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DOCUMENTI.

Inarcassa - Regolamento di accesso a documenti e notizie

Art. 1 - Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso a documenti e notizie in possesso di Inarcassa al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti con gli Iscritti in attuazione dell'art. 46 - comma 1, lettera d) - dello Statuto di Inarcassa, ed in analogia ai principi contenuti nel Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - Ambito di applicazione

  1. L'iscritto ad Inarcassa, l'avente causa o chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha il diritto di accedere a documenti amministrativi e notizie in possesso di Inarcassa secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 - Accesso informale

  1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta verbale, telefonica, informatica o telematica.
  2. Per qualsiasi delle modalità suddette l'interessato deve far constatare la propria identità e deve fornire gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione.
  3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea, nel rispetto della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Procedimento di accesso formale

  1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale esplicitando i motivi della propria richiesta di accesso.
  2. Al di fuori dei casi sopra indicati, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
  3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2.
  4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta ad Inarcassa.
  5. Ove la richiesta sia irregolare e/o incompleta, Inarcassa, entro 10 giorni, è tenuta a darne comunicazione al richiedente. Il termine del procedimento ricomincia decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 5 - Differimento

  1. L'accesso ai documenti può essere differito sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa; tale differimento deve essere comunque disposto con provvedimento motivato da comunicare all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.

Art. 6 — Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

  1. La richiesta è accolta mediante l'esibizione del documento, il rilascio di copia, anche autenticata su richiesta dell'interessato, ovvero altra modalità idonea nel rispetto della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, o tramite l'indicazione della pubblicazione contenente la notizia.
  2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge.
  3. L'esame diretto dei documenti può avvenire durante l'orario di apertura degli uffici al pubblico ed alla presenza del personale addetto.
  4. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
  5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata e/o delegata, con l'eventuale accompagnarnento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
  6. La visione degli atti è gratuita, mentre il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento del costo di riproduzione, di eventuali bolli e spese di spedizione o trasmissione. Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa stabilisce quali documenti assoggettare al pagamento, determinando importi e modalità di versamento.

Art. 7 - Non accoglimento della richiesta

  1. Il rifiuto e/o la limitazione dell'accesso richiesto in via formale sono motivati con specifica indicazione delle ragioni di fatto o di diritto riguardanti il caso.
  2. Al diritto di accesso sono sottratti soltanto i documenti di cui sia vietata la divulgazione a norma di specifiche disposizioni previste dall'ordinamento giuridico.

Art. 8 - Ricorsi

  1. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è sempre possibile esperire ricorso al T.A.R., nel termine di 30 giorni.

Art. 9 - Diffusione

  1. Il presente regolamento sarà reso noto mediante affissione in apposito albo presso la sede di Inarcassa, presso gli ordini professionali e gli altri organismi di categoria, nonché pubblicazione sul periodico e nel sito Internet di Inarcassa.
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pagina disponibile dal 22.6.2002
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