Nasce la Camera arbitrale per i Lavori pubblici: |
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I - Costituzione dell'organo1. Premessa. In esecuzione della "legge quadro in materia di lavori pubblici" (11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni) e del "regolamento di attuazione" (d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554) è stata costituita in Roma, presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la Camera arbitrale: organo collegiale preposto alla disciplina della definizione delle controversie che, in materia, siano deferite ad arbitri. Fra i suoi compiti istituzionali, "secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza":
2. Attività dell'organo. La Camera arbitrale, nominata il 28 luglio 2000, si è insediata il 2 agosto successivo e, nel corso di 15 sedute collegiali, ha provveduto agli adempimenti necessari per la organizzazione della struttura e per la concreta funzionalità dell'organo, adottando le determinazioni di competenza al fine di rendere pienamente operativo il nuovo sistema di giustizia arbitrale in materia di lavori pubblici. |
Comunicato. |
II - Albo degli arbitri camerali1. Soggetti legittimati (art. 151, comma 5, Reg.). "Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della Camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
2. Requisiti di onorabilità degli arbitri (fissati dal Consiglio Arbitrale: art. 151, comma 7). "Non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione; non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi; non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento". 3. Presupposti per l'iscrizione nell'albo (art. 151, comma 7). I soggetti appartenenti alla categoria sub a), prima parte (magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato in servizio), sono iscritti su designazione degli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti e nel numero che è stato in atto fissato dalla Camera arbitrale nella seguente misura: n. 25 unità per i magistrati amministrativi; n. 30 unità per i magistrati contabili; n. 19 unità per gli avvocati dello Stato. Non possono ovviamente essere iscritti d'ufficio i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione, i quali pertanto debbono presentare domanda. Tutti gli altri soggetti hanno l'onere di presentare "domanda corredata da curriculum e adeguata documentazione"; ma hanno interesse e sono quindi facultati a produrre curriculum e documentazione anche gli appartenenti alla categoria sub a). 4. Codice deontologico degli arbitri camerali (art. 151, comma I). Per il solo fatto di essere iscritti nell'albo e per tutta la durata di permanenza in esso (tre anni, salvo reiscrizione decorsi due anni dalla scadenza del triennio), gli arbitri camerali, oltre alle limitazioni di attività professionali loro imposte dalla legge (art. 151, comma 8), sono soggetti all'osservanza delle regole etiche di condotta sancite dal seguente "Codice deontologico": Art. 1 - "Indipendenza e imparzialità"
Art. 2 - "Comportamento nel giudizio arbitrale"
Art. 3 "Correttezza"
Art. 4 - "Rapporti con la stampa"
III - Scelta del terzo arbitro1. Presupposti procedurali (art. 32 Legge; art. 150, commi 1-3, Reg.) Quando sussiste la competenza arbitrale, il giudizio, che ha natura di "arbitrato rituale", è demandato a un collegio arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale. Qui pervenuti gli atti di nomina dei due arbitri di parte e l'istanza per la nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio", questo viene "scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati". 2. Criteri oggettivi e predeterminati per la scelta. I criteri che, nella leale osservanza dei principi di "trasparenza, imparzialità e correttezza", il Consiglio arbitrale ha adottato ed applicherà per la nomina del terzo arbitro - coniugando il massimo di vincolatività con quel margine di discrezionalità funzionale a una scelta che sia rispettosa delle competenze rapportate alla natura della controversia da decidere - sono i seguenti:
3. Sfera di applicazione della procedura camerale; diritto intertemporale. In sede di risoluzione di massima (n. 1 del 10 novembre 2000) il Consiglio arbitrale ha dato risposta negativa al duplice quesito se la competenza "camerale" possa essere esclusa: a) ratione materiae, dal contenuto della clausola compromissoria; b) ratione temporis, da una domanda di arbitrato attivata prima del 28 luglio 2000 ma senza che, a tale data, fosse stato ancora costituito il collegio arbitrale. Si riporta qui di seguito, omessa la motivazione, il dispositivo della suddetta risoluzione: "a) Quando le parti abbiano comunque deferito ad arbitri la definizione delle controversie in materia di lavori pubblici (di cui alla legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni), la procedura applicabile è quella "camerale" (ex art. 32 legge cit., artt. 150-151 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e norme integrative richiamate). b) L'ipotesi di un collegio arbitrale non ancora formatosi nella sua integrità alla data del 28 luglio 2000 è una situazione non definita né esaurita sotto la disciplina previgente e, pertanto, va regolata alla stregua della nuova disciplina, restando quindi soggetta alla procedura "camerale": dalla nomina del terzo arbitro allo svolgimento del giudizio, fino alla sua definizione". IV - Elenco dei periti1. Elenco e soggetti legittimati. (art. 151, comma 6, Reg.) L'elenco, che è una sorta di albo, contiene i nomi dei "periti", ossia dei soggetti qualificati per essere nominati consulenti tecnici (d'ufficio) nei giudizi arbitrali, ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti. I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono appartenere ad una delle seguenti categorie: a) "tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi"; b) "dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali", cioè abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti al relativo albo. 2. Requisiti di onorabilità dei periti (art. 151, comma 7) "Non aver riportato condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a sei mesi; non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore ad un anno; non essere incorso nella interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a tre anni; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956 n. 1423 o della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento" 3. Presupposto per la iscrizione nell'elenco (art. 151, comma 7) Presentare alla Camera Arbitrale "domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione". 4. Albo degli arbitri ed Elenco dei periti: distinzione. Le qualità di "arbitro" e di "perito" camerale non sono cumulabili nella stessa persona. Pertanto i soggetti che sono professionalmente qualificati per essere ammessi tanto all'Albo degli arbitri quanto all'Elenco dei periti (art. 151, comma 5, lett. c), non potendo contemporaneamente appartenere all'uno e all'altro, debbono optare per l'iscrizione o all'Albo degli arbitri o all'Elenco dei periti. V - Avvertenze per gli interessati1. Domande per l'ammissione all'Albo e all'Elenco. 1.1 Le domande di ammissione o all'Albo degli arbitri o all'Elenco dei periti debbono essere presentate alla Camera arbitrale per i lavori pubblici (Via di Ripetta, 246 - 00186 - Roma), corredate da curriculum e da adeguata documentazione. 1.2. L'istante deve provare di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la categoria di appartenenza (v. sub II/1 per gli arbitri; sub IV/1 per i periti), e dei requisiti di onorabilità (v. sub 11/2 per gli arbitri; sub IV/2 per i periti), unendo alla domanda le corrispondenti attestazioni o sostituendole con "autocertificazione" ai sensi con i limiti e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e al d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403. 1.3. Per quanto riguarda specificatamente la domanda di ammissione all'albo degli arbitri, i professori universitari di ruolo (di prima o di seconda fascia) debbono dimostrare una "particolare competenza nella materia dei lavori pubblici" (art. 151, comma 5, lett. a)' con l'onere quindi di indicare in domanda, ed eventualmente produrre in allegato, i titoli comprovanti tale competenza. Ne è dispensato il professore che rivesta anche e faccia valere la qualità di professionista legale o tecnico (art. 151, lett. b e c ), che lo legittima all'ammissione indipendentemente dalla particolare competenza. 1.4. Peraltro, essendo la competenza in materia di lavori pubblici (e di arbitrato) uno dei criteri oggettivi e predeterminati per la nomina del terzo arbitro, è interesse di tutti gli iscritti all'albo dame dimostrazione. Ne hanno perciò facoltà anche gli appartenenti alla categoria sub a), che o non debbono presentare domanda (magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato in servizio) o che, pur dovendo presentarla, non hanno l'onere di documentare una "particolare competenza" ai fini della iscrizione all'albo (v. sub II/3). 2. Modalità operative per la formazione dell'albo degli arbitri. 2.1 Alle indicazioni che precedono - esplicative anche di dati formulati solo genericamente in via legislativa - dovranno conformarsi le domande di ammissione all'Albo, comprese quelle, necessariamente incomplete, già presentate. 2.2 Pertanto, in sede di prima applicazione della legge che introduce l'Albo degli arbitri camerali ed al fine di assicurare parità di trattamento a tutti i soggetti legittimati e interessati a proporre istanza di ammissione, previa conoscenza del presente documento, la Camera arbitrale:
3. Modalità operative per la formazione dell'Elenco dei periti. Per le modalità operative concernenti la formazione dell'Elenco dei periti sarà seguito procedimento analogo a quello per la formazione dell'Albo degli arbitri, come descritto nel numero che precede. Si rammenta che l'aspirante ad essere iscritto nell'Elenco dei periti deve tener conto della non cumulabilità, nella stessa persona, della qualità di arbitro e di perito; pertanto, se professionalmente qualificato per essere ammesso all'Albo e all'Elenco, deve optare per l'uno o per l'altro, come previsto sopra al punto IV/4. 4. Nomina del terzo arbitro per la definizione delle controversie (art. 32 Legge; art. 150 Reg.). Le parti in causa interessate al giudizio arbitrale, da svolgere secondo la "procedura camerale", possono intanto inoltrare alla Camera arbitrale (a norma dell'art. 150, comma 3, Reg.) gli atti occorrenti "affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro": provvedimento che sarà adottato in data successiva al 31 dicembre 2000. |
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