali spostamenti. Inoltre la presenza di un unico gestore che curi le fasi di captazione, adduzione e distribuzione, raccolta acque reflue e depurazione consente uno stretto controllo delle portate scaricate in fognatura e conseguentemente di quelle che recapitano al depuratore. Se il gestore del depuratore non coincide con quello della rete fognaria, anche il controllo delle caratteristiche del refluo in ingresso al depuratore - come portate e come concentrazione di inquinanti - è più difficoltoso. 3. Il Piano d'AmbitoIl Piano d'Ambito, come precedentemente detto nell'illustrazione dell'art. 11 della legge 36/94 comprende:
Il Piano d'Ambito viene redatto dall'Autorità d'Ambito e posto alla base della convenzione di gestione tramite la quale si provvede ad affidare il Servizio Idrico Integrato al gestore. 4. Il Piano StralcioLa necessità di promuovere l'attuazione della legge Galli e l'impegno di rispettare le disposizioni comunitarie in materia ambientale - i cui limiti temporali sono già scaduti - ha portato il legislatore ad introdurre le disposizioni di cui all'art. 141 comma 4 della legge 388/2000 (finanziaria 2001). Esse prevedono che le autorità per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 8 della Legge 36/94 (ove istituite, e in loro assenza le province) per l'adempimento agli obblighi comunitari di cui agli articoli 27, 31, 32 del D.P.R. 152/99 e successive modifiche predispongano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 388/2000 e attuino un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli altri effetti di quello previsto dall'art. 11 comma 3 della legge 36/94. In caso di inadempimento, le autorità d'ambito o le province - ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni - sono sostituite dal presidente della Giunta Regionale su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attivazione del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri deriva dal fatto che il mancato rispetto delle disposizioni degli articoli 27, 31 e 32 del D.P.R. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni determina la violazione di obblighi comunitari e può comportare sanzioni economiche per l'Italia. Gli obblighi della normativa comunitaria derivano dalla direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane e sono i seguenti: Art. 3 - realizzazione di rete fognaria
Art. 4 - sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o equivalente tale da rispettare i limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 (la definizione di ‘trattamento secondario' si ricava dall'art. 2, punto 8: "trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o un altro processo in cui vengono rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato 1").
Art. 5 - individuazione/reidentificazione delle aree sensibili e disciplina degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti e recapitanti in aree sensibili:
Art. 7 - sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie prima dello scarico ad un trattamento appropriato (che l'art. 2 punto 9 definisce in questo modo: "trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti").
Il D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni riprende le disposizioni comunitarie e agli articoli 27, 31 e 32 riporta le disposizioni circa la dotazione di reti fognarie urbane per centri con oltre 15.000 abitanti equivalenti e per quelli con oltre 10.000 abitanti equivalenti recapitanti in aree sensibili: sono immediatamente esecutive in quanto le scadenze temporali risultano superate. Art. 27 (reti fognarie)
Art. 31 (Scarichi in acque superficiali)
Art. 32 (Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili)
Il Piano Stralcio costituisce pertanto un obbligo ed una occasione per attivare i meccanismi della legge Galli per la parte riguardante la fognatura e la depurazione. L'Autorità d'Ambito ove costituita, e le province in sua assenza, in consorzio fra loro:
La delibera CIPE del 4 aprile 2001, pubblicata nel luglio 2001, stabilisce che le tariffe fognarie e depurative nei prossimi cinque anni possono essere incrementate di un 5% annuo massimo, con un incremento massimo complessivo del 20%. L'incremento tariffario deve essere riscosso dal gestore e trasferito a colui che gestisce il piano degli interventi, che l'art. 141 c. 4 della 388/2000 individua come l'Autorità d'Ambito e in assenza di essa le Province. In realtà la legge Galli prevede che il piano degli investimenti sia definito dall'Autorità d'Ambito con il Piano d'Ambito, ma ne affida l'attuazione al gestore. Si ritiene che anche il Piano Stralcio, che opera a stralcio e con gli effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 36/94 debba essere attuato dal gestore. In conclusione la gestione degli impianti di depurazione in relazione alla legge Galli non può essere esaminata separatamente, ma deve essere vista all'interno del servizio idrico integrato, perché possa essere condotta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Maria Assunta Orrù |
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