Rivoluzione informatica nel settore pubblico
Beni culturali e appalti, nuove regole |
Lavori pubblici urgenti con un'ordinanza del sindaco?
Soltanto in circostanze eccezionali e imprevedibili
"L'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del sindaco, contenenti deroghe alla normativa sui lavori pubblici, incontra dei limiti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità tra il provvedimento e la situazione oggettiva considerata, dell'obbligo di motivazione, dell'indicazione del termine finale e delle specifiche disposizioni derogate". Lo ha ribadito l'Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici, in seguito a ripetute segnalazioni di affidamenti di lavori pubblici in deroga alla disciplina normativa e regolamentare di settore.
La determinazione richiama diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato e ribadisce che l'adozione queste ordinanze di necessità "è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta, che presenti il carattere dell'eccezionalità - come un evento naturale straordinario (terremoto, inondazione, incendio, epidemia, ecc.) - per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connaturali alla rigorosa osservanza della normativa in materia". E in ogni caso, "il potere derogatorio delle ordinanze contingibili ed urgenti non può essere esercitato nei confronti delle norme riguardanti il controllo e la vigilanza sull'esecuzione degli stessi, mancando il nesso di strumentalità tra esigenza di tempestivo intervento e procedimento di controllo".
|
Autorità per la Vigilanza
sui Lavori pubblici
Determinazione 1/04
del 14 gennaio 2004
"Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica"
(GU n. 31 del 7 febbraio 2004) |
Beni culturali e lavori pubblici: nuove regole sugli appalti
Schede tecniche, competenze, oneri assicurativi
È in vigore dall'8 febbraio 2004 il decreto legislativo che disciplina gli appalti di lavori pubblici per beni mobili ed immobili del patrimonio culturale sottoposti a tutela, oltre che l'esecuzione di scavi archeologici. L'articolo 6 del decreto è dedicato alle attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie. È disposto che l'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare complessità o specificità possa prevedere, in sede di progettazione preliminare, la "redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare".
Questa scheda - obbligatoria nel caso di interventi su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici - dovrà essere "redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici". La redazione della scheda può essere affidata anche a "funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare".
Ancora: per i lavori su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, "l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento". Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno provvedere alla copertura assicurativa richiesta dalla legge per l'espletamento degli incarichi affidati ai propri funzionari.
Sarà compito del responsabile unico del procedimento valutare, "alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori".
Secondo quanto disposto dal decreto, l'affidamento dei lavori "è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto". Tuttavia, "l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione".
Il provvedimento stabilisce che per gli interventi realizzati mediante contratti di sponsorizzazione, "a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori".
|
Decreto legislativo n. 30
del 22 gennaio 2004
"Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali"
(GU n. 31 del 7 febbraio 2004)
|
Informatica, la Pubblica amministrazione
scopre l'alternativa del software open source
Nella scelta e nell'acquisto di programmi informatici, le amministrazioni pubbliche devono tener conto della disponibilità sul mercato di soluzioni open source o a codice sorgente aperto, "in un quadro di equilibrio, di pluralismo e di aperta competizione". È questa una delle raccomandazioni contenute nella direttiva firmata dal ministro per l'innovazione e le tecnologie, Lucio Stanca, il del 19 dicembre 2003 e apparsa finalmente sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella scelta fra "le diverse soluzioni disponibili sul mercato", le amministrazioni pubbliche dovranno valutare caso per caso diverse risposte alle proprie esigenze: dallo sviluppo di programmi informatici ad hoc al riuso di programmi sviluppati per altre amministrazioni, dalle soluzioni proprietarie in licenza d'uso all'acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto.
Una scelta consapevole, che dovrà essere basata su "comparazioni di tipo tecnico ed economico, tenendo conto anche del costo totale di possesso delle singole soluzioni e del costo di uscita", ovvero l'insieme dei costi da sostenere per abbandonare una tecnologia o migrare verso una tecnologia o soluzione informatica differente (comprende i costi di conversione dati, di aggiornamento dell'hardware, di realizzazione interfaccia e di formazione). La direttiva prevede fra l'altro che, "al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto dovrà essere previsto, ove possibile, che i programmi sviluppati ad hoc siano facilmente portabili su altre piattaforme".
|
Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per l'Innovazione
e le Tecnologie
direttiva 19 dicembre 2003
"Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni".
(GU n. 31 del 7 febbraio 2004) |
Energia da fonti alternative: incentivi per il solare
mentre si studia su biomassa e biogas
Il provvedimento si propone fra l'altro di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato italiano e comunitario e favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane. Il decreto prevede che a partire dal 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nel sistema elettrico nazionale sia incrementata annualmente dello 0,35%.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (15 febbraio 2004) dovrà essere nominata una commissione di esperti che dovrà studiare le possibilità di valorizzazione energetica della biomassa (rifiuti e residui di lavorazione del legno non riciclabili; scarti della manutenzione dei boschi, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari; colture da destinare a scopi energetici; residui agricoli). Il rapporto della commissione sarà la base di futuri provvedimenti per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Novità anche per l'energia solare: entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro delle attività produttive dovrà definire nuovi criteri di incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare sarà prevista "una tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio".
Il decreto contiene inoltre disposizioni specifiche per le centrali ibride e disciplina la promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili, le esigenze di garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, la partecipazione al mercato elettrico e il collegamento alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime per le fonti rinnovabili.
|
Decreto legislativo n. 387
del 29 dicembre 2003
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell'elettricita"
(GU n. 25 del 31 gennaio 2004,
supplemento ordinario n. 17) |
Basta con la carta che viaggia da un ufficio all'altro
Nella Pubblica amministrazione si comunica via e-mail
Le "Linee guida per lo sviluppo della società dell'informazione nella legislatura", approvate dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2002, avevano fissato un obiettivo ambizioso, quasi una rivoluzione: entro la fine della legislatura, far viaggiare per posta elettronica tutte le comunicazioni interne alla pubblica amministrazione.
Con una direttiva firmata alla fine di novembre 2003, il ministro dell'Innovazione, Lucio Stanca, sollecita le pubbliche amministrazioni "a dotare tutti i dipendenti di una casella di posta elettronica (anche quelli per i quali non sia prevista la dotazione di un personal computer) e ad attivare, inoltre, apposite caselle istituzionali affidate alla responsabilità delle strutture di competenza. Queste ultime dovranno procedere alla tempestiva lettura, almeno una volta al giorno, della corrispondenza ivi pervenuta, adottando gli opportuni metodi di della stessa in relazione alle varie tipologie di messaggi ed ai tempi di conservazione richiesti".
Nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali e delle norme tecniche di sicurezza informatica, le amministrazioni dovranno estendere per quanto possibile l'utilizzo la posta elettronica. Alcuni suggerimenti contenuti nella direttiva: è sufficiente ricorrere ad un semplice messaggio di posta elettronica, ad esempio, per richiedere o concedere ferie o permessi, richiedere o comunicare designazioni in comitati, commissioni, gruppi di lavoro o altri organismi, convocare riunioni, inviare comunicazioni di servizio ovvero notizie dirette al singolo dipendente (in merito alla distribuzione di buoni pasto, al pagamento delle competenze, a convenzioni stipulate dall'amministrazione ecc...), diffondere circolari o ordini di servizio; unitamente al messaggio di posta elettronica, è anche possibile trasmettere, in luogo di documenti cartacei, documenti amministrativi informatici in merito ai quali tale modalità di trasmissione va utilizzata ordinariamente qualora sia sufficiente conoscere il mittente e la data di invio".
La posta elettronica può essere utilizzata anche "per la trasmissione dei documenti informatici sottoscritti ai sensi della disciplina vigente in materia di firme elettroniche" e "per la trasmissione della copia di documenti redatti su supporto cartaceo (copia immagine) con il risultato, rispetto al telefax, di ridurre tempi, costi e risorse umane da impiegare, soprattutto quando il medesimo documento debba, contemporaneamente, raggiungere più destinatari". Nel caso sia necessaria la certezza della ricezione del documento, il mittente può richiedere al destinatario un messaggio di conferma dell'avvenuta ricezione".
|
Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per l'Innovazione
e le Tecnologie
direttiva 27 novembre 2003
"Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni".
(GU n. 8 del 12 gennaio 2004)
|
Pronto soccorso ed emergenze nelle aziende
Un regolamento in attuazione del DL 626/94
Il Ministero della Salute ha emanato un regolamento sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994 (e successive modificazioni). Il provvedimento classifica la aziende in tre gruppi, in base all'attività svolta, al numero dei lavoratori impegnati e dei fattori di rischio. Per ciascun gruppo ovviamente sono previsti obblighi diversi.
Rientrano nel gruppo A innanzi tutto le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; ma anche le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; e ancora le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Il gruppo B riunisce tutte le "aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A"; infine ricadono nel gruppo C le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Il datore di lavoro dovrà identificare la categoria di appartenenza della propria azienda e - nel caso appartenga al gruppo A - dovrà inviare una comunicazione alla ASL sul cui territorio di competenza si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza. Il decreto disciplina anche l'organizzazione del pronto soccorso - è richiesto fra l'altro "un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale" - e i criteri di formazione degli addetti al pronto soccorso. La nuova norma entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione.
|
Ministero della Salute
decreto 15 luglio 2003, n. 388
(GU n. 27 del 3 febbraio 2004) |
Demolizione e ricostruzione: è una ristrutturazione
Il Ministero interpreta la norma
Una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcuni chiarimenti a proposito dell'interpretazione da dare alle norme che includono nella categoria della ristrutturazione edilizia gli interventi di "demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma", assoggettandoli a denuncia di inizio attività. L'intervento si propone di offrire certezza interpretativa e quindi garantire una maggiore "tutela ai professionisti in considerazione delle notevoli responsabilità affidate agli stessi su compiti in precedenza assegnati agli uffici pubblici".
|
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
circolare n. 4174 del 7 agosto 2003
(GU n. 274 del 25 novembre 2003) |
Segnaletica stradale: negli appalti
si applica la normativa sui lavori pubblici
La normativa sui lavori pubblici deve essere applicata anche nel caso di bandi di gara che abbiano ad oggetto la fornitura e posa in opera di beni inerenti la segnaletica stradale. In quest'ambito infatti "la posa in opera risulta più importante e rischiosa, anche se meno costosa della fornitura di beni, fatto che diventa incontestabile per la segnaletica orizzontale, dove appare evidente la prevalenza funzionale della posa in opera sul costo dei materiali (vernici)".
Con questa interpretazione, l'Autorità per la vigilanza sui Lavori pubblici ha risposto alle segnalazioni ricevute dall'Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza (AISES) e da singole imprese che lamentavano una violazione della norme in taluni bandi di gara. A giudizio dell'Autorità, "le previste forniture di materiali o componenti, anche di valore economico prevalente rispetto alle attività di lavorazione, conservano una funzione meramente strumentale, non acquistano valenza di autonoma prestazione. Il contratto non diviene misto, ma conserva una funzione unitaria volta alla realizzazione o modificazione di un'opera pubblica".
|
Autorità per la Vigilanza
sui Lavori pubblici
determinazione 22/2003
del 10 dicembre 2003
(GU n. 301 del 30 dicembre 2003) |