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Prime modifiche alle norme tecniche
sulle costruzioni in zone sismiche

Zone sismiche, una nuova ordinanza
I lavori per l'elaborazione della mappa di riferimento

Una nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri modifica e integra le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui agli allegati 2, 3 e 4 del provvedimento emesso in primavera su "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". Sul sito della sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è disponibile tutta la normativa ed è possibile seguire lo stato di avanzamento dei lavori per la predisposizione della mappa sismica di riferimento.

Presidente del Consiglio dei Ministri
ordinanza 3274 del 20 marzo 2003,
supplemento ordinario n. 72
alla GU n. 135 dell'8 maggio 2003;
ordinanza 3316 del 2 ottobre 2003

Programma tetti fotovoltaici 2003, nuovi bandi regionali:
300 milioni di euro alla Sardegna

Il Ministero dell'Ambiente ha distribuito fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il fondo di 10,33 milioni di euro del programma "Tetti fotovoltaici 2003", che permetterà di cofinanziare al 50% sia i progetti ammessi in graduatoria a seguito dei bandi precedenti ma non finanziati per esaurimento dei fondi, sia i progetti che saranno presentati da soggetti pubblici o privati in base ai nuovi bandi. Il decreto prevede fra l'altro che chi riceverà i finanziamenti rilevi ogni anno e trasmetta all'ENEA i dati sull'energia prodotta.

Ministero dell'ambiente
decreto 11 aprile 2003,
GU n. 223 del 25 settembre 2003

I requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l'uso delle attrezzature di lavoro

In attuazione della direttiva europea 2001/45/CE, il DL 235/2003 ha introdotto alcune modifiche al decreto 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Fra le novità vanno segnalate le sanzioni (arresto fino a tre mesi o ammenda da 258 a 1.032 euro) previste in determinati casi per il datore di lavoro ed il dirigente.

decreto leg. 8 luglio 2003 n. 235,
GU n. 198 del 27 agosto 2003

La prevedibilità delle cause di sospensione dei lavori:
le motivazioni non possono essere generiche

Il Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici ha approfondito le questioni legate alla prevedibilità e previsione delle cause di sospensione dei lavori. Dopo aver elencato diverse "circostanze impreviste nelle quali non può riconoscersi il carattere della imprevedibilità" la determinazione ribadisce che "qualora in corso di esecuzione dei lavori si verifichino circostanze impreviste che impongano di procedere alla sospensione dei lavori, il responsabile del procedimento [...] deve attenersi scrupolosamente al disposto di cui all'art. 134, comma 8, del DPR 554/99, motivando in maniera esauriente la non imputabilità alla stazione appaltante delle condizioni createsi, specificando che le stesse non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori". Tali motivazioni "non devono essere generiche, in quanto devono consentire l'espressione di un giudizio chiaro circa l'ammissibilità e complessiva utilità (in termini di efficacia, tempi e costi) della decisione assunta dal responsabile".

Autorità per la Vigilanza
sui Lavori pubblici

determinazione n. 9 del 9 aprile 2003

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