Tutela dei lavoratori contro rumore e vibrazioni, |
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Tra luglio 2002 e febbraio 2003 sono state pubblicate due direttive europee sull'esposizione professionale alle vibrazioni meccaniche (direttiva 2002/44/CE) e al rumore (direttiva 2003/10/CE). Come è noto, le direttive del Parlamento e del Consiglio europeo devono essere recepite dagli Stati membri con disposizioni nazionali, per cui nei prossimi anni il panorama legislativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro si arricchirà di una nuova regolamentazione riguardante i rischi fisici rumore e vibrazioni. Per ciò che riguarda il rumore, la direttiva 2003/10/CE interviene su una problematica già regolamentata in maniera specifica nel nostro ordinamento dal D.Lgs 277 del 1991, che definisce già una politica di prevenzione basata su misure tecniche, organizzative e procedurali. Tenendo conto del fatto che anche il D.Lgs 277/91 era stato originato da direttive comunitarie, la nuova norma non ne stravolge i contenuti ma - introducendo importanti precisazioni e modificando alcuni parametri - porta dei risvolti pratici di una certa rilevanza. Il più evidente è l'imposizione di un valore limite di esposizione (giornaliero o settimanale) pari ad 87 dB(A) come valore che non può essere mai superato. La direttiva 2002/44/CE invece avrà come conseguenza l'introduzione nell'ordinamento italiano di una disciplina specifica ed organica riguardante il rischio professionale da esposizione a vibrazioni, che determina ogni anno il 4-5% delle malattie professionali indennizzate dall'INAIL. Attualmente per tale agente fisico, oltre all'obbligo generale dettato dal D.Lgs 626/94 di valutare il rischio ed adottare misure di prevenzione e protezione, è ancora in vigore l'art. 24 del DPR 303/56 che rimanda ai provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità degli "scuotimenti". Una regolamentazione specifica può rafforzare la disponibilità e l'applicazione di criteri valutativi per la prevenzione di tale rischio professionale. |
Questa scheda |
Direttiva 2003/10/CEScopo. Stabilire prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore. In modo particolare viene considerato il rischio per l'udito, dato che le conoscenze scientifiche attuali non consentono di definire livelli precisi di esposizione che riguardino gli effetti nocivi non uditivi del rumore. Campo di applicazione. Attività in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro. Viene sottolineata la particolarità dei settori della musica e dell'intrattenimento, per i quali si evidenzia la necessità di definire criteri specifici per il raggiungimento dei livelli di protezione previsti dalla direttiva. Recepimento. Entro il 15 febbraio 2006 (tre anni dalla pubblicazione) per tutti i settori. È previsto un periodo supplementare di cinque anni per l'attuazione della limitazione dell'esposizione (disposizioni di cui all'art. 7) relativamente al personale marittimo imbarcato. È previsto un periodo transitorio di due anni a partire dal 15 febbraio 2006 per i settori della musica e dell'intrattenimento. Contenuti importanti. Definizione valori limite di esposizione (valori che non possono essere superati): 87 dB(A) per il livello di esposizione giornaliera (o settimanale per le attività in cui l'esposizione varia notevolmente da un giorno all'altro) e 200 Pa per la pressione acustica di picco. Importante la precisazione che - in riferimento a tale limite - la determinazione dell'effettiva esposizione tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore. Per ciò che riguarda invece i valori di esposizione che fanno scattare l'azione (valori superiori 85 dB e 140 Pa, valori inferiori 80 dB e 112 Pa) non si tiene conto di tale effetto. Il ricorso ai dispositivi di protezione individuale deve avvenire solo qualora i rischi legati all'esposizione al rumore non possano essere evitati con altri mezzi, tra i quali riveste notevole importanza la progettazione dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro. |
Direttiva |
Direttiva 2002/44/CEScopo. Fissare le prescrizioni minime in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione a vibrazioni meccaniche. Viene individuata la necessità di introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle vibrazioni, a causa degli effetti di queste sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in modo particolare i disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e vascolari. Campo di applicazione. Attività in cui i lavoratori siano esposti o possano essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche durante il lavoro. Per i settori della navigazione marittima e aerea, viene lasciata possibilità di prevedere deroghe debitamente giustificate, in quanto nell'attuale stato della tecnica non è possibile rispettare in tutti i casi i valori limite di esposizione relativi alle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Recepimento. Entro il 6 luglio 2005 (tre anni dalla pubblicazione in GUCE). È prevista la possibilità per gli Stati membri di prevedere un periodo transitorio massimo di cinque anni a partire dal 6 luglio 2005 qualora vengano utilizzate attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che - tenuto conto dei più recenti progressi tecnici e/o dell'applicazione di misure organizzative - non consentano di rispettare i valori limite di esposizione. Per ciò che riguarda le attrezzature utilizzate nei settori agricolo e forestale, il periodo transitorio massimo può essere allungato di 4 anni. Contenuti importanti. Definizioni di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari) e di vibrazioni trasmesse al corpo intero (vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide). Definizione, per le due tipologie sopraccitate, dei valori limite di esposizione, ossia quei valori che non possono essere superati (vibrazioni mano-braccio = valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di 8 ore pari a 5 m/s2; vibrazioni trasmesse al corpo intero = valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di 8 ore fissato a 1,15 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 21 m/s1,75 ) e dei valori di esposizione che fanno scattare l'azione (vibrazioni mano-braccio = valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione normalizzato a un periodo di 8 ore pari a 2,5 m/s2; vibrazioni trasmesse al corpo intero = valore giornaliero di esposizione che fa scattare l'azione normalizzato a un periodo di 8 ore fissato a 0,5 m/s2, oppure, a seconda della scelta dello Stato membro, a un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75 ). Definizione, all'interno dell'allegato alla direttiva, delle disposizioni utili per la valutazione o misurazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni. Possibilità di deroghe, oltre che nei settori della navigazione marittima e aerea per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, anche nel caso di attività lavorative con esposizione estremamente variabile che, nonostante si mantenga normalmente inferiore ai valori di esposizione che fanno scattare l'azione, può occasionalmente superare il valore limite di esposizione. |
Direttiva |