Lavori pubblici, l'Autorità interviene |
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Negli ultimi mesi si sono avute tre sole novità normative di un qualche rilievo nel settore dei cantieri temporanei e mobili:
La determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, come avevo ipotizzato nella mia nota apparsa sul numero 92 di Informazione, ha risposto alla nota del sottosegretario Guerini stabilendo che i lavoratori autonomi che partecipano da soli, senza dipendenti, all'attività del cantiere non debbono essere considerati imprese agli effetti di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni. È stato ribadito inoltre che la presenza di più imprese impone l'obbligo del coordinamento previsto dal medesimo art. 3, anche se non si ha subappalto e se la compresenza si configura successivamente all'affidamento dell'appalto (a questo riguardo la determinazione sottolinea comunque che "per la normativa vigente in materia di lavori pubblici è da intendersi come fisiologica la presenza di più imprese in cantiere"). Sull'interpretazione dell'Autorità circa i lavoratori autonomi non tutti sono d'accordo, ma va ricordato che il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici stabilisce, al comma 4 dell'art. 4, che le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno "efficacia vincolante" per il settore di competenza. Viste le molte promesse non mantenute del Piano straordinario per la sicurezza del lavoro di più di un anno fa e le varie bozze, disposizioni e circolari "provvisorie" uscite, mi pare opportuno fare rapidamente il punto sui decreti previsti dal D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni e non ancora emanati. Si tratta di tre provvedimenti:
Per quanto riguarda i contenuti dei piani di sicurezza e coordinamento, in assenza del decreto sopra citato, il punto di riferimento più valido sono sempre - a mio parere - le Linee guida del Coordinamento delle Regioni, adottate anche dalla Regione Sardegna. Tali Linee guida forniscono indicazioni anche per quanto riguarda la stima dei costi della sicurezza. Su questo problema sono però recentemente intervenuti, in modo peraltro poco coerente ed adeguato, come già segnalato, la legge 327/2000 e le determinazioni 37/2000 e 2/2001 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Prima di chiudere colgo l'occasione per fare ammenda di una mancata segnalazione nel mio articolo apparso sul precedente numero di Informazione. Si tratta dell'attesa, seppur ancora parziale, integrazione del Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, con il reiserimento degli articoli 52 e 75, che il D.P.R. 30/8/2000, pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 16 gennaio scorso, ha definito con il taglio di alcuni commi ancora imposto dalla Corte dei Conti. Marco Slavik |
L'autore di questa scheda. |