Le 'vie regionali' alla pianificazione
e la difficile sintesi
di una nuova norma urbanistica nazionale

Nel trattare l'argomento della riforma della legge urbanistica italiana, si potrebbe essere facilmente colpiti da una sorta di sindrome del rinnovamento, nel senso di una completa revisione dell'impalcato giuridico tuttora vigente. In effetti, la storia stessa delle difficoltà di attuazione dell'urbanistica è caratterizzata da una costellazione di nodi irrisolti, di questioni aperte e di approcci metodologici dimostratisi insufficienti.

La mancanza di un rilevante paradigma disciplinare di riferimento, motivo di frequenti periodi di crisi per l'urbanistica, appare spiegare una certa insoddisfazione per i risultati ottenuti e per i processi di trasformazione indotti dalle politiche di piano. Non è sorprendente che la reazione alla crisi dell'urbanistica si sia manifestata anche come ricerca di dispositivi legislativi per una gestione innovativa, decentralizzata e più snella dei processi di piano.

Tuttavia, per molti versi, una riflessione dovrebbe essere fatta su ciò che di positivo la legislazione nazionale ha prodotto, sulla sua interpretazione carente o completamente assente e, solo infine, sulle questioni di piano lasciate irrisolte. L'invito è rivolto, in effetti, a esplorare criticamente la capacità istituzionale e locale di interpretare correttamente la legge, piuttosto che alla redazione di un elenco di possibili correttivi da apportare.

Per questo motivo, la riflessione sui temi della nuova legge urbanistica dovrebbe prendere le mosse proprio dall'interpretazione degli attuali strumenti normativi. Dunque, parafrasando provocatoriamente Dante Alighieri, si potrebbe dire che "le leggi son, ma chi pon mano ad esse?". [1]

L'autore di questo articolo.
L'ingegner Andrea De Montis, ingegnere civile e Master of Science in Economic Policy and Planning (Northeastern University, Boston, USA), è dottorando di ricerca in Tecnica urbanistica presso l'Università La Sapienza di Roma.
e-mail: ademonti@vaxca1.unica.it

L'articolo è basato su un intervento proposto al seminario di studio organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari sul tema "La nuova legge urbanistica: strumenti di controllo del territorio e scenari futuri"
(Cagliari, luglio 2000)

In Italia, la legge urbanistica nazionale n. 1150/42 presenta aspetti criticabili, ma senza dubbio di grande longevità. Nel 1967, la legge n. 765 introdusse una serie di innovazioni in attesa dell'emanazione di un nuovo testo di legge urbanistica nazionale. A più di trent'anni di distanza dalla legge "ponte", il sistema di modificazioni delle pratiche di piano e della gestione delle trasformazioni suggerisce una serie di modifiche, che non si possono risolvere in un completo stravolgimento dell'originale impostazione della legge urbanistica, ma che senza dubbio possono consentire una gestione più realistica delle dinamiche che attualmente dominano le logiche di trasformazione degli usi pianificati.

In questo saggio, si presentano due ordini di argomentazioni. Il primo riguarda il dibattito sul rinnovamento della legge urbanistica nazionale. Il secondo riguarda il sistema di provvedimenti normativi che le singole regioni italiane adottano, in forza della delega statale in materia di governo delle trasformazioni territoriali, nella direzione del rinnovamento degli strumenti di progetto e gestione.

 

La legge urbanistica nazionale:
undici punti per la riforma

Il primo argomento riguarda le modalità di definizione della nuova legge urbanistica nazionale. Recentemente alcune ricerche sono state avviate in questo campo (INU, 1995 e 1998; Barbieri e Oliva, 1995), secondo le quali la struttura della nuova legge urbanistica dovrebbe costituire un indirizzo per l'attività di legiferazione delle singole regioni. In attesa del cambiamento legislativo, infatti, gli organi governativi regionali hanno avviato, in gran parte, una fase di rilevante rinnovamento degli strumenti di gestione del piano urbanistico.

Non di meno, il dibattito scientifico e istituzionale si è concentrato sull'elaborazione di una proposta di nuova legge urbanistica nazionale. In questa direzione si sono espressi, oltre al già citato Istituto Nazionale di Urbanistica, anche il Centro Studi Urbanistici del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti.

Tali elaborazioni - segnali della maturazione di precise domande di revisione e aggiornamento dell'articolato della legge n. 1150/42 - si sono anche tradotte in una serie di disegni di legge presentati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. [2] Il confronto di tali orientamenti non sempre conduce ad un quadro unitario delle direzioni del cambiamento legislativo.

1. Purgatorio, Canto XVI, versetto 97.

2. Tra le proposte di legge vale la pena di ricordare il disegno di legge presentato il 28 maggio 1997 alla Camera dai deputati Martinat, Foti, Alemanno, Lo Porto, Tosolini e Zaccheo e quello presentato al Senato il 27 febbraio 1997 dai senatori Salvi, Veltri, Giovanelli, Gembini, Capaldi, Conte, Squarcialupi, Staniscia e Guerzoni.

Tuttavia, nella varietà delle proposte sembra di poter riconoscere alcune istanze di rinnovamento comuni, che si descrivono di seguito per punti distinti e relativi alle problematiche di pianificazione della Regione Sardegna, che ha competenza primaria in materia di urbanistica, ai sensi del suo Statuto speciale (legge costituzionale n. 3/48, art. 3, lett. F). Vi è da sottolineare, d'altra parte, che la maggior parte di questi punti sono di natura generale e possono essere oggetto di disciplina anche con riferimento alla proposta di una nuova legge-quadro nazionale.

  1. Risolvere il rapporto tra piano strategico e piano operativo, a partire dalla determinazione dell'ente incaricato della redazione del piano strategico e dell'influenza che le scelte strategiche possono esercitare sulla definizione delle politiche per il territorio stabilite dai piani operativi.
  2. Favorire la snellezza del processo di approva zione dei piani: tra le questioni più urgenti, si distingue la revisione delle procedure per il controllo della legittimità e della conformità da parte degli organi regionali sulle delibere di adozione e approvazione dei piani urbanistici comunali tramite, ad esempio, un'unica istruttoria preliminare.
  3. Rendere operativo il concetto di "sviluppo sostenibile": si devono individuare indicatori significativi per stabilire i criteri di valutazione della sostenibilità degli impatti delle politiche urbanistiche indotte dai piani (L 179/92 e art. 13 del Bando allegato al D.m. (Lavori pubblici) 8 ottobre 1998, in materia di Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio").
  4. Revisione del rapporto tra i livelli della pianificazione urbanistica regionale. A questo proposito, l'interrogativo sempre più frequente appare essere se abbia ancora senso l'organizzazione gerarchica delle competenze oppure se sia necessaria una definizione dei ruoli in senso sussidiario. È necessario, in altre parole, riconoscere la pianificazione del territorio come un'attività dinamica, che si realizza nella possibilità d'interazione tra i diversi strumenti pianificatori e programmatori, tale da consentire al processo di trasformazione territoriale di essere avviato a qualsiasi livello, anche in assenza del piano sovraordinato e facendo interagire i piani fra loro.
  5. Inserimento dei temi della valutazione all'interno dei piani urbanistici: i piani strutturali (i piani relativi ai vincoli, alle direttive, agli schemi di assetto, i PUP, i PUC e piani intercomunali) dovrebbero essere oggetto della valutazione ambientale strategica, o V.A.S., (Commissione europea, 1998), mentre i piani operativi (PUC e piani attuativi) della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Devono essere indicati le fasi e gli organismi responsabili dell'istruttoria e le modalità e le competenze per la decisione.
  6. Corretta posizione nei confronti delle nuove pratiche di piano insorgenti: i Programmi Operativi Plurifondo, i Programmi Operativi Multiregionali, i Piani di Recupero Urbano, i Programmi Integrati d'Area, i Patti Territoriali e gli Accordi di Programma, pur non essendo tutti strumenti urbanistici, di fatto, provocano trasformazioni del territorio non coordinate tra loro.
    Si deve porre una questione di controllo e di gestione per la rispondenza ad un progetto unitario di sviluppo territoriale. Governance è il termine anglosassone utilizzato in letteratura per definire l'insieme di pratiche innovative, che si riferiscono alla gestione degli strumenti di piano regionale e locale e che coinvolgono forme di azione, di saperi per il piano e di organizzazione dello spazio non riconducibili a statuti predefiniti.
    Quest'approccio rappresenta una prospettiva che non è ancora identificabile in forme istituzionali di governo del territorio; piuttosto esso implica forme decentralizzate d'azione e di iniziativa che derivano dal campo delle politiche economiche e sociali che si palesano in un ampio spettro di interdipendenze con le istituzioni governative formali.
    Le principali componenti di questo tipo d'approccio si possono individuare nell'allargamento del campo degli attori e delle forme organizzative contestualizzate su obiettivi di sviluppo locale. L'ampliamento del campo delle relazioni tra le politiche di gestione conseguente all'allargamento delle opportunità di un coinvolgimento informale di molteplici attori pubblici e privati fa riflettere sul fatto che la proposizione di procedure di "azione efficace" possa rappresentare l'esito di processi d'indentificazione e di interpretazione del contesto e di legittimazione delle azioni.
    In tal senso, la questione dell'innovazione delle procedure preposte al governo delle trasformazioni si pone correttamente nei termini di rifondazione delle istituzioni, in modo da regolare un processo sociale continuo orientato alla definizione degli obiettivi e alla formazione del consenso per un accordo negoziato realizzato mediante modalità e forme concrete di azione.
  7. Sulla revisione dei criteri di progettazione e di istruttoria relative al dimensionamento dei piani, una sistematica trattazione delle esigenze di rinnovamento è stata espressa in questa stessa sede. In particolare, per quanto riguarda l'espansione residenziale, si vedano il paragrafo 1.2 del saggio di Vinicio De Montis, "Tra limiti storici e interpretazioni ambigue ormai il decreto Floris va sostituito", e il saggio di Pierpaolo Portoghese "Lo studio preliminare sul dimensionamento del Piano Urbanistico Comunale" all'interno di Informazione, n. 84, agosto 1999. Per quanto riguarda il dimensionamento delle zone "F", si veda il paragrafo 1.4 del citato saggio di Vinicio De Montis. Per quanto riguarda il dimensionamento delle aree destinate a servizi, si pone l'interrogativo se abbia ancora senso il mantenimento dei criteri guida stabiliti, più di quindici anni fa, dal decreto 2266/u/83, detto "Floris".
  8. Determinare le condizioni per l'approvazione delle direttive tecniche regionali ai sensi dell'art. 5, comma 2 della LR 45/89 per la qualità del progetto urbano: i centri storici, il dimensionamento delle aree per servizi e delle zone "F" all'interno dei piani urbanistici comunali.
  9. Corretta proposizione della dicotomia "urbanistica per piani - urbanistica per progetti". Tale contrastante antinomia appare oscurare una questione rilevante che investe la funzione stessa del pianificatore. Egli appare sempre più in bilico tra le posizioni "forti" della pianificazione unitaria, che rischia di essere percepita come impositiva, e le posizioni "deboli" della pianificazione negoziata, secondo la quale, teoricamente, il ruolo del pianificatore appare sfumare in secondo piano, rispetto alla domanda della comunità insediata, progettisti compresi.
    Nella definizione della nuova legge urbanistica nazionale, non appare possibile, ad esempio, trascurare il rapporto tra la pianificazione della città e del suo territorio e la pianificazione delle grandi infrastrutture. In particolare, è urgente risolvere la questione relativa alla scelta della realizzazione delle grandi infrastrutture territoriali. Esse, infatti, in quanto opere puntuali o lineari, non possono sottrarsi all'influenza delle normative urbanistiche vigenti.
    Il sistema di interventi connessi con un progetto infrastrutturale deve essere coerente con gli indirizzi di sviluppo d'area dettati dalla pianificazione di struttura. A questo proposito, si confronti il punto di vista su tali problematiche espresso da Francesco Annunziata nel suo saggio su "Il sistema dei trasporti in un'area urbana: obiettivi e criteri della progettazione" sul citato numero di Informazione.
  10. Prevedere espressamente le pratiche della partecipazione in urbanistica. Le riflessioni su tale argomento non sembrano essersi ancora tradotte in termini istituzionali, nonostante l'ovvietà intrinseca dei principi della costruzione del piano da parte della comunità in tutte le fasi del processo di piano. Secondo questi assunti, non appare che abbia più senso, ad esempio, limitare alla fase delle cosiddette "osservazioni" al piano la realizzazione del dialogo tra comunità insediata, amministrazione pubblica e progettisti. Le tecniche di analisi per la costruzione del consenso sono arrivate a risultati maturi, soprattutto nell'esperienza degli Stati Uniti. La attuazione della partecipazione, quale attività legittimante delle scelte di piano, appare ormai un necessario elemento per restituire efficacia alla pianificazione, in termini di soddisfacimento della domanda di piano.
  11. Risoluzione della percorribilità finanziaria del piano urbanistico. Il sistema di questioni prevede i seguenti punti. Innanzitutto, si dovrebbero apportare modifiche all'attuale regime dei suoli, allo scopo di ridefinire il sistema delle rendite di posizione, di redistribuzione degli effetti che l'intervento pubblico produce sul valore degli immobili e di promuovere la perequazione degli oneri e dei vantaggi tra i proprietari.
    Inoltre, si dovrebbe integrare l'impostazione urbanistico-ambientalista del modello perequativo, con misure appartenenti all'ambito della legislazione tributaria, rendendo la fiscalità immobiliare funzionale alle politiche urbanistiche. Con riferimento a questo punto, si deve attentamente valutare il significato dell'utilizzo del comparto edificatorio ex art. 23 L 1150/42 a fini perequativi come, ad esempio, avviene nel piano urbanistico comunale di Cagliari, ancora non approvato.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.

Alighieri, D., La divina commedia, Il Purgatorio, dalla Letteratura Italiana Zanichelli. I classici della letteratura italiana su CD-Rom, da San Francesco d'Assisi a Italo Svevo, L'Espresso

Annunziata, F., 1999. Il sistema dei trasporti in un'area urbana: obiettivi e criteri della progettazione, Informazione, n. 84, pp. 23-25

Barbieri, C. A. e Oliva, F., 1995. Le prospettive perequative per un nuovo regime immobiliare e per la riforma urbanistica, Urbanistica Quaderni, n. 7

Commissione Europea, 1998. Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione Europea. Rapporto finale, DG XI, Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile, Bruxelles

Comune di Bologna, Val.S.I.A.

De Montis, V., 1999. Tra limiti storici e interpretazioni ambigue ormai il decreto Floris va sostituito, Informazione, n. 84, pp. 5-22

INU, 1995. Le prospettive perequative per un nuovo regime immobiliare e per la riforma urbanistica, Quaderni di Urbanistica, n. 1

INU, 1998. La nuova legge urbanistica, Urbanistica Informazioni, n. 157, Inserto

Mambelli, T., 1998, Il ruolo della valutazione nella recente legislazione urbanistica regionale, Atti della XIX Conferenza Italiana di Scienze Regionali, L'Aquila

Mantini, L. (a cura di), 1999. Codice dell'edilizia e dell'urbanistica. I codici di Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore

Patassini, D. e Mambelli, T., 2000. Valutazione e riforma urbanistica: dal dibattito nazionale alle esperienze regionali, Urbanistica informazioni, n. 172, 11-12

Portoghese, P., 1999. Studio preliminare sul dimensionamento del Piano Urbanistico Comunale, Informazione, n. 84, pp. 39-42

Provincia Autonoma di Bolzano, legge n. 7, 24 luglio 1998

Regione Basilicata, Dipartimento Assetto del Territorio. Uso, tutela e governo del territorio; proposta di legge regionale, Bozza aggiornata al 15.10.1998

Regione Emilia Romagna, legge n. 20, 24 marzo 2000

Regione Liguria, legge n. 38, 30 dicembre 1998

Regione Toscana, legge n. 79, 3 novembre 1998

Regione Umbria, legge n. 11, 9 aprile 1998

Regione Lazio, legge n. 38, 22 dicembre 1999

Le leggi urbanistiche regionali:
uno scenario in evoluzione

L'attività legislativa delle regioni italiane, in materia di governo del territorio, appare notevolmente più dinamica di quella nazionale. In molti casi, non si è atteso il rinnovamento della legge urbanistica nazionale, ma si è proceduto autonomamente alla revisione dello strumento di governo del territorio. Tale dinamicità motiva l'interesse di recenti ricerche (Patassini e Mambelli, 2000; Mambelli, 1998), che hanno messo in evidenza il carattere di innovatività dei testi di legge urbanistica regionale recentemente adottati. Tali approfondimenti, in particolare, mettono in evidenza gli aspetti maggiormente legati all'introduzione delle pratiche della valutazione.

Per questo motivo, nel seguito si descrivono alcuni casi paradigmatici, in cui una varietà di provvedimenti normativi sul governo del territorio prefigura nuove forme di piano fondate sulla valutazione di ogni fase del processo.

Il progetto per la legge regionale della Basilicata

La Regione Basilicata è impegnata nel processo di rinnovamento del proprio strumento urbanistico principale, il cui studio è stato affidato all'Istituto Nazionale di Urbanistica. Nella bozza di legge revisionata e aggiornata al 15 ottobre 1998, si descrivono due importanti modalità di valutazione: la "verifica di coerenza" e la "verifica di compatibilità". La prima si applica alla pianificazione strutturale e operativa dei diversi livelli. [3] La seconda si riferisce alla conformità rispetto al quadro legislativo. [4]

L'orientamento ambientale è espresso nella verifica di compatibilità, per la quale la proposta di legge indica che essa si applica alla pianificazione strutturale ed operativa in relazione ai regimi di intervento definiti nella Carta Regionale dei Suoli. [5] Il documento di verifica di compatibilità ha pari valore rispetto alla V.I.A. e costituisce parte integrante del piano. Il processo di valutazione è reso maggiormente operativo, con l'istituzione del ciclo della valutazione [6] e del nucleo di valutazione urbanistica (N.V.U.). [7]

La Regione Toscana e la legge sulla V.I.A.

La Regione Toscana, con la L.R. n. 79 del 3 novembre 1998, ha recepito le indicazioni nazionali ed europee in materia d'impatto ambientale. Gli aspetti notevoli della normativa si possono riconoscere nei seguenti punti.

È dedicato ampio spazio alla specifica delle procedure di valutazione d'impatto: avvio, informazione, pubblicità e partecipazione. [8] Si prevede un'inchiesta pubblica e un contraddittorio nel caso di opere di grande impatto. [9] Particolare enfasi viene attribuita al momento di ascolto delle comunità insediate. Tale legge appare orientarsi in ottemperanza di quanto disposto dalla direttiva 85/337/CEE. Tuttavia, essa non presenta una precisa normativa sulla valutazione dei piani urbanistici.

La Provincia Autonoma di Bolzano e la V.I.A.

La Provincia Autonoma di Bolzano si è dimostrata molto dinamica nella formulazione della propria normativa sulla V.I.A., L.P. n. 7 del 24 luglio 1998, mettendo in luce caratteristiche di indipendenza dalle indicazioni statali.

I contenuti di questa legge sono analoghi a quelli della legge della Regione Toscana; tuttavia, un elemento la contraddistingue rispetto alla precedente. Si tratta proprio della normativa sulla valutazione dei piani e dei programmi, che può essere richiesta su proposta della Giunta provinciale. Questa procedura, dunque, non è obbligatoria: non esiste, inoltre, una regola precisa che consenta di stabilire se un programma implichi effetti tali da motivare l'avvio di un procedimento di valutazione. Nonostante questi caratteri di aleatorietà, la legge si orienta verso un'approccio di tipo statunitense, secondo cui la valutazione del piano è un atto obbligatorio.

La Regione Umbria e la V.I.A.

La Regione Umbria con la L.R. n. 11 del 9 aprile 1999 ha recepito le disposizioni nazionali ed europee in materia di V.I.A.. L'aspetto notevole della normativa è contenuto nell'art. 6, dove è data particolare attenzione alla conferenza di servizi. Questo particolare organo provvede all'istruttoria della V.I.A. sul progetto, tramite un metodo di lavoro che vede la convergenza di svariate discipline. La valutazione consiste nella formulazione di un giudizio di compatibilità, esito di un processo complesso che coinvolge una varietà di attori e enti interessati.

La Regione Liguria e la V.I.A.

La Regione Liguria, con l'emanazione della L.R. n. 38 del 30 dicembre 1998, ha inteso portare a compimento un quadro generale di pianificazione che, integrando quanto già previsto nella legge urbanistica regionale (L.R. 36/1997), definisce quelli che dovrebbero essere gli strumenti di gestione delle politiche territoriali, ponendo una particolare attenzione agli aspetti legati alle azioni di conservazione e valorizzazione delle risorse.

Le due leggi regionali in questione, rimandando l'una all'altra, concorrono insieme alla definizione dello "studio di sostenibilità ambientale". Tale strumento, previsto anche per i piani di area vasta regionali e provinciali, contiene un'analisi delle alternative considerate, una giustificazione delle previsioni in relazione alla sensibilità ambientale delle aree considerate e l'analisi dei potenziali impatti residuali e delle loro mitigazioni.

Lo studio di sostenibilità ambientale costituisce uno strumento di giustificazione delle scelte di piano adottate a livello regionale e, da parte della Regione, uno strumento di controllo ambientale dei piani urbanistici a livello provinciale e comunale. La legge sulla V.I.A. integra queste disposizioni estendendo lo studio di sostenibilità anche ai piani attuativi ed ai progetti relativi ad opere puntuali. L'obbligatorietà di tale strumento è inoltre estesa anche agli atti di programmazione concernenti le acque, l'acustica e la qualità dell'aria. È previsto un apposito istituto di opposizione ai pareri di V.I.A. formulati in sede tecnica e anche la possibilità di opposizione ai progetti presentati soggetti a procedura di valutazione.

La Regione Lazio e il monitoraggio
della pianificazione territoriale

La Regione Lazio, tramite l'emanazione della legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999, ha aggiornato il proprio dispositivo di governo del territorio, adeguandolo alle esigenze della flessibilità e della concertazione. In particolare, in materia di valutazione, appare rilevante lo sforzo profuso verso l'istituzionalizzazione dell'attività di monitoraggio della pianificazione. L'art. 15 prevede la redazione di una specifica Relazione sullo stato della pianificazione che la Giunta Regionale trasmette ogni anno al Consiglio Regionale.

Lo strumento per la gestione del monitoraggio è previsto nel sistema informativo territoriale regionale. Tale sistema dovrebbe, secondo l'art. 17, essere collegato ad una rete informatica unica per tutto il territorio regionale. La legge regionale sembra, dunque, favorire lo sviluppo di nuove forme di piano, in cui la definizione delle basi geografiche digitali di riferimento e la valutazione degli usi sono considerati elementi indispensabili per la costruzione degli assetti territoriali.

3. " [Essa] persegue: obiettivi di tutela e conservazione del sistema Naturalistico-Ambientale di cui alla CRS [Carta Regionale dei Suoli] e sue specificazioni; obiettivi di efficienza e di funzionalità del sistema relazionale e infrastrutturale; obiettivi di equilibrio e funzionalità del sistema dei servizi e delle gerarchie urbane" (Regione Basilicata, 1998, pag. 32).

4. "La verifica di coerenza consiste nell'accertamento che le linee strategiche e operative di evoluzione dei sistemi naturalistico ambientale insediativo e relazionale, definite dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto siano coerenti con quelle della pianificazione vigente ai diversi livelli" (Regione Basilicata, 1998).

5. La verifica di compatibilità persegue: obiettivi di tutela e conservazione del sistema Naturalistico-Ambientale di cui alla CRS [Carta Regionale dei Suoli] e sue specificazioni; obiettivi di restauro e riqualificazione del territorio e di continuità delle reti vegetazionali; obiettivi di sostenibilità degli interventi antropici. [...] La verifica di compatibilità consiste nell'accertamento che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei sistemi Naturalistico-Ambientale, insediativo e relazionale, definiti dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto, siano compatibili con i "livelli di trasformabilità" di tali sistemi individuati dalla CRS attraverso la perimetrazione dei Regimi d'Intervento" (Regione Basilicata, 1998).

6. Nell'ambito di tale ciclo sono contemplate una serie di attività così descritte. "Al fine di rendere trasparenti ed oggettive le valutazioni di coerenza e compatibilità dei Piani, di cui agli art. 28 e 29 precedenti, il Regolamento d'attuazione della presente legge definirà i criteri di riferimento da tradursi in parametri quantitativi da applicare alle previsioni dei piani stessi. Detti parametri dovranno concernere in particolare: gli indicatori di qualità attinenti alla tutela e conservazione del sistema naturalistico e ambientale; gli indicatori di efficienza e di funzionalità dei sistemi infrastrutturali ed insediativo; gli indicatori di efficienza ambientale per i Regimi di Trasformazione di Nuovo Impianto. Detti parametri troveranno riscontro nelle specifiche tecniche di definizione del S.I.T. regionale" (Regione Basilicata, 1998, pag. 34).

7. "Il nucleo di valutazione ha i seguenti compiti: coordinare e monitorare le attività di valutazione di cui agli art. 28 e 29 [relativi alle verifiche di coerenza e di compatibilità]; esprimere alla Giunta Regionale pareri in merito a: - definizione del Q.S.R. [Quadro Strutturale Regionale]; - prescrizioni di carattere territoriale sugli atti di pianificazione settoriale regionale; redigere annualmente un "Rapporto sullo stato della pianificazione del territorio regionale" da presentare in seduta pubblica plenaria" (Regione Basilicata, 1998, pag. 34).

8. Questa fase prevede un momento in cui il committente "organizza a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto ambientale, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto stesso" (LR 79/98, art. 14).

9. L'inchiesta è mirata a stabilire la natura dell'impatto delle "opere di particolare rilevanza degli effetti ambientali, o dell'alto valore dell'opera, o comunque della possibilità che dalla realizzazione del progetto possa conseguire la riduzione significativa e/o irreversibile delle risorse naturali del territorio in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti"(LR 79/98, art. 15) .

Il Comune di Bologna e la Val.S.I.A.

L'orientamento verso la valutazione è stato confermato dalla Regione Emilia Romagna. Secondo l'art. 5 della recente L.R. n. 20 del 24 marzo 2000, gli strumenti urbanistici devono essere sottoposti a procedura di "valutazione di sostenibilità". [10]

Vi è da dire che già in precedenza il Comune di Bologna aveva regolamentato la valutazione delle opere e degli strumenti urbanistici con l'istituzione della Val.S.I.A. (Valutazione degli Studi di Impatto Ambientale per i piani e le opere pubbliche e private). [11]

Secondo le informazioni riportate sul sito ufficiale del Comune, "la scelta dell'amministrazione comunale, in assenza di una norma nazionale regionale che preveda la Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) a livello comunale, si è resa possibile grazie al potere discrezionale che le compete in materia urbanistica ed edilizia".

La successiva approvazione del Manuale della Val.S.I.A. costituisce un importante supporto tecnico all'attività dei professionisti. La scelta dell'amministrazione comunale è avvenuta tramite un'intesa con le imprese di progettazione edilizia e infrastrutturale, verso uno snellimento delle procedure di valutazione e, quindi di approvazione dei progetti.

La novità maggiore di questa norma è che possono essere sottoposti a valutazione anche gli strumenti di pianificazione. [12] Gli obiettivi della procedura [13] appaiono legati alla realizzazione dei principi della pianificazione ecologica: la prospettiva dello sviluppo sostenibile e la partecipazione della comunità sono ritenute componenti essenziali per una costruzione trasparente del piano.

Conclusioni

La dinamicità dell'attività legislativa delle Regioni italiane sembra essere un confortante segnale, rispetto all'urgenza di predisporre un aggiornamento del testo di legge urbanistica. Esse possono emanare, appunto, leggi relative al governo del territorio secondo il principio del decentramento amministrativo, in conformità alle indicazioni della Costituzione, artt. 117 e 118.

Nella gran parte dei casi, i testi di legge sono orientati a legittimare alcune pratiche di piano, fornendo elementi giuridici capaci di risolvere nodi critici che la legge urbanistica nazionale ha lasciato irrisolti. Gli strumenti degli accordi di programma, dei programmi integrati, secondo il principio di sussidiarietà, consentono di attivare patti innovativi per lo sviluppo del territorio.

D'altra parte, le esigenze di ricomposizione di un quadro di tendenze regionali, che rischiano di essere centrifughe, hanno determinato, probabilmente, un allungamento dei tempi di predisposizione ed emanazione di un testo innovativo della legge urbanistica nazionale. È anche probabile che tale legge rischi di non essere così innovativa, come molti si aspetterebbero.

La speranza è che l'emanazione della nuova legge urbanistica nazionale legittimi definitivamente una stagione di pianificazione già da tempo iniziata con il ricorso a pratiche di aggiramento del sistema, verso un'urbanistica in cui concertazione e responsabilità possano diventare principi guida.

Andrea De Montis

10. "La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria" (art. 5, comma 1, L.R. 24 marzo 2000, n. 20).

11. Il Comune di Bologna pubblica le informazioni sulla procedura sul proprio sito.

12. Possono essere oggetto di Val.S.I.A. questi strumenti di piano: "strumenti urbanistici preventivi ed attuativi di iniziativa pubblica o concertata; varianti generali e varianti specifiche al P.R.G.; piani generali di settore (mobilità, commercio, ecc.)" (sito ufficiale del Comune di Bologna).
13. Gli obiettivi tecnici e scientifici della Procedura di Val.S.I.A., consistono in: introduzione di concetti ed elementi di sostenibilità ambientale nell'ambito urbano e in particolare nell'attuazione del P.R.G. e nella realizzazione di opere rilevanti a livello comunale; valutazione della sostenibilità/compatibilità di un intervento urbanistico attraverso una procedura tecnica ed amministrativa codificata e trasparente; individuazione dei potenziali effetti di un intervento, delle componenti e dei fattori ambientali di volta in volta interessati, delle alternative e/o modifiche progettuali necessarie; definizione delle modalità per la partecipazione dei quartieri, dei cittadini, singoli o organizzati, delle associazioni interessate al processo progettuale e decisionale necessario alla definizione degli interventi; consolidamento dei primi elementi di base per la futura realizzazione di un "ecopiano", in grado di introdurre nella pianificazione e gestione delle risorse concetti e pratiche proprie dello sviluppo sostenibile (sito ufficiale del Comune di Bologna).

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