In attesa dei decreti sui Piani di sicurezza |
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Nonostante i proclami del Piano straordinario per la sicurezza nel lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio dell'anno scorso, non hanno ancora visto la luce i decreti previsti dal D.Lgs. 528/99: né quello per i contenuti del fascicolo di sicurezza, né quello previsto dall'art. 23 per definire le competenze ed i livelli di formazione e di qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. E neppure il Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di sicurezza nei cantieri edili previsto dall'art. 31, comma 1 della 109/94 e successive modifiche e dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 528/99 (che pare stia finalmente arrivando in porto, però: la prima bozza uscita a giugno è stata ampiamente rivista ed ampliata e sta ora percorrendo l'iter dei pareri previsti dalla legge). La nuova bozza, che dovrebbe essere pressoché definitiva, va purtroppo in senso opposto a quello, a parole da tutti auspicato, di avere Piani di sicurezza snelli e facilmente leggibili (ciononostante è stato tolto l'obbligo, previsto nella bozza iniziale, che anche l'eventuale Piano di Sicurezza Sostitutivo debba essere redatto da persona in possesso dei requisiti previsti per il Coordinatore per la sicurezza). Anche per i costi della sicurezza la bozza di regolamento pone dei vincoli molto stretti, precisando che la stima di tali costi deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi precisi o ad analisi di costi complete e desunte da indagini di mercato. Per quanto riguarda il Ministero del lavoro, vanno segnalate due circolari. La n. 2/2001 sottolinea come, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 528/99, debba ritenersi decaduta la possibilità per le imprese con meno di 10 dipendenti di sostituire il Documento di valutazione dei rischi con l'autocertificazione. La circolare sostiene che nel momento in cui vanno ad operare in un cantiere tutte le imprese debbono redigere il Piano operativo. È vero che le circolari non fanno legge, ma già prima dell'uscita della circ. 2/2001 gran parte degli Organi di vigilanza avevano dato un'analoga interpretazione alla legge. La circolare n. 8/2001 "Sicurezza sociale nelle pubbliche forniture e negli appalti pubblici e privati di servizi" sottolinea con forza, fra l'altro, la necessità da parte del committente degli appalti di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra i diversi soggetti interessati secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94. Fra le moltissime delibere dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, oltre a quelle relative alla qualificazione delle imprese ed alle Società Organismi di Attestazione, mi limito a citare la determinazione 49/2000 "Rimborsi spese e compensi per il responsabile dei lavori", la 2/2001 (Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) e la 4/2001 (La progettazione dell'opera pubblica con particolare riferimento ai contenuti del progetto esecutivo), nonché l'Atto di regolazione 5/2001. Mi pare interessante sottolineare come la determinazione 2/2001 sui costi per la sicurezza chiarisca e corregga il contenuto della discussa determinazione 37/2000, precisando fra l'altro come tale determinazione fosse "finalizzata principalmente al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera per ognuna delle categorie di cui si compone un intervento". L'atto di regolazione 5/2001 - "Appalti di forniture e appalti di lavori" - dopo una approfondita analisi conclude che "quando opere e impianti vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, commerciale, industriale, ecc. non è consentito dare rilievo alle forniture, anche se di valore superiore al 50%" per cui il relativo appalto deve essere considerato appalto di lavori". Al momento di chiudere questa nota è apparsa su "Il Sole 24 ore" una notizia che vale la pena di segnalare, al di là del valore che il quotidiano pare averle erroneamente attribuito. Il Sottosegretario al lavoro del Governo Amato ha scritto all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dando la propria opinione su alcuni problemi di applicazione del D.Lgs. 494/96 come modificato dal D.Lgs 528/99. Premesso che l'opinione dell'on. Guerini conta solo come opinione personale, gli argomenti toccati nella sua nota sono molto interessanti, in particolare quello relativo ai lavoratori autonomi: questi devono essere considerati "imprese" e far scattare la regola per cui la presenza di più imprese impone la nomina dei Coordinatori per la sicurezza oppure no? Secondo l'on. Guerini il lavoratore autonomo deve essere considerato "impresa" solo se ha dipendenti o collaboratori (per cui un cantiere in cui vi è un'unica impresa che utilizza un esercito di cottimisti non richiederebbe la nomina dei Coordinatori per la sicurezza). L'argomento andrebbe meglio approfondito e può darsi che lo faccia l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Marco Slavik |
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