sede: via Tasso 25 - 09128 Cagliari
telefono: 070.499703 -|- fax: 070.44370
e-mail: segreteria@ingegneri-ca.net
orari: lunedì, mercoledì e venerdì: 11-13 e 17-19
martedì e giovedì: 9-13 e 16-19.
telefono: 070.499703 -|- fax: 070.44370
e-mail: segreteria@ingegneri-ca.net
orari: lunedì, mercoledì e venerdì: 11-13 e 17-19
martedì e giovedì: 9-13 e 16-19.
DOCUMENTI.
Inarcassa - Regolamento di accesso a documenti e notizie
Art. 1 - Oggetto
- Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso a documenti e notizie in possesso di Inarcassa al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti con gli Iscritti in attuazione dell'art. 46 - comma 1, lettera d) - dello Statuto di Inarcassa, ed in analogia ai principi contenuti nel Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2 - Ambito di applicazione
- L'iscritto ad Inarcassa, l'avente causa o chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha il diritto di accedere a documenti amministrativi e notizie in possesso di Inarcassa secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
Art. 3 - Accesso informale
- Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta verbale, telefonica, informatica o telematica.
- Per qualsiasi delle modalità suddette l'interessato deve far constatare la propria identità e deve fornire gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione.
- La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea, nel rispetto della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4 - Procedimento di accesso formale
- Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale esplicitando i motivi della propria richiesta di accesso.
- Al di fuori dei casi sopra indicati, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
- Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2.
- Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta ad Inarcassa.
- Ove la richiesta sia irregolare e/o incompleta, Inarcassa, entro 10 giorni, è tenuta a darne comunicazione al richiedente. Il termine del procedimento ricomincia decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Art. 5 - Differimento
- L'accesso ai documenti può essere differito sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa; tale differimento deve essere comunque disposto con provvedimento motivato da comunicare all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.
Art. 6 — Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
- La richiesta è accolta mediante l'esibizione del documento, il rilascio di copia, anche autenticata su richiesta dell'interessato, ovvero altra modalità idonea nel rispetto della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, o tramite l'indicazione della pubblicazione contenente la notizia.
- L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge.
- L'esame diretto dei documenti può avvenire durante l'orario di apertura degli uffici al pubblico ed alla presenza del personale addetto.
- È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
- L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata e/o delegata, con l'eventuale accompagnarnento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
- La visione degli atti è gratuita, mentre il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento del costo di riproduzione, di eventuali bolli e spese di spedizione o trasmissione. Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa stabilisce quali documenti assoggettare al pagamento, determinando importi e modalità di versamento.
Art. 7 - Non accoglimento della richiesta
- Il rifiuto e/o la limitazione dell'accesso richiesto in via formale sono motivati con specifica indicazione delle ragioni di fatto o di diritto riguardanti il caso.
- Al diritto di accesso sono sottratti soltanto i documenti di cui sia vietata la divulgazione a norma di specifiche disposizioni previste dall'ordinamento giuridico.
Art. 8 - Ricorsi
- Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è sempre possibile esperire ricorso al T.A.R., nel termine di 30 giorni.
Art. 9 - Diffusione
- Il presente regolamento sarà reso noto mediante affissione in apposito albo presso la sede di Inarcassa, presso gli ordini professionali e gli altri organismi di categoria, nonché pubblicazione sul periodico e nel sito Internet di Inarcassa.